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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5883 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Russo Parte_1 attrice
CONTRO
, corrente in Caserta, via Cesare Battisti 69, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Feola convenuto
Oggetto: Impugnazione delibera assembleare-condominio
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietaria di un immobile situato all'interno del Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio il predetto ente di gestione per Controparte_2 chiedere la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del
17.5.2024, comunicata il 12.7.2024 in quanto affetta da vizi formali e/o sostanziali, segnatamente per:
1. difetto di convocazione
2. nullità del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio finanziario anno solare
2023 privo del registro di contabilità
3. irregolarità nomina amministratore per mancata indicazione del compenso
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda essendo le censure CP_1 mosse del tutto infondate.
Rigettata l'istanza cautelare di sospensiva della delibera, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025 previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali
≈ ≈ ≈
La domanda va è infondata e deve essere rigettata.
In premessa occorre ribadire che il limite del sindacato giudiziario in sede di impugnazione delle delibere condominiali non può estendersi alla valutazione del merito delle soluzioni adottate per la gestione delle cose e dei servizi comuni, né alla convenienza dei correlativi costi da sostenere, bensì si risolve in un controllo di legalità, relativo al se la decisione collegiale sia atto legittimo di esercizio del potere dell'assemblea (cfr. ex multis, da ult. sez. II, 23.6.2023, n. 18039).
Nella vicenda in esame, quanto al punto sub 1, risulta che all'attrice è stata comunicata tempestivamente la convocazione per l'assemblea condominiale con raccomandata n.
200889027985 (con “transito” in data 09.05.2024, in disponibilità presso l'Ufficio di Poste
Italiane a partire dal 14.05.2024 , restituita al mittente in data 25.06.2024), come risulta dall'attestazione Poste Italiane in atti, che notoriamente si acquisisce sul sito internet mediante l'inserimento del codice della spedizione. Ed invero,l'avviso di convocazione dell'assemblea è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. CP_1
1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (cfr. ex multis, Cass. civile sez. II, 21.7.2025, n. 20535)
Ricorre nella specie detta presunzione di conoscenza avendo il convenuto CP_1 allegato la raccomandata con ricevuta di ritorno e l'attestazione Poste di cui sopra, richiamando l'orientamento secondo cui “le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata costituiscono certamente quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata , elemento ulteriore, che rafforza la presunzione della consegna dell'atto regolarmente spedito in raccomandazione al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. (in termini Cass. civile, sez. II, 7.7.2020, n. 17810; V. anche Cass. penale, sez. V, 3.2.2020, n. 4485 per cui deve ritenersi sufficiente la stampa del documento, scaricato dal sito web delle Poste, da cui risulta l'esito della notificazione, atteso che nel sistema processuale vige il principio generale di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come si evince dall'art. 234 cod. proc. pen e dalla direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale)
Essendo corretti il nominativo e l'indirizzo della destinataria in uno alla sicura riconducibilità del mittente all'amministratore , ritiene il Giudice che la Parte_2 Controparte_3 consegna della raccomandata de qua sia andata a buon fine, mediante la giacenza presso l'ufficio postale.
Priva di pregio è altresì la censura sub 2, sulla mancanza del registro di contabilità nella predisposizione del rendiconto consultivo impugnato. Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo CP_1 riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di CP_1 cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione (Cassazione civile sez. II, 09/10/2023, n.28257).
Nel caso di specie il rendiconto condominiale contiene, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice e come verificabile dalla lettura degli allegati alla comunicazione dell'assemblea, tutte le voci di entrata e di uscita, documentando analiticamente sia gli incassi che i pagamenti eseguiti dai vari condomini Relativamente alla questione sollevata sub 3 sulla mancata indicazione del compenso dell'amministratore, il Tribunale, pur consapevole di orientamenti opposti e più rigidi, aderisce a quello secondo cui la delibera di conferma dell'amministratore nella quale non siano stati indicati il compenso dello stesso ed i titoli abilitativi annuali non è invalida. Infatti se è vero che in base al comma 14 dell'art. 1129 c.c. l'amministratore, all'atto della nomina o del suo rinnovo, deve specificare l'importo dovuto a titolo di compenso, va anche detto che tale disposizione non può essere interpretata in modo eccessivamente formalistico: la ratio della norma è infatti quella di evitare che i condòmini, durante il mandato o alla fine di esso, si trovino di fronte a pretese economiche dell'amministratore non previamente concordate.
Tale rischio non sussiste quando v'è la conferma della nomina dell'amministratore, posto che in tal caso si intende implicitamente confermato anche il suo compenso (cfr. Tribunale
Roma, 21.2.2022, n. 2740).
Sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle sul cautelare, atteso l'orientamento non univoco della giurisprudenza proprio sull'indicazione del compenso dell'amministratore in sede di rinnovo della carica.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda
- compensa le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere 22.12.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5883 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Russo Parte_1 attrice
CONTRO
, corrente in Caserta, via Cesare Battisti 69, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Feola convenuto
Oggetto: Impugnazione delibera assembleare-condominio
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietaria di un immobile situato all'interno del Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio il predetto ente di gestione per Controparte_2 chiedere la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del
17.5.2024, comunicata il 12.7.2024 in quanto affetta da vizi formali e/o sostanziali, segnatamente per:
1. difetto di convocazione
2. nullità del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio finanziario anno solare
2023 privo del registro di contabilità
3. irregolarità nomina amministratore per mancata indicazione del compenso
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda essendo le censure CP_1 mosse del tutto infondate.
Rigettata l'istanza cautelare di sospensiva della delibera, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025 previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali
≈ ≈ ≈
La domanda va è infondata e deve essere rigettata.
In premessa occorre ribadire che il limite del sindacato giudiziario in sede di impugnazione delle delibere condominiali non può estendersi alla valutazione del merito delle soluzioni adottate per la gestione delle cose e dei servizi comuni, né alla convenienza dei correlativi costi da sostenere, bensì si risolve in un controllo di legalità, relativo al se la decisione collegiale sia atto legittimo di esercizio del potere dell'assemblea (cfr. ex multis, da ult. sez. II, 23.6.2023, n. 18039).
Nella vicenda in esame, quanto al punto sub 1, risulta che all'attrice è stata comunicata tempestivamente la convocazione per l'assemblea condominiale con raccomandata n.
200889027985 (con “transito” in data 09.05.2024, in disponibilità presso l'Ufficio di Poste
Italiane a partire dal 14.05.2024 , restituita al mittente in data 25.06.2024), come risulta dall'attestazione Poste Italiane in atti, che notoriamente si acquisisce sul sito internet mediante l'inserimento del codice della spedizione. Ed invero,l'avviso di convocazione dell'assemblea è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. CP_1
1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (cfr. ex multis, Cass. civile sez. II, 21.7.2025, n. 20535)
Ricorre nella specie detta presunzione di conoscenza avendo il convenuto CP_1 allegato la raccomandata con ricevuta di ritorno e l'attestazione Poste di cui sopra, richiamando l'orientamento secondo cui “le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata costituiscono certamente quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata , elemento ulteriore, che rafforza la presunzione della consegna dell'atto regolarmente spedito in raccomandazione al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. (in termini Cass. civile, sez. II, 7.7.2020, n. 17810; V. anche Cass. penale, sez. V, 3.2.2020, n. 4485 per cui deve ritenersi sufficiente la stampa del documento, scaricato dal sito web delle Poste, da cui risulta l'esito della notificazione, atteso che nel sistema processuale vige il principio generale di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come si evince dall'art. 234 cod. proc. pen e dalla direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale)
Essendo corretti il nominativo e l'indirizzo della destinataria in uno alla sicura riconducibilità del mittente all'amministratore , ritiene il Giudice che la Parte_2 Controparte_3 consegna della raccomandata de qua sia andata a buon fine, mediante la giacenza presso l'ufficio postale.
Priva di pregio è altresì la censura sub 2, sulla mancanza del registro di contabilità nella predisposizione del rendiconto consultivo impugnato. Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo CP_1 riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di CP_1 cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione (Cassazione civile sez. II, 09/10/2023, n.28257).
Nel caso di specie il rendiconto condominiale contiene, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice e come verificabile dalla lettura degli allegati alla comunicazione dell'assemblea, tutte le voci di entrata e di uscita, documentando analiticamente sia gli incassi che i pagamenti eseguiti dai vari condomini Relativamente alla questione sollevata sub 3 sulla mancata indicazione del compenso dell'amministratore, il Tribunale, pur consapevole di orientamenti opposti e più rigidi, aderisce a quello secondo cui la delibera di conferma dell'amministratore nella quale non siano stati indicati il compenso dello stesso ed i titoli abilitativi annuali non è invalida. Infatti se è vero che in base al comma 14 dell'art. 1129 c.c. l'amministratore, all'atto della nomina o del suo rinnovo, deve specificare l'importo dovuto a titolo di compenso, va anche detto che tale disposizione non può essere interpretata in modo eccessivamente formalistico: la ratio della norma è infatti quella di evitare che i condòmini, durante il mandato o alla fine di esso, si trovino di fronte a pretese economiche dell'amministratore non previamente concordate.
Tale rischio non sussiste quando v'è la conferma della nomina dell'amministratore, posto che in tal caso si intende implicitamente confermato anche il suo compenso (cfr. Tribunale
Roma, 21.2.2022, n. 2740).
Sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle sul cautelare, atteso l'orientamento non univoco della giurisprudenza proprio sull'indicazione del compenso dell'amministratore in sede di rinnovo della carica.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda
- compensa le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere 22.12.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera