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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI F>ROLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2752 /2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RAPUANO DONATELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA APPIA NUOVA 96 R O M A
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nato a [...] [...], CP_1 C.F._2
residente in [...] lettera N
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza del 11 marzo 2025, la ricorrente , precisando le Parte_1
pagina 1 di 6 conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 28 novembre 2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero:
“dichiari la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UL (BN) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
CHIEDE altresì
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c. che l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, previo decorso del termine di legge e passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a UL (BN) in data 30/12/1995 con atto trascritto presso il suddetto Comune al
N.18 P. II Serie A anno 1195, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
UL (BN) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/11/2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione dal marito e CP_1
successivo scioglimento del matrimonio contratto a UL (BN) in data 30/12/1995 in regime di separazione dei beni (Anno 1995, Atto n. 18, Parte 2, Serie A).
Ha dedotto la ricorrente che dalla loro unione sono nate due figlie, (01.03.1997) e Per_1
(09.05.1999), attualmente maggiorenni. Per_2
Precisava che essi coniugi avevano vissuto nella casa coniugale allora sita in Varese Via
Francesco Crispi n.20 sino al 2014, anno in cui il resistente lasciava definitivamente l'abitazione coniugale, essendo venuta meno l'affectio coniugalis.
Quindi la chiedeva la pronuncia della separazione dal marito istando altresì, Pt_1
maturati i tempi di giustizia, per la pronuncia dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 11.03.2025, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate nel ricorso introduttivo, era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di separazione è fondata e va accolta. Le vicissitudini della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente per la moglie pagina 2 di 6 nonché il comportamento processuale ed extraprocessuale dello stesso che è rimasto contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita:
Intervenuto il Pubblico Ministero in data 11 dicembre 2024, va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste, tenuto conto che non sono emersi elementi sulla base dei quali ritenere che le figlie e Per_1 Per_2
rispettivamente di anni 28 e 25, non siano economicamente non autosufficienti.
Considerato per il resto che con l'istanza in argomento la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia e rilevato che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni e che la presente sentenza sia passata in giudicato, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data di comparazione dei coniugi
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970 e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Considerata la natura della domanda in disamina e la necessità di una pronuncia giudiziale, le spese di lite relative a quest'ultima vadano integralmente compensate tra le parti in questa sede.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , con ricorso depositato in data 28/11/2024, ogni diversa eccezione, CP_1
domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il C.F._2
30/12/1995 in UL (BN);
pagina 3 di 6 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di UL di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1995, Atto n° 18, Parte 2, SERIE A); dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata dalla ricorrente;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 R.G. n. 2752 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n. R.G. 2752 /2024 promosso da
, assistita e difesa dall'avv. RAPUANO DONATELLA;
Parte_1
- ricorrente
nei confronti di
, CP_1
- resistente contumace
letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 2.04.2025;
pagina 5 di 6 rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Alessandra
Medi; fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 5.05.2026 ore
9.00
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice Rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI F>ROLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2752 /2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RAPUANO DONATELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA APPIA NUOVA 96 R O M A
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nato a [...] [...], CP_1 C.F._2
residente in [...] lettera N
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza del 11 marzo 2025, la ricorrente , precisando le Parte_1
pagina 1 di 6 conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 28 novembre 2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero:
“dichiari la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UL (BN) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
CHIEDE altresì
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c. che l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, previo decorso del termine di legge e passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a UL (BN) in data 30/12/1995 con atto trascritto presso il suddetto Comune al
N.18 P. II Serie A anno 1195, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
UL (BN) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/11/2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione dal marito e CP_1
successivo scioglimento del matrimonio contratto a UL (BN) in data 30/12/1995 in regime di separazione dei beni (Anno 1995, Atto n. 18, Parte 2, Serie A).
Ha dedotto la ricorrente che dalla loro unione sono nate due figlie, (01.03.1997) e Per_1
(09.05.1999), attualmente maggiorenni. Per_2
Precisava che essi coniugi avevano vissuto nella casa coniugale allora sita in Varese Via
Francesco Crispi n.20 sino al 2014, anno in cui il resistente lasciava definitivamente l'abitazione coniugale, essendo venuta meno l'affectio coniugalis.
Quindi la chiedeva la pronuncia della separazione dal marito istando altresì, Pt_1
maturati i tempi di giustizia, per la pronuncia dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 11.03.2025, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate nel ricorso introduttivo, era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di separazione è fondata e va accolta. Le vicissitudini della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente per la moglie pagina 2 di 6 nonché il comportamento processuale ed extraprocessuale dello stesso che è rimasto contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita:
Intervenuto il Pubblico Ministero in data 11 dicembre 2024, va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste, tenuto conto che non sono emersi elementi sulla base dei quali ritenere che le figlie e Per_1 Per_2
rispettivamente di anni 28 e 25, non siano economicamente non autosufficienti.
Considerato per il resto che con l'istanza in argomento la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia e rilevato che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni e che la presente sentenza sia passata in giudicato, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data di comparazione dei coniugi
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970 e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Considerata la natura della domanda in disamina e la necessità di una pronuncia giudiziale, le spese di lite relative a quest'ultima vadano integralmente compensate tra le parti in questa sede.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , con ricorso depositato in data 28/11/2024, ogni diversa eccezione, CP_1
domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il C.F._2
30/12/1995 in UL (BN);
pagina 3 di 6 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di UL di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1995, Atto n° 18, Parte 2, SERIE A); dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata dalla ricorrente;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 R.G. n. 2752 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n. R.G. 2752 /2024 promosso da
, assistita e difesa dall'avv. RAPUANO DONATELLA;
Parte_1
- ricorrente
nei confronti di
, CP_1
- resistente contumace
letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 2.04.2025;
pagina 5 di 6 rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Alessandra
Medi; fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 5.05.2026 ore
9.00
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice Rel. dott.ssa Alessandra Medi
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