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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MAJOR MORE NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilità udito il difensore L'avvocato D'ANGELO INNOCENZO espone i motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento del medesimo Ritenuto in fatto 1.MA EN, tramite patrocinio abilitato, con atto del 26 giugno 2024, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato la Penale Sent. Sez. 5 Num. 7401 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/12/2024 pronuncia del Tribunale di Rovigo la quale, a sua volta, esclusa l'abitualità ai sensi dell'art. 103 cod. pen. , lo aveva ritenuto responsabile e condannato alle pene di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Rovigo il 25 febbraio 2010, con la recidiva reiterata e pluriaggravata ex art. 99 comma 4 cod. pen.. 2.11 ricorso consta di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente indispensabili a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto dell'art. 360 cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto legittima e sufficiente, ai fini della declaratoria di colpevolezza, la deposizione testimoniale di un operatore di polizia giudiziaria sull'apprensione e sugli esiti della comparazione di impronte papillari, rilevate sul luogo del furto e subito dopo di esso, in assenza di una relazione scritta, pur esistente ma non acquisita agli atti del giudizio di primo grado, in quanto svolta a detrimento delle garanzie difensive. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra il reato oggetto del processo ed altro già giudicato con sentenza definitiva, una rapina, commessa sei mesi prima con uso di violenza. 2.3.11 terzo motivo si è doluto di violazione di legge e dell'assenza di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte d'appello, che ha ravvisato un errore materiale nella formulazione letterale della contestazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e correttamente osservato come il primo giudice avesse calcolato la pena nei limiti previsti dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.. Si tratta di un furto realizzato in un esercizio commerciale, in orario di chiusura, escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 624 bis cod. pen.. Il reato, riqualificato nei termini indicati, sarebbe dunque estinto per prescrizione. 3. In data 3 dicembre 2024 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso, puramente riproduttivo della ragione di gravame già congruamente reietta dalla sentenza impugnata, è manifestamente infondato. 1.1. Invero, il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari si traduce in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientranti nella disciplina dei rilievi e delle 2 assicurazioni delle fonti di prova di cui all'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella relativa agli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 dello stesso codice, i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate prerogative difensive (ex multis sez.5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907, citata dalla decisione impugnata;
sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165; sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Attardo, Rv. 275196); e del resto, le garanzie di difesa sono generalmente applicabili solo quando, in base agli atti, sia nota od accertata l'identità della persona sottoposta alle indagini. Al momento del rinvenimento e del prelievo delle impronte non era stato ancora acquisito elemento alcuno potenzialmente idoneo ad attribuire il reato all'imputato, identificato come l'autore del medesimo solo in seguito alle attività, peraltro pacificamente ripetibili (sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, cit.; sez. 5, n.16959 del 09/02/2010, Costache, Rv. 246872), di comparazione. E' dunque evidente che i verbali relativi all'acquisizione delle tracce papillari e, per l'effetto, la deposizione testimoniale degli operanti (cfr. sul punto sez. 5, n. 16959 del 2010, cit.) che vi hanno proceduto e che hanno svolto l'attività di raffronto tra i campioni, siano pienamente utilizzabili nel processo. 2.11 secondo motivo non sfugge ad analoghe critiche di aspecificità e manifesta infondatezza. 2.1. Premesso che l'accertamento del requisito dell'unicità del disegno criminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell'esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D'Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006), mette conto rammentare che, sul tema dell'applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di situazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.2. D'altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, 3 sull'interessato, quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti;
e ancora, Sez. 7, ord. n. 5305 del 16/12/2008, D'Amato, Rv. 242476; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; Sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451), e, nel caso in esame, tale onere non è stato assolto - se non con deduzioni generiche sulla vicinanza temporale dei due reati, peraltro insussistente stante la frattura di circa sette mesi, e sulla medesima tipologia degli stessi, che di per sé, come detto, dimostra solo indole al crimine, non anche programmazione unitaria. 3. Il terzo motivo del ricorso per cassazione ha sollecitato la Corte ad affrontare - trattandosi di tema rilevabile ex officio, ancorchè estraneo ai motivi di appello (art. 609 comma 2 cod. proc. pen.) - la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato ed ha circoscritto il devoluto alla questione di prescrizione del reato una volta operata detta derubricazione. 3.1.E' ormai jus receptum che ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez. U n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). La pronuncia, intervenuta specificamente sull'art. 624-bis cod. pen., ha chiarito che, al fine di assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, cit., in motivazione). Nella specie, il furto è consistito nella introduzione all'interno dei locali di un esercizio commerciale, in orario di chiusura, luogo non destinato, alla luce delle emergenze storiche del doppio grado di giudizio, allo svolgimento di manifestazioni della vita privata. 3.2. Deriva che, in virtù dell'esercizio del potere officioso di qualificazione del fatto che compete al giudice di legittimità (art. 609 comma 2 cod. proc. pen.), il fatto deve essere ricondotto al paradigma del furto di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalla violenza sulle cose (effrazione della porta d'ingresso) di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., in relazione al quale si 4 è avverata la - peraltro non confutata dal ricorrente - regolare condizione di procedibilità della querela, come il collegio ha potuto verificare, in base agli atti disponibili (v. trascrizioni del verbale di udienza del 17 novembre 2015, audizione della persona offesa AR RI, che ha confermato di aver presentato querela;
e contenuto del decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per l'udienza preliminare, che indica tra le fonti di prova la "querela orale" dell'offeso), attraverso la consultazione del fascicolo processuale. 3.3.Va peraltro rilevato che tale riqualificazione è di fatto già avvenuta con le sentenze di merito, perché quella di primo grado, come riconosciuto dalle argomentazioni del ricorso, aveva già calibrato il trattamento sanzionatorio tenendo conto della cornice edittale della fattispecie mono-aggravata di furto, ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.; e la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado, implicitamente avallando l'inquadramento giuridico della condotta, operato in prime cure. 3.4. Il reato risulta consumato in data 25 febbraio 2010, con la contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale, ritenuta in sentenza. Il termine ordinario di prescrizione, di dieci anni in ragione dell'aumento previsto per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva ai sensi dell'art. 99 quarto comma cod. pen., ritenuta in sentenza (art. 157 comma 2 cod. pen.), deve essere elevato a norma dell'art. 161 comma 2 cod. pen. sino al massimo di due terzi - e non di un quarto (sez.5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802) - in considerazione dell'intervento degli atti interruttivi, ed è dunque di anni 16, mesi 6 e giorni 20 e non risulta affatto spirato alla data della pronuncia della presente decisione. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 18/12/2024 Il consig i re estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilità udito il difensore L'avvocato D'ANGELO INNOCENZO espone i motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento del medesimo Ritenuto in fatto 1.MA EN, tramite patrocinio abilitato, con atto del 26 giugno 2024, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato la Penale Sent. Sez. 5 Num. 7401 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/12/2024 pronuncia del Tribunale di Rovigo la quale, a sua volta, esclusa l'abitualità ai sensi dell'art. 103 cod. pen. , lo aveva ritenuto responsabile e condannato alle pene di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Rovigo il 25 febbraio 2010, con la recidiva reiterata e pluriaggravata ex art. 99 comma 4 cod. pen.. 2.11 ricorso consta di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente indispensabili a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto dell'art. 360 cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto legittima e sufficiente, ai fini della declaratoria di colpevolezza, la deposizione testimoniale di un operatore di polizia giudiziaria sull'apprensione e sugli esiti della comparazione di impronte papillari, rilevate sul luogo del furto e subito dopo di esso, in assenza di una relazione scritta, pur esistente ma non acquisita agli atti del giudizio di primo grado, in quanto svolta a detrimento delle garanzie difensive. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra il reato oggetto del processo ed altro già giudicato con sentenza definitiva, una rapina, commessa sei mesi prima con uso di violenza. 2.3.11 terzo motivo si è doluto di violazione di legge e dell'assenza di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte d'appello, che ha ravvisato un errore materiale nella formulazione letterale della contestazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e correttamente osservato come il primo giudice avesse calcolato la pena nei limiti previsti dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.. Si tratta di un furto realizzato in un esercizio commerciale, in orario di chiusura, escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 624 bis cod. pen.. Il reato, riqualificato nei termini indicati, sarebbe dunque estinto per prescrizione. 3. In data 3 dicembre 2024 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso, puramente riproduttivo della ragione di gravame già congruamente reietta dalla sentenza impugnata, è manifestamente infondato. 1.1. Invero, il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari si traduce in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientranti nella disciplina dei rilievi e delle 2 assicurazioni delle fonti di prova di cui all'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella relativa agli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 dello stesso codice, i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate prerogative difensive (ex multis sez.5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907, citata dalla decisione impugnata;
sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165; sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Attardo, Rv. 275196); e del resto, le garanzie di difesa sono generalmente applicabili solo quando, in base agli atti, sia nota od accertata l'identità della persona sottoposta alle indagini. Al momento del rinvenimento e del prelievo delle impronte non era stato ancora acquisito elemento alcuno potenzialmente idoneo ad attribuire il reato all'imputato, identificato come l'autore del medesimo solo in seguito alle attività, peraltro pacificamente ripetibili (sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, cit.; sez. 5, n.16959 del 09/02/2010, Costache, Rv. 246872), di comparazione. E' dunque evidente che i verbali relativi all'acquisizione delle tracce papillari e, per l'effetto, la deposizione testimoniale degli operanti (cfr. sul punto sez. 5, n. 16959 del 2010, cit.) che vi hanno proceduto e che hanno svolto l'attività di raffronto tra i campioni, siano pienamente utilizzabili nel processo. 2.11 secondo motivo non sfugge ad analoghe critiche di aspecificità e manifesta infondatezza. 2.1. Premesso che l'accertamento del requisito dell'unicità del disegno criminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell'esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D'Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006), mette conto rammentare che, sul tema dell'applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di situazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.2. D'altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, 3 sull'interessato, quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti;
e ancora, Sez. 7, ord. n. 5305 del 16/12/2008, D'Amato, Rv. 242476; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; Sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451), e, nel caso in esame, tale onere non è stato assolto - se non con deduzioni generiche sulla vicinanza temporale dei due reati, peraltro insussistente stante la frattura di circa sette mesi, e sulla medesima tipologia degli stessi, che di per sé, come detto, dimostra solo indole al crimine, non anche programmazione unitaria. 3. Il terzo motivo del ricorso per cassazione ha sollecitato la Corte ad affrontare - trattandosi di tema rilevabile ex officio, ancorchè estraneo ai motivi di appello (art. 609 comma 2 cod. proc. pen.) - la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato ed ha circoscritto il devoluto alla questione di prescrizione del reato una volta operata detta derubricazione. 3.1.E' ormai jus receptum che ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez. U n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). La pronuncia, intervenuta specificamente sull'art. 624-bis cod. pen., ha chiarito che, al fine di assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, cit., in motivazione). Nella specie, il furto è consistito nella introduzione all'interno dei locali di un esercizio commerciale, in orario di chiusura, luogo non destinato, alla luce delle emergenze storiche del doppio grado di giudizio, allo svolgimento di manifestazioni della vita privata. 3.2. Deriva che, in virtù dell'esercizio del potere officioso di qualificazione del fatto che compete al giudice di legittimità (art. 609 comma 2 cod. proc. pen.), il fatto deve essere ricondotto al paradigma del furto di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalla violenza sulle cose (effrazione della porta d'ingresso) di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., in relazione al quale si 4 è avverata la - peraltro non confutata dal ricorrente - regolare condizione di procedibilità della querela, come il collegio ha potuto verificare, in base agli atti disponibili (v. trascrizioni del verbale di udienza del 17 novembre 2015, audizione della persona offesa AR RI, che ha confermato di aver presentato querela;
e contenuto del decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per l'udienza preliminare, che indica tra le fonti di prova la "querela orale" dell'offeso), attraverso la consultazione del fascicolo processuale. 3.3.Va peraltro rilevato che tale riqualificazione è di fatto già avvenuta con le sentenze di merito, perché quella di primo grado, come riconosciuto dalle argomentazioni del ricorso, aveva già calibrato il trattamento sanzionatorio tenendo conto della cornice edittale della fattispecie mono-aggravata di furto, ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.; e la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado, implicitamente avallando l'inquadramento giuridico della condotta, operato in prime cure. 3.4. Il reato risulta consumato in data 25 febbraio 2010, con la contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale, ritenuta in sentenza. Il termine ordinario di prescrizione, di dieci anni in ragione dell'aumento previsto per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva ai sensi dell'art. 99 quarto comma cod. pen., ritenuta in sentenza (art. 157 comma 2 cod. pen.), deve essere elevato a norma dell'art. 161 comma 2 cod. pen. sino al massimo di due terzi - e non di un quarto (sez.5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802) - in considerazione dell'intervento degli atti interruttivi, ed è dunque di anni 16, mesi 6 e giorni 20 e non risulta affatto spirato alla data della pronuncia della presente decisione. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 18/12/2024 Il consig i re estensore Il Presidente