Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2024, proposto da
AZ EO, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, n. 671/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 c.p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 il dott. NO LO RE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 15 ottobre 2024 la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato indicato in epigrafe indicato, con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha riconosciuto il suo diritto al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando successivamente documentazione, a mezzo della quale ha dedotto di aver “posto in essere ogni azione utile ai fini dell’esatto adempimento delle incombenze di propria competenza”.
3. Con atto depositato in data 6.2.2026, la difesa attorea ha rappresentato che “ nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento della sorte capitale” , chiedendo che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2026, la causa è stata riservata in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato “piena e comprovata” soddisfazione in via extragiudiziale; ciò coerentemente con l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che dispone che “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” .
Tale esito del giudizio discende da una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione della stessa, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al seguente art. 35 c.p.a., ha l’attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (cfr., ex multis , TAR Lazio, Sez. III- ter , 5 febbraio 2024, n. 2202).
6. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo la parte ricorrente versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria.
Deve pertanto dichiararsi il ricorso improcedibile, ben potendo il giudice amministrativo desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, dopo la proposizione del ricorso, ed altresì dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, come nel caso in esame alla luce di quanto rappresentato dalle parti.
7. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, stante la fondatezza della pretesa azionata, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
NO LO RE, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO RE | TO CA |
IL SEGRETARIO