Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 05/05/2026, n. 8322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8322 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7059 del 2025, proposto da
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di OD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giovanni Albisinni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti 4;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Abtm Servizi S.r.l. e Az. Agr. Pedroni di Pedroni IU, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA1, a firma del Direttore Generale Eleonora Iacovoni e del Dirigente Pietro Gasparri, intitolato “ Comunicazione ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 ”, prot. 162637 del 9 aprile 2025, comunicato con nota via pec in data 9 aprile 2025, con il quale è stata intimata, nei confronti del Consorzio di tutela ricorrente, la cessazione dell’attività di imbottigliamento;
- e di ogni atto presupposto, e comunque connesso, antecedente e/o conseguenziale, ivi inclusi la “nota prot. n. 529483 del 28 settembre 2023”, richiamata nel citato provvedimento comunicato il 9 aprile 2025, nonché il “parere CT 3689725 del 20 marzo u.s.” dell’Avvocatura di Stato anch’esso espressamente richiamato a fondamento del citato provvedimento comunicato il 9 aprile 2025 ma mai reso noto all’odierna ricorrente, che ne chiede sin d’ora l’ostensione in giudizio ai sensi dell’art. 65, cod. proc. amm., e che riserva espressamente la proposizione di motivi aggiunti quando tale parere le sarà comunicato;
nonché per l'annullamento
- della nota del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA I, prot. n. 268688 del 13 giugno 2025, avente ad oggetto “ Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 12 agosto 2006, n. 184 - Diniego ”, con cui “ si esprime il proprio diniego all’istanza di accesso agli atti presentata con nota del 6 giugno 2025 ”, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti connessi, presupposti o consequenziali;
e per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto di accesso del Consorzio ricorrente e del conseguente ordine all’esibizione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di tutti i documenti e delle informazioni inerenti al procedimento relativo alla decisione di intimare la cessazione dell’attività di imbottigliamento al Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di OD, secondo quanto richiesto con istanza di accesso agli atti del suddetto Consorzio di cui alla nota 6 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Vista l’ordinanza n. 16885/2025 di questa Sezione, resa ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con ricorso notificato il 9 giugno 2025, tempestivamente depositato, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di OD (d’ora in poi Consorzio ricorrente) - costituito in data 2 dicembre 1994, ai sensi dell’art. 2602 c.c. e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole DG PQAI IV, con D.M. 16.10.2009 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 53 della Legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall’art. 14, comma 15 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la D.O.P. “Aceto balsamico tradizionale di OD” - ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA1, a firma del Direttore Generale Eleonora Iacovoni e del Dirigente Pietro Gasparri, intitolato “ Comunicazione ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 ”, prot. 162637 del 9 aprile 2025, comunicato con nota via pec in data 9 aprile 2025, con il quale è stata intimata la cessazione dell’attività di imbottigliamento.
Nel dettaglio, il Consorzio ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, di aver svolto fin dalla sua costituzione l’attività di imbottigliamento per tutti i produttori dell’Aceto Balsamico Tradizionale di OD e di aver reso edotto il Ministero delle Politiche Agricole di tale circostanza anche dopo il riconoscimento allo svolgimento delle funzioni di tutela avvenuto nel 2009, come peraltro confermato dalla comunicazione del 25 gennaio 2023 prot. 0036999, fino a quando il Ministero stesso, con il provvedimento del 28 settembre 2023, ha contestato l’esercizio di tale attività, ritenendo che la predetta “ esuli dalle funzioni attribuite per legge al Consorzio di tutela ” ed assegnando al contempo il termine di 30 giorni per “ fornire eventuali giustificazioni a supporto dell’attività svolta ”, con avvertenza che “ In assenza di riscontro, si invita codesto Consorzio a cessare dallo svolgimento di tale attività entro, e non oltre, il 31 dicembre del corrente anno, pena l’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e) del Decreto dipartimentale in oggetto indicato ” (Decreto Dipartimentale del 12 maggio 2020 n. 7422).
In data 20 ottobre 2023, il Consorzio ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti al Ministero.
Ciononostante, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, preso atto della citata nota 20 ottobre 2023, in data 17 novembre 2023 ha comunicato via pec: “ Facendo seguito ai colloqui telefonici intercorsi, si rappresenta che il termine assegnato del 31 dicembre c. a. per la cessazione dell'attività di imbottigliamento è valido in assenza di controdeduzioni da parte del consorzio. Atteso che tali controdeduzioni, invece, sono pervenute e necessitano di un accurato approfondimento istruttorio, qualora all'esito dell'approfondimento stesso il contenuto dispositivo della nota dovesse essere confermato, si provvederà contestualmente ad assegnare un nuovo termine per la cessazione dell’attività di imbottigliamento .”.
Ebbene, con il provvedimento prot. n. 0162637 del 9 aprile 2025, in questa sede impugnato, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, anche sulla base di un parere dell’Avvocatura dello Stato del 20 marzo 2025 (non conosciuto), ha intimato al Consorzio ricorrente, entro il termine di 60 giorni, la cessazione dell’attività di imbottigliamento, con l’avvertenza che, in caso di mancato adempimento, sarebbe stato avviato il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e) del Decreto Dipartimentale del 12 maggio 2020 n. 7422.
Con nota dell’8 maggio 2025, il Consorzio ricorrente, nel contestare il contenuto del provvedimento impugnato, ha chiesto una proroga del termine al 31 dicembre 2025 per evitare danni ai produttori; proroga che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha disposto con nota del 19 maggio 2025.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe il Consorzio ricorrente ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta “ violazione di legge, con riferimento all’art. 53 (testo vigente) comma 15, della Legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed al vigente Regolamento (UE) 2024/1143 sui Prodotti di Qualità DOP e IGP .”.
Il provvedimento impugnato sarebbe palesemente illegittimo, dal momento che l’attività di imbottigliamento non potrebbe in alcun modo essere qualificata come attività commerciale con scopo di lucro, in quanto svolta nei confronti di tutti i produttori, aderenti o meno al Consorzio, e remunerata al prezzo di costo di produzione e senza alcun profitto; tale attività di imbottigliamento rientrerebbe, invero, nella nozione di “cura generale” degli interessi della D.O.P. e di sostegno alle attività agricole e di trasformazione, prevista dall’art. 53 della Legge n. 128/1998.
1.2. Con il secondo motivo, è stata censurata “ violazione di legge, con riferimento all'art. 2602 c.c. ”.
Sotto altro profilo, le attività di imbottigliamento svolte dal Consorzio al servizio delle imprese produttrici di aceto balsamico di tutela OD DOP sarebbero pienamente rientranti tra quelle di cui al predetto art. 2602 cod. civ., esplicitamente richiamato dall’art. 53, comma 15, della Legge n. 128 del 1998, e come tali legittimamente svolte dal Consorzio di tutela poiché compatibile con lo scopo consortile, non avendo di contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste indicato quale sia il parametro normativo di segno contrario.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati lamentati “ illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dell’istruttoria - istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65, cod. proc. amm .”.
Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo, poiché non adeguatamente motivato e fondato su un parere dell’Avvocatura dello Stato dal contenuto ignoto.
1.4. Con il quarto motivo, è stato censurato “ eccesso di potere e carenza dei presupposti previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 maggio 2010 n. 7422.” .
In particolare, il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo, dal momento che non sussisterebbero i presupposti sanzionatori previsti dalla suindicata disposizione, afferenti alla carenza dei “ requisiti minimi operativi” , tale non potendo essere l’attività di imbottigliamento.
1.5. Con il quinto motivo, è stato dedotto “ eccesso di potere: mancata considerazione del grave ed
ingiustificato danno ai piccoli produttori della D.O.P. Aceto Balsamico Tradizione di OD ”.
L’Amministrazione avrebbe inoltre errato nell’intimare la cessazione dell’attività di imbottigliamento, trattandosi di un’attività necessaria, avente finalità solidaristica, per la produzione del prodotto in favore dei piccoli produttori.
1.6. Per tali motivi la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. In data 22 giugno 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. Con istanza incidentale notificata il 10 luglio 2025, tempestivamente depositata, il Consorzio ricorrente - premesso di aver presentato formale richiesta di accesso al parere dell’Avvocatura dello Stato citato nel provvedimento impugnato - ha poi proposto gravame avverso la nota del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA I, prot. n. 268688 del 13 giugno 2025, avente ad oggetto “ Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 12 agosto 2006, n. 184 - Diniego ”, chiedendo l’ostensione del parere dell’Avvocatura dello Stato citato nel provvedimento impugnato.
4. Con memoria depositata il 4 settembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione dell’istanza incidentale di accesso.
5. Con memoria depositata il 12 settembre 2025, il Consorzio ricorrente ha insistito per le conclusioni rassegnate.
6. Con ordinanza n. 16885/2025, pubblicata il 30 settembre 2025, all’esito della Camera di Consiglio del 24 settembre 2025, fissata per la delibazione dell’istanza incidentale di accesso, questa Sezione ha respinto la richiesta di ostensione del parere dell’Avvocatura dello Stato sulla base dell’assunto secondo cui esso non avrebbe natura istruttoria, ma difensiva.
La predetta ordinanza è stata poi confermata, a seguito di interposto gravame da parte del Consorzio ricorrente, anche dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1316/2026, pubblicata il 18 febbraio 2026, per le medesime considerazioni svolte da questa Sezione.
7. Con memoria depositata il 20 marzo 2026, la difesa erariale ha concluso per il rigetto del ricorso.
8. Con memoria depositata il 31 marzo 2026, il Consorzio ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
9. Abtm Servizi S.r.l. e Az. Agr. Pedroni di Pedroni IU, intimate quali controinteressate, non si sono costituite in giudizio.
10. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, dopo ampia discussione orale, la causa è stata infine introitata per la decisione.
11. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei sensi di seguito indicati.
11.1. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter sindacare congiuntamente tutti i motivi di ricorso, in quanto strettamente collegati sotto il profilo logico.
11.2. Nel merito, il Consorzio ricorrente, premesso di svolgere le funzioni di tutela previste dalla Legge n. 128/1998 sulla base del riconoscimento ministeriale avvenuto con D.M. 16.10.2009, si duole, in questa sede, del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA1, prot. 162637 del 9 aprile 2025, comunicato in pari data, con il quale è stata intimata la cessazione dell’attività di imbottigliamento svolta dal Consorzio stesso.
Secondo la parte ricorrente, tale attività era ben conosciuta dall’Amministrazione, come emerso dalla comunicazione via pec del 25 gennaio 2023 prot. 0036999, facente seguito alla trasmissione del rendiconto per la verifica dei requisiti minimi operativi per l'anno 2021, secondo cui “ Al riguardo la Scrivente, previa verifica della documentazione suddetta, comunica che codesto Consorzio ha adempiuto correttamente agli obblighi previsti ".
Ebbene, la valutazione dell’Amministrazione per la quale l’imbottigliamento sarebbe ontologicamente incompatibile con le funzioni dei consorzi di tutela non sarebbe condivisibile e, anzi, secondo la tesi del Consorzio ricorrente, si presterebbe ad un contrasto diretto con l’art. 53 della Legge 24 aprile 1998 n. 128, poiché si tratterebbe invece di un’attività di cura per la tutela generale dei membri del Consorzio medesimo. Sotto questo aspetto, infatti, la D.O.P. dell’Aceto Balsamico Tradizionale di OD è composta da piccoli e piccolissimi produttori non in grado di poter produrre in autonomia le bottiglie (aventi peraltro delle precise caratteristiche richieste dal disciplinare della D.O.P. stessa), per cui il reperimento sul mercato di queste tipologie di bottiglie determinerebbe un eccessivo aggravio dei costi ed il rischio per costoro di non riuscire a garantire la prosecuzione dell’attività produttiva; per altro verso, l’attività di imbottigliamento sarebbe svolta nei confronti di tutti i produttori, aderenti o meno al Consorzio, e remunerata al prezzo di costo di produzione e senza alcun profitto.
Inoltre, la coerenza dell’imbottigliamento con la natura dei Consorzi di tutela sarebbe, peraltro, confermata anche dalle finalità dei consorzi stessi, per come disciplinati dall’art. 2602 c.c., esplicitamente richiamato nell’art. 53 della Legge n. 128/1998. Inoltre, il divieto di imbottigliamento si fonderebbe su un assunto tautologico, dal momento che non sarebbe rinvenibile in alcuna disposizione per cui tale attività sarebbe vietata.
L’Amministrazione avrebbe poi disposto la cessazione dell’attività di imbottigliamento in assenza di un’adeguata motivazione, non essendo in alcun modo comprensibile l’assunto secondo cui i Consorzi di tutela non potrebbero svolgere in favore degli aderenti alla D.O.P. questo tipo di attività. Sotto questo aspetto, il provvedimento si fonderebbe su un parere dell’Avvocatura dello Stato dal contenuto ignoto e rispetto al quale sussisterebbe un interesse alla ostensione.
A fronte di tali rilievi, l’Avvocatura dello Stato ha replicato, evidenziando che i Consorzi di tutela svolgono attività pubblicistica, estranea alle finalità commerciali e di profitto, deputate esclusivamente alla tutela e promozione della D.O.P. e con poteri di indirizzo regolatori. L’attività di imbottigliamento determinerebbe quindi un’alterazione della concorrenza e si porrebbe quindi in contrasto con le regole comunitarie.
11.3. Ritiene il Collegio che i rilievi di parte ricorrente siano condivisibili con le seguenti precisazioni.
Ai fini della risoluzione della presente questione, occorre brevemente richiamare il dato normativo per comprendere se l’attività di imbottigliamento possa legittimamente essere posta in essere dai c.d. Consorzi di tutela.
In via generale, l’art. 2602 c.c. dispone che “ Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali ”.
Secondo l’opinione dottrinaria prevalente, il consorzio, previsto dall’art. 2602 c.c., è un contratto che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta volta a coordinare e regolare le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che di enti pubblici.
Esso può essere costituito per svariate finalità, a seconda dell'oggetto: a) anticoncorrenziali: costituiti con lo scopo prevalente o esclusivo di disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato; b) di coordinamento: per conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso, ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili, con conseguente riduzione dei costi di gestione e di produzione; c) di servizio: per svolgere attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate, come ad esempio acquisti collettivi oppure l'organizzazione di servizi nell'interesse dei consorziati.
La causa del contratto di consorzio non è più limitata alla disciplina della concorrenza tra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, ma ha un ambito più vasto, grazie al quale tale contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione generale tra imprese diverse, volto a realizzare le più razionali ed opportune sinergie. Il consorzio, dunque, ha la finalità di regolamentare i rapporti sociali tra i vari consorziati con la possibilità di prevedere anche specifici interventi nelle fasi del processo produttivo, a patto che ciò si sostanzi in un miglioramento dell’attività consortile ovvero in una generalizzata riduzione dei costi. In altri termini, il consorzio è lo strumento giuridico attraverso cui gli imprenditori efficientano le attività relative alla produzione dei beni e servizi.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza civile ha avuto modo di precisare che “ Il contratto di consorzio di cui all'articolo 2602 del Codice civile comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti (come accade nelle società), bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna. ” (vedi: Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 29 agosto 2024, n. 23371).
Ciò posto, l’art. 53, comma 15 della Legge n. 128/1998, regolante i c.d. Consorzi di tutela, prevede che “ I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. ”.
Ritiene questo Collegio che l’art. 53, comma 15, della Legge n. 128/1998 testé citato, nel richiamare integralmente l’art. 2602 c.c., abbia voluto, per l’appunto, prevedere che, ai Consorzi di tutela, debbano applicarsi, anzitutto, le regole contenute nel Codice Civile nel rispetto delle (concorrenti e preminenti) finalità pubblicistiche sopra enunciate.
Ciò posto, occorre dunque chiarire se e in che termini l’attività di imbottigliamento sia compatibile con lo schema consortile sopra enucleato.
In assenza sul punto di un chiaro dato letterale è necessario procedere ad un’interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni sopra indicate.
Ebbene, se la finalità dei Consorzi di tutela è quella, per l’appunto, di tutela, salvaguardia e promozione di una D.O.P. (o I.G.P. o delle attestazioni di specificità), l’attività di imbottigliamento appare certamente compatibile con i predetti scopi nei (soli) limiti in cui la stessa risulta finalizzata ad un maggior efficientamento della produzione della D.O.P. in termini di salvaguarda della qualità del prodotto e di contenimento dei costi, a patto che tale attività - seppur improntata a criteri imprenditoriali - non sia in concreto finalizzata a scopi di lucro e sempre che i conseguenti ricavi siano poi devoluti per le finalità consortili.
A sostegno di tale assunto occorre richiamare il peculiare contenuto del disciplinare della D.O.P. dell’Aceto Balsamico Tradizionale di OD, che prevede che anche la fase dell’imbottigliamento rientri nel processo produttivo del prodotto in questione, come risulta dimostrato dalle precise prescrizioni relative alla forma ed alle modalità di imbottigliamento stesso (vedi: art. 7 del disciplinare). Infatti, i contenitori in cui è confezionato l'Aceto Balsamico Tradizionale di OD debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate: forma: sferica con base rettangolare in vetro massiccio; composizione: in vetro di colore bianco cristallino; capacita: cl 10 o cl 20, o cl 40. La forma artistica del contenitore deve essere conforme allo schema progettuale che figura nell'allegato al disciplinare. Ad imbottigliamento effettuato l'Aceto Balsamico Tradizionale di OD deve essere corredato di un contrassegno non riutilizzabile a serie numerata apposto sul contenitore in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
Tanto chiarito, appare del tutto evidente come la fase dell’imbottigliamento, in ragione delle suindicate prescrizioni del disciplinare, non possa che rientrare perfettamente negli scopi del Consorzio di tutela sotto il profilo della cura generale degli interessi della D.O.P.; ed infatti, esternalizzare la fase dell’imbottigliamento potrebbe verosimilmente arrecare un notevole aggravio di costi per gli aderenti al Consorzio stesso ovvero comprometterne la stessa esistenza, trattandosi di organizzazione costituita (pacificamente) da piccoli e piccolissimi produttori, spesso aventi dimensione familiari e con una quantità di prodotto realizzato di poche decine di litri annui. L’imbottigliamento ad opera del Consorzio di tutela, per le specificità del caso concreto, lungi dal costituire un’attività con finalità di lucro idonea ad alterare la natura del Consorzio stesso, risulta invece pienamente compatibile sia con gli scopi previsti dall’art. 53, comma 15, della Legge n. 128/1998 e che con la stessa causa consortile di cui all’art. 2602 c.c. nella parte in cui garantisce un efficientamento di una specifica fase produttiva.
Diversamente opinando, infatti, gli aderenti al Consorzio di tutela dovrebbero sobbarcarsi integralmente i costi di imbottigliamento mediante la produzione in proprio ovvero attraverso il reperimento di tale servizio sul mercato, con un presumibile sovraccarico di costi, incompatibile con la dimensione particolarmente ridotta di tale settore produttivo. Ed infatti, come evidenziato dalla difesa della parte ricorrente nei propri scritti e come anche ribadito nel corso della discussione orale, il servizio di imbottigliamento risulta svolto al costo di produzione in favore degli aderenti al Consorzio e gli eventuali profitti sono integralmente destinati al perseguimento degli scopi consortili e senza, quindi, alcun lucro individuale di modo che il rischio di alterare la concorrenza sul mercato risulta annullato.
Peraltro, elementi a sostegno di tali conclusioni possono rinvenirsi anche in un risalente precedente della Corte di Giustizia C.E., citato dalla difesa della parte ricorrente, secondo cui l’attività di imbottigliamento da svolgersi in una determinata regione può costituire una misura per la tutela della qualità della D.O.P., ancorché ciò possa determinare una restrizione quantitativa della circolazione di beni sul mercato (vedi: Corte di Giustizia C.E., sentenza del 16 maggio 2000. - Regno del Belgio contro Regno di Spagna).
In definitiva, l’attività di imbottigliamento in favore del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di OD è coerente con le finalità previste dall’art. 53, comma 15, della Legge n. 128/1998.
L’accoglimento dei motivi sopra enunciati non esimono questo Collegio dall’evidenziare ancora come, anche sotto il profilo della motivazione, il provvedimento impugnato si appalesa carente, in quanto l’affermazione dell’incompatibilità tout court dell’attività di imbottigliamento contenuta nel provvedimento impugnato risulta del tutto apodittica, avendo l’Amministrazione fondato la decisione di intimare la sospensione della predetta attività sulla base dell’assunto (tautologico) dell’incompatibilità medesima, poiché avente natura commerciale, senza tuttavia esplicitare in modo chiaro il percorso logico sotteso a tale convincimento. Ne consegue, pertanto, che anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato risulta viziato.
11.4. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è fondato, dovendo, per l’effetto, essere i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe annullati.
12. Tenuto conto dell’assoluta novità della questione e dell’esito complessivo del giudizio, anche per quanto riguarda gli esiti dell’istanza incidentale di accesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA IN, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco TO, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Marco TO | LA IN |
IL SEGRETARIO