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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/07/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1260/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 25.03.2025 da 1) Parte_1
Nata a Tripoli (Libia) il 27 giugno 1981 cittadina: tunisina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cosimo Borsci del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
e
2) Parte_2
Nato a Mazara del Vallo (TP) il 9 settembre 1975 cittadino: tunisino Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guido Grimaldi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
i quali hanno contratto matrimonio presso il Comune di Mahdia (Tunisia) in data 01.04.2007, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (anno 2007 atto n. 16).
dall'unione sono nati tre figli: 1) nata a [...] il [...] Persona_1
2) nato a [...] il [...] Parte_3 pagina 1 di 4 3) nato a [...] l'[...] Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
3)i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) la casa coniugale, sita a Cupramarittima (FM) in Via Emilia n. 17, è assegnata alla SI.ra
[...] la quale risiederà lì con i suoi tre figli;
Parte_1
5) il ricorrente verserà a titolo di mantenimento per la moglie e i figli la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, facendosi altresì carico del canone di locazione della casa coniugale (pari ad € 450,00), con tutte le relative spese per le varie utenze ad essa riferite;
6) il SI. si impegna a cercare una nuova abitazione nel termine di 45 Parte_2
(quarantacinque) giorni dalla data della fissazione del deposito delle note scritte per l'udienza presidenziale;
7) i rapporti dei genitori con i loro figli minori sarà quello concordato nel piano genitoriale che, sebbene allegato al presente ricorso, deve intendersi come parte integrante del presente atto e l'affidamento dei figli sarà condiviso;
8) le parti hanno già provveduto alla divisione tra loro dei mobili e di ogni altro bene comune;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Con ordinanza del giudice istruttore veniva chiesto di precisare la condizione n. 5) ed in particolare se i 200 euro siano versati a titolo di contributo al mantenimento per i figli o anche a titolo di assegno di mantenimento della moglie;
con precisazioni congiunte sottoscritte dalle parti depositate in data 4.07.2025 le parti sostituivano ed integravano la condizione n 5 in questi termini “1) il SI. , quale percettore Parte_2 dell'assegno unico, da parte dell'INPS per i loro tre figli, acconsente a cedere integralmente detta somma, (attualmente pari ad € 700,70.-), alla SI.ra , al fine di Parte_5 concorrere al mantenimento dei figli, con l'ulteriore somma di € 200,00.- per questi ultimi, nonché € 100,00.- per analoga motivazione in favore della moglie;
2) le ulteriori somme, sopra descritte, dovranno essere versate entro il giorno 18 di ciascun mese, e dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, senza bisogno di specifica richiesta da parte della consorte;
3) le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere ed ottenere il passa- porto con l'annotazione dei figli minori con l'autorizzazione all'espatrio;
4) la SI.ra è autorizzata ad aggiornare i propri Parte_5 documenti anagrafici, con quelli suoi originali, dopo l'intervenuto scioglimento del matrimonio;”
pagina 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il collegio rileva che le prati non hanno proceduto alla trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile Italiani, circostanza che, tuttavia, non costituisce condizione di ammissibilità della domanda l'avvenuta trascrizione. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto con pronunce costanti nel tempo (Cass. 9578/1993; Cass. 3599/1990; Cass. 569/1975; Cass. 1298/1971; Cass. 1719/1967) che i matrimoni celebrati all'estero hanno immediata validità nell'ordinamento italiano qualora risultino celebrati in accordo con le forme richieste dalla legge straniera (Cass. 10351/1998). “La trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido sulla base del principio "locus regit actum", in quanto diretta unicamente a rendere pubblico che il cittadino ha contratto all' estero un matrimonio ritenuto valido dall' ordinamento locale, e quindi anche da quello italiano ai sensi dell' art. 115 c.c. ( v. per tutte Cass. 1993 n. 9578; 1990 n. 3599; 1975 n. 569 ; 1971 n. 1298 ;1967 n. 1719 )”. (cfr. Cass. 10351/1998). Detti principi sono stati nel tempo costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di merito secondo cui il matrimonio contratto all'estero da cittadini stranieri ha piena rilevanza nel nostro ordinamento ex art. 28 L.218/1995 anche se non trascritto nei Registri di Stato Civile Italiani e costituisce presupposto necessario sufficiente a richiedere la pronuncia di separazione. Attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa, la trascrizione in Italia del matrimonio non è condizione necessaria ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 dell'art. 19 L. 396/2000 perché possa essere pronunciata la separazione (cfr. da ultimo Trib. Pisa n. 336/2020). Quanto alle condizioni di separazione, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, come integrate in data 4.07.2025 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
pagina 3 di 4 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio presso il Comune di DA (TUNISIA) in data 01.04.2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come integrate in data 04.07.2025 da intendersi qui trascritte e al piano genitoriale in esse richiamato;
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Giorgia Cecchini. Così deciso in Fermo, nella camera di conSIlio del 10.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 25.03.2025 da 1) Parte_1
Nata a Tripoli (Libia) il 27 giugno 1981 cittadina: tunisina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cosimo Borsci del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
e
2) Parte_2
Nato a Mazara del Vallo (TP) il 9 settembre 1975 cittadino: tunisino Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guido Grimaldi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
i quali hanno contratto matrimonio presso il Comune di Mahdia (Tunisia) in data 01.04.2007, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (anno 2007 atto n. 16).
dall'unione sono nati tre figli: 1) nata a [...] il [...] Persona_1
2) nato a [...] il [...] Parte_3 pagina 1 di 4 3) nato a [...] l'[...] Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
3)i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) la casa coniugale, sita a Cupramarittima (FM) in Via Emilia n. 17, è assegnata alla SI.ra
[...] la quale risiederà lì con i suoi tre figli;
Parte_1
5) il ricorrente verserà a titolo di mantenimento per la moglie e i figli la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, facendosi altresì carico del canone di locazione della casa coniugale (pari ad € 450,00), con tutte le relative spese per le varie utenze ad essa riferite;
6) il SI. si impegna a cercare una nuova abitazione nel termine di 45 Parte_2
(quarantacinque) giorni dalla data della fissazione del deposito delle note scritte per l'udienza presidenziale;
7) i rapporti dei genitori con i loro figli minori sarà quello concordato nel piano genitoriale che, sebbene allegato al presente ricorso, deve intendersi come parte integrante del presente atto e l'affidamento dei figli sarà condiviso;
8) le parti hanno già provveduto alla divisione tra loro dei mobili e di ogni altro bene comune;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Con ordinanza del giudice istruttore veniva chiesto di precisare la condizione n. 5) ed in particolare se i 200 euro siano versati a titolo di contributo al mantenimento per i figli o anche a titolo di assegno di mantenimento della moglie;
con precisazioni congiunte sottoscritte dalle parti depositate in data 4.07.2025 le parti sostituivano ed integravano la condizione n 5 in questi termini “1) il SI. , quale percettore Parte_2 dell'assegno unico, da parte dell'INPS per i loro tre figli, acconsente a cedere integralmente detta somma, (attualmente pari ad € 700,70.-), alla SI.ra , al fine di Parte_5 concorrere al mantenimento dei figli, con l'ulteriore somma di € 200,00.- per questi ultimi, nonché € 100,00.- per analoga motivazione in favore della moglie;
2) le ulteriori somme, sopra descritte, dovranno essere versate entro il giorno 18 di ciascun mese, e dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, senza bisogno di specifica richiesta da parte della consorte;
3) le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere ed ottenere il passa- porto con l'annotazione dei figli minori con l'autorizzazione all'espatrio;
4) la SI.ra è autorizzata ad aggiornare i propri Parte_5 documenti anagrafici, con quelli suoi originali, dopo l'intervenuto scioglimento del matrimonio;”
pagina 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il collegio rileva che le prati non hanno proceduto alla trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile Italiani, circostanza che, tuttavia, non costituisce condizione di ammissibilità della domanda l'avvenuta trascrizione. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto con pronunce costanti nel tempo (Cass. 9578/1993; Cass. 3599/1990; Cass. 569/1975; Cass. 1298/1971; Cass. 1719/1967) che i matrimoni celebrati all'estero hanno immediata validità nell'ordinamento italiano qualora risultino celebrati in accordo con le forme richieste dalla legge straniera (Cass. 10351/1998). “La trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido sulla base del principio "locus regit actum", in quanto diretta unicamente a rendere pubblico che il cittadino ha contratto all' estero un matrimonio ritenuto valido dall' ordinamento locale, e quindi anche da quello italiano ai sensi dell' art. 115 c.c. ( v. per tutte Cass. 1993 n. 9578; 1990 n. 3599; 1975 n. 569 ; 1971 n. 1298 ;1967 n. 1719 )”. (cfr. Cass. 10351/1998). Detti principi sono stati nel tempo costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di merito secondo cui il matrimonio contratto all'estero da cittadini stranieri ha piena rilevanza nel nostro ordinamento ex art. 28 L.218/1995 anche se non trascritto nei Registri di Stato Civile Italiani e costituisce presupposto necessario sufficiente a richiedere la pronuncia di separazione. Attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa, la trascrizione in Italia del matrimonio non è condizione necessaria ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 dell'art. 19 L. 396/2000 perché possa essere pronunciata la separazione (cfr. da ultimo Trib. Pisa n. 336/2020). Quanto alle condizioni di separazione, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, come integrate in data 4.07.2025 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
pagina 3 di 4 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio presso il Comune di DA (TUNISIA) in data 01.04.2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come integrate in data 04.07.2025 da intendersi qui trascritte e al piano genitoriale in esse richiamato;
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Giorgia Cecchini. Così deciso in Fermo, nella camera di conSIlio del 10.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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