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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 811/2025 RG avente ad oggetto: « ricostruzione carriera – anno 2013 »
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
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[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
,
[...] Parte_10 Parte_11
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[...] Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18
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[...] Parte_22 Parte_23
e - rappresentati e Parte_24 Parte_25
difesi dall'Avvocato NUNZIATA GIANFRANCO ed elettivamente domiciliati come in ricorso,
- ricorrente
E
1 in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai
Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. Dottori CP_2
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[...] Parte_26 Parte_27
ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE Parte_28
MARGHERA 191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2025 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio il CP_1
resistente chiedendo « 1. Accertare e dichiarare – in ogni caso – che l'anno 2013 deve essere considerato – giuridicamente e/o economicamente - utile come anno di servizio da includere nel complessivo servizio prestato ai fini del collocamento dei ricorrenti nella corretta fascia di anzianità e quindi stipendiale;
2. Annullare
e/o disapplicare i decreti di ricostruzione della carriera indicati in premessa e quindi accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti ad ottenere una ricostruzione della propria carriera che consideri per intero ai fini giuridici e/o economici l'anno 2013; 3. Condannare la resistente a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013 - oltre a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
4. Condannare - per l'effetto -
l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento
2 delle differenze contributive all'INPS;
5. In subordine Voglia l'Ill.mo
Giudice adito sollevare eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione dell'art 9 comma
21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010 per quanto in atti esposto;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti»
Nel costituirsi il Controparte_3
ha contestato la pretesa dei ricorrenti, eccepito e concluso
[...]
« Nel merito in via principale: • respingere il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, L. 12 novembre 2011 n. 183. In via subordinata: • nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, accoglierlo nei limiti prescrizionali indicati al punto 1) nella presente memoria;
• sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive;
• con compensazione delle spese di lite».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. I ricorrenti espongono di essere docenti a tempo indeterminato con le decorrenze meglio indicate in ricorso e che nella individuazione della loro posizione economica (ricostruzione di carriera) l'Amministrazione resistente non ha computato l'anno
3 2013, escludendo l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta.
Lamentano la illegittimità di tale mancata considerazione.
2. Già questa Giudice con propri precedenti aveva escluso che l'anno 2013 potesse essere preso in considerazione ai fini della progressione stipendiale e ora con sentenza n. 13619 del 2/4/2025 la S.C., richiamato il quadro normativo di riferimento art. 9, co. 1,
21, 23 e art. 8, co. 14 d.l. 78/2010, art. 1 lett. b) dpr 122/2013, art. 64 d.l. 112/2008, CCNL 13/3/2013 art. 1 co. 3 e CCNL 7/8/2014, art. 1, co. 4 d.l. 3/2014 ha chiarito e ritenuto «maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non
4 contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma
1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali
5 conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, (...), prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (...) Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, (...), il venir meno
6 del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1
7 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. Dunque i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici (esempio ai fini del trasferimento), ma è escluso il rilievo ai fini economici per l'inserimento nelle fasce stipendiali e ciò sino a nuova e diversa contrattazione collettiva. Poiché il ricorso è incentrato unicamente sul riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera e della collocazione nella fascia stipendiale deve rigettarsi il ricorso.
4. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite, che stante i contrasti giurisprudenziali nella giurisprudenza di merito e la solo recente pronuncia della
S.C., debbono essere compensate (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigettata le domande di cui al ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
8 Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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