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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
RA NE, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 773/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9109/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220007565505 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 9109/24/2024 pronunciata il 10.06.2024 e depositata in segreteria il successivo 08.07.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso-reclamo rubricato sub RGR nr. 6584/2023, proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220007565505 emessa dall'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE e notificata in data 08.12.2022, portante iscrizione a ruolo di somme dovute al COMUNE DI ROMA CAPITALE per omesso versamento dell'IMU, annualità 2012 e 2013
Avverso detta pronuncia proponeva appello la contribuente la quale, nel contestarne la legittimità per violazione di legge, eccesso di potere e grave contraddittorietà, reiterava in fatto e diritto le eccezioni già formulate in I grado che qui di seguito sinteticamente si riportano:
1. Vizio di notifica. Vizio di forma - Nullità ed inesistenza dell'atto;
2. Difetto di motivazione e violazione di legge art. 68 c.3 d.lgs 546/92. Difetto di motivazione della sentenza.
3. Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria
4. Incostituzionalità sulle spese di lite
Previa sospensione dell'esecutività della pronuncia gravata e dell'atto impositivo, chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza opposta, dichiararsi la nullità della stessa nonché dell'atto impositivo oggetto della presente controversia, con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituivano ritualmente e tempestivamente l'ente impositore e l'ente della riscossione i quali contro deducevano su ogni singolo motivo di appello in quanto infondato ed insistevano per la conferma della legittimità e correttezza della pronuncia nonché del proprio operato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992, con attribuzione, limitatamente all'ente della riscossione, delle stesse in favore del procuratore costituito.
Instavano anch'essi per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92,
Nominativo_1 seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte osserva come sia del tutto infondato il rilevo attinente la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale la quale non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, come nel caso che qui ricorre (Cass. n. 28852/2023, Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. II, 23 gennaio 2024 n. 113); tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
La non obbligatorietà della apposizione della firma assorbe anche la lagnanza, peraltro inconferente rispetto agli atti della riscossione, atteso che la questione posta attiene unicamente gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, relativa alla qualifica rivestita dal “Il Capo dell'Ufficio Legale” o di un suo delegato.
Sulla carenza di motivazione della cartella, si osserva che essa, allorché segua l'adozione di un atto fiscale, come nel caso che qui ricorre per quanto appresso si vedrà (accertamenti IMU), che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e/o gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. Del pari, circa l'imposta, ai fini del compiuto assolvimento dell'obbligo di motivazione, esso è soddisfatto anche dal semplice richiamo per relationem dell'atto impositivo sotteso e dalla mera indicazione degli estremi di quest'ultimo.
Parte appellata ha provato in giudizio che la cartella impugnata è stata preceduta dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento 000070785-2012, notificato al contribuente il 15.11.2017, e 00002663662013, notificato il 12.10.2018, non opposti e quindi divenuti definitivi, con inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 del D.lgs. nr. 546/92 circa le questioni attinenti il merito della pretesa ed il ruolo, potendosi quindi impugnare la cartella solo per vizio propri.
Infondato è ancora il motivo di appello relativo alla pretesa decadenza in cui sarebbe incorso l'ufficio dal termine previsto per l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento notificati e non oppositi e per questo divenuti definitivi. Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
(cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo mentre il ruolo è stato reso esecutivo il 18.11.2021 e trasmesso dal Comune di Roma Capitale all'ADER il 25.12.2021 quindi nei termini di legge e viste le proroghe riconducibili al D.L. nr. 18/2020. Il Decreto Legge n. 106/2005, che ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, non si riferisce ai tributi locali ma a colmare la lacuna è intervenuta la finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163).
Orbene, visto che gli avvisi di accertamento de quibus sono divenuti definitivi nei 60 gg dalla loro notifica, intervenuta rispettivamente il 15.11.2017 ed 12.10.20218, alla data di notifica della cartella qui impugnata, cioè il 08.12.2022, non è elasso alcun termine di decadenza tenendo conto anche delle proroghe disposte con gli art. 67 e 68 del DL nr. 18/2020 (Cura Italia) a seguito della crisi epidemiologica da COVID -19. Privo di pregio è anche il rilievo mosso dall'appellante in merito alla pretesa prescrizione del debito. Alcuna prescrizione è decorsa atteso che la cartella esattoriale è stata notifica in data 08.12.2022 ma è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta nei termini di cui agli artt. 161 e 163 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296(entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere versato il tributo. Né tale termine quinquennale è decorso dalla data di notifica degli avvisi di accertamento alla notifica della cartella (08.12.2022).
In relazione al motivo di appello attinente la questione della relata in bianco, con l'ordinanza n. 12981/2025 la Corte di Cassazione di è nuovamente pronunciata sulla delicata questione della notifica delle cartelle di pagamento e in particolare sull'ipotesi di difformità tra la relazione di notificazione presente sulla copia rilasciata al notificante, completa e regolare, e quella apposta sull'atto consegnato al contribuente, illeggibile o addirittura in bianco. In tal caso, secondo la Corte, vertendosi in ambito tributario, l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente solo per eccepire la decadenza dell'amministrazione o la prescrizione dell'azione, o per dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto. Deve quindi concludersi che, se al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco, per questi non decorre il termine per impugnare, procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione. Se invece impugna la cartella, pur in ritardo, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica. Quest'ultima non costituisce infatti un requisito di validità dell'atto impositivo e il giudice deve procedere ad una nuova disamina dell'impugnazione sotto il profilo del merito. Da tanto deriva l'infondatezza anche di questo motivo di gravame.
Infine, argomentando sulla asserita incostituzionalità delle spese di lite laddove l'amministrazione sta in giudizio con un proprio funzionario la Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20758 Anno 2025 ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di rifondere le spese di lite al funzionario della parte pubblica vittoriosa è pienamente legittimo, come previsto dalla normativa sul processo tributario e, nello specifico, dal comma
2-sexies dell'art. 15 del D.lgs. nr. 546/92.
Assorbito ogni altro motivo.
Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'ente impositore e dell'ente della riscossione, per quest'ultimo con attribuzione al procuratore costituito, che qui sui liquidano in € 600,00 per ogni parte appellata oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio rigetta l'appello. Spese come in parte motiva
Roma, 03.12.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
RA NE, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 773/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9109/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220007565505 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 9109/24/2024 pronunciata il 10.06.2024 e depositata in segreteria il successivo 08.07.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso-reclamo rubricato sub RGR nr. 6584/2023, proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720220007565505 emessa dall'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE e notificata in data 08.12.2022, portante iscrizione a ruolo di somme dovute al COMUNE DI ROMA CAPITALE per omesso versamento dell'IMU, annualità 2012 e 2013
Avverso detta pronuncia proponeva appello la contribuente la quale, nel contestarne la legittimità per violazione di legge, eccesso di potere e grave contraddittorietà, reiterava in fatto e diritto le eccezioni già formulate in I grado che qui di seguito sinteticamente si riportano:
1. Vizio di notifica. Vizio di forma - Nullità ed inesistenza dell'atto;
2. Difetto di motivazione e violazione di legge art. 68 c.3 d.lgs 546/92. Difetto di motivazione della sentenza.
3. Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria
4. Incostituzionalità sulle spese di lite
Previa sospensione dell'esecutività della pronuncia gravata e dell'atto impositivo, chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza opposta, dichiararsi la nullità della stessa nonché dell'atto impositivo oggetto della presente controversia, con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituivano ritualmente e tempestivamente l'ente impositore e l'ente della riscossione i quali contro deducevano su ogni singolo motivo di appello in quanto infondato ed insistevano per la conferma della legittimità e correttezza della pronuncia nonché del proprio operato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992, con attribuzione, limitatamente all'ente della riscossione, delle stesse in favore del procuratore costituito.
Instavano anch'essi per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92,
Nominativo_1 seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte osserva come sia del tutto infondato il rilevo attinente la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale la quale non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, come nel caso che qui ricorre (Cass. n. 28852/2023, Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. II, 23 gennaio 2024 n. 113); tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
La non obbligatorietà della apposizione della firma assorbe anche la lagnanza, peraltro inconferente rispetto agli atti della riscossione, atteso che la questione posta attiene unicamente gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, relativa alla qualifica rivestita dal “Il Capo dell'Ufficio Legale” o di un suo delegato.
Sulla carenza di motivazione della cartella, si osserva che essa, allorché segua l'adozione di un atto fiscale, come nel caso che qui ricorre per quanto appresso si vedrà (accertamenti IMU), che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e/o gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. Del pari, circa l'imposta, ai fini del compiuto assolvimento dell'obbligo di motivazione, esso è soddisfatto anche dal semplice richiamo per relationem dell'atto impositivo sotteso e dalla mera indicazione degli estremi di quest'ultimo.
Parte appellata ha provato in giudizio che la cartella impugnata è stata preceduta dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento 000070785-2012, notificato al contribuente il 15.11.2017, e 00002663662013, notificato il 12.10.2018, non opposti e quindi divenuti definitivi, con inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 del D.lgs. nr. 546/92 circa le questioni attinenti il merito della pretesa ed il ruolo, potendosi quindi impugnare la cartella solo per vizio propri.
Infondato è ancora il motivo di appello relativo alla pretesa decadenza in cui sarebbe incorso l'ufficio dal termine previsto per l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento notificati e non oppositi e per questo divenuti definitivi. Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
(cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo mentre il ruolo è stato reso esecutivo il 18.11.2021 e trasmesso dal Comune di Roma Capitale all'ADER il 25.12.2021 quindi nei termini di legge e viste le proroghe riconducibili al D.L. nr. 18/2020. Il Decreto Legge n. 106/2005, che ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, non si riferisce ai tributi locali ma a colmare la lacuna è intervenuta la finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163).
Orbene, visto che gli avvisi di accertamento de quibus sono divenuti definitivi nei 60 gg dalla loro notifica, intervenuta rispettivamente il 15.11.2017 ed 12.10.20218, alla data di notifica della cartella qui impugnata, cioè il 08.12.2022, non è elasso alcun termine di decadenza tenendo conto anche delle proroghe disposte con gli art. 67 e 68 del DL nr. 18/2020 (Cura Italia) a seguito della crisi epidemiologica da COVID -19. Privo di pregio è anche il rilievo mosso dall'appellante in merito alla pretesa prescrizione del debito. Alcuna prescrizione è decorsa atteso che la cartella esattoriale è stata notifica in data 08.12.2022 ma è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta nei termini di cui agli artt. 161 e 163 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296(entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere versato il tributo. Né tale termine quinquennale è decorso dalla data di notifica degli avvisi di accertamento alla notifica della cartella (08.12.2022).
In relazione al motivo di appello attinente la questione della relata in bianco, con l'ordinanza n. 12981/2025 la Corte di Cassazione di è nuovamente pronunciata sulla delicata questione della notifica delle cartelle di pagamento e in particolare sull'ipotesi di difformità tra la relazione di notificazione presente sulla copia rilasciata al notificante, completa e regolare, e quella apposta sull'atto consegnato al contribuente, illeggibile o addirittura in bianco. In tal caso, secondo la Corte, vertendosi in ambito tributario, l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente solo per eccepire la decadenza dell'amministrazione o la prescrizione dell'azione, o per dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto. Deve quindi concludersi che, se al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco, per questi non decorre il termine per impugnare, procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione. Se invece impugna la cartella, pur in ritardo, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica. Quest'ultima non costituisce infatti un requisito di validità dell'atto impositivo e il giudice deve procedere ad una nuova disamina dell'impugnazione sotto il profilo del merito. Da tanto deriva l'infondatezza anche di questo motivo di gravame.
Infine, argomentando sulla asserita incostituzionalità delle spese di lite laddove l'amministrazione sta in giudizio con un proprio funzionario la Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20758 Anno 2025 ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di rifondere le spese di lite al funzionario della parte pubblica vittoriosa è pienamente legittimo, come previsto dalla normativa sul processo tributario e, nello specifico, dal comma
2-sexies dell'art. 15 del D.lgs. nr. 546/92.
Assorbito ogni altro motivo.
Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'ente impositore e dell'ente della riscossione, per quest'ultimo con attribuzione al procuratore costituito, che qui sui liquidano in € 600,00 per ogni parte appellata oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio rigetta l'appello. Spese come in parte motiva
Roma, 03.12.2025
Il RE Il Presidente