Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03187/2026REG.PROV.COLL.
N. 04910/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4910 del 2024, proposto dal Comune di Cerignola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
i signori CO Cirulli, TE AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Durano e Nicola Marino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione terza, n. 116/2024, avente ad oggetto il ricorso n.r.g. 33/2019 proposto per:
- l’annullamento del provvedimento di restituzione prot. n. 03/2018 del 18.10.2018 -di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quello impugnato;
- l’accertamento e la declaratoria dell’illecita occupazione da parte del Comune di Cerignola degli immobili di proprietà dei ricorrenti e per la conseguente condanna del Comune di Cerignola:
- il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa della occupazione illecita dei beni di loro proprietà, dalla data di occupazione sine titulo e sino alla legittima acquisizione da parte del Comune degli stessi o sino alla restituzione, nella misura indicata dall’art. 42 bis del d.P.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con riconoscimento degli indennizzi previsti dalla citata disposizione a titolo di ristoro sia patrimoniale che non patrimoniale, salva la cessione consensuale dei beni;
-in subordine, a restituire i beni illecitamente occupati, previo ripristino dello status quo ante .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori CO Cirulli e di TE AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la Cons. NU RI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
AT e DI
1. Con l’appello in esame è impugnata dal Comune di Cerignola la sentenza del T.a.r. per la Puglia sede di Bari n. 116/2024 in relazione al solo capo della sentenza sub. 5) con il quale è stata respinta l’eccezione di prescrizione formulata dall’amministrazione ed è stata accolta la domanda di risarcimento del danno da illecita occupazione, dichiarando come dovuto ai proprietari un ristoro per l’intero periodo di occupazione sine titulo .
1.1. Per la restante parte, vale a dire in relazione alla emanazione del provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis in alternativa alla restituzione della proprietà ai proprietari, la sentenza di primo grado, a seguito di giudizio di ottemperanza definito con sentenza n. 662 del 9 maggio 2025, è stata eseguita con provvedimento del 24-27 novembre 2025 con la quale è stata disposta l’espropriazione dei beni, inter alii, degli appellati ed è stato riconosciuto l’indennizzo di circa euro 36.000, che gli appellati hanno opposto dinanzi al Giudice ordinario in sede civile (cfr. deposito all. 23 novembre 2025 appellati). Il dato della esecuzione della sentenza di cognizione a mezzo del provvedimento emanato ai sensi dell’art. 42 bis non è contestato fra le parti.
2. Con l’appello in esame il Comune ha dedotto due motivi:
a) in primo luogo, la prescrizione sarebbe decorsa e quindi il risarcimento spetterebbe solo per gli ultimi cinque anni: viene in proposito richiamata la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV n. 2714 del 20 marzo 2024;
b) in secondo luogo, rispetto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione illecita, la sentenza ha respinto l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune condannandolo, anche nel caso in cui scelga per di acquisire gli stessi beni in sanatoria, a corrispondere “ai ricorrenti il risarcimento ex art. 42-bis comma 3, T.U. espropri, a ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento del bene stesso durante il periodo di occupazione illegittima, maggiorato degli interessi legali dall’inizio dell’occupazione illegittima e fino alla regolarizzazione del possesso attraverso l’acquisizione sanante o la restituzione del bene.”
2.1. Secondo la prospettazione dell’appellante, il Giudice amministrativo non ha la giurisdizione in relazione all’interesse del cinque per cento del valore venale del bene dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, del predetto articolo, “a titolo di risarcimento del danno” e il Tar avrebbe dovuto rilevare il menzionato profilo e dichiarare il difetto di giurisdizione.
L’appellante cita in proposito molteplici sentenze del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29 settembre 2017, n. 4550; Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2016 n. 15283; idem 20 luglio 2021, n. 20691, Cons. Stato, Sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1917; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1169; Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 845).
4. Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto la declaratoria dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse “essendo pacifico che le questioni in ordine al quantum delle indennità dovute ex art. 42 bis D.P.R. n.327/2001, restano affidate alla giurisdizione del giudice ordinario e alla specifica competenza esclusiva in unico grado della Corte di appello, dinanzi alla quale gli odierni appellati si accingono a proporre opposizione alla stima contenuta nel provvedimento di acquisizione,” (pag. 2 memoria ex art. 73 c.p.a.) oppure che sia dichiarato il difetto di giurisdizione.
5. Sono seguite memorie e memorie di replica ex art. 73 c.p.a.
6. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Per la sua assorbenza rispetto alle altre censure deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo con il quale l’appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da occupazione illecita, ha respinto l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune di Cerignola condannandolo anche nel caso in cui opti per l’acquisizione dei beni in sanatoria a corrispondere “ai ricorrenti il risarcimento ex art. 42-bis comma 3, T.U. espropri, a ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento del bene stesso durante il periodo di occupazione illegittima, maggiorato degli interessi legali dall’inizio dell’occupazione illegittima e fino alla regolarizzazione del possesso attraverso l’acquisizione sanante o la restituzione del bene.” . Invero, “per la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e di questo Consiglio, sussiste la giurisdizione del giudice civile per tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di quanto è dovuto dall’Autorità che utilizza senza titolo un’area altrui ed emana l’atto di acquisizione, previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri” (cfr. Corte Cass. Sez. Un., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5201; 12 giugno 2018, n. 15343; Cons. Stato, Sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1917; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1169; Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 845; Sez. IV, 3 settembre 2019, n. 6074; Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438).
7.1. Il motivo è fondato poiché secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. civ. S.U., 20 luglio 2021, n. 20691, S.U. n. 15283/2016, Cons. Stato sez. IV, n. 9438 del 1 dicembre 2025), in caso di acquisizione sanante ex art. 42 - bis d.P.R. n. 327 del 2001, tutti gli importi dovuti hanno natura indennitaria sicché le contestazioni sul loro ammontare e sulla determinazione in concreto dei relativi importi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza in unico grado della Corte d’appello, secondo la regola generale dell’ordinamento di settore relativa alla determinazione giudiziale delle indennità espropriative.
7.2. Conseguentemente è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche l’ulteriore questione della prescrizione del risarcimento/indennizzo sollevata con il primo motivo d’appello.
8. Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, l’appello deve essere, nei sensi sopra indicati, accolto, con inammissibilità, in parte qua , del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.
In considerazione dell’esito del giudizio, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado in parte qua inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo TO, Presidente
CO Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
NU RI, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NU RI | Vincenzo TO |
IL SEGRETARIO