Ordinanza collegiale 2 dicembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02276/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2025, proposto da
UI NN IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, n persona dei rispettivi ll.rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1039/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con sentenza in data 1/3/2019 n. 1039 il Giudice del Lavoro di Napoli Nord ha condannato il M.I.U.R. a corrispondere in favore della ricorrente “ euro 1.200,00 a titolo di prima posizione economica dal 1.9.2008 al 31.8.2009, di euro 7.200,00 a titolo di seconda posizione economica dal 1.9.2009 al 31.8.2013 e di euro 20.822,72 a titolo di indennità di funzioni superiori di DSGA dall’ a.s. 2004/2005 fino all’ as 2009/2010 e per l’as. 2015/2016, oltre interessi da calcolarsi su tutte le somme dalla maturazione al saldo ”.
La ricorrente deduce che nel cedolino del mese di febbraio 2020 risulta accreditato l’importo di euro 25.964,28 con la causale “ importo da sentenza A.P. ”, inferiore alla somma degli importi quantificati in sede civile e chiede pertanto che si ordini al Ministero di dare integrale esecuzione al dictum giudiziale.
La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza oltre alla fissazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. di una somma di danaro a carico dell’intimata Amministrazione da corrispondere per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; vinte le spese di lite con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.
2 – Il Ministero intimato ha versato in atti mera costituzione di stile.
3 – Con ordinanza n. 7776/25 il Tribunale ha chiesto al Ministero “ una documentata relazione che illustri le ragioni della solo parziale ottemperanza al giudicato ”. L’incombente è rimasto inadempiuto.
4 - Alla camera di consiglio del 12/2/2026 il ricorso è transitato in decisione.
5 – La domanda è fondata.
5.1 - La sentenza ottemperanda non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale in data 21/10/2019.
La sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione a mezzo pec in data 23/9/2019 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
5.2 - L’Amministrazione intimata, benché compulsata dal Tribunale, non ha fornito chiarimenti in merito al minore importo liquidato nel cedolino versato in atti, né ha specificamente contestato quanto dedotto dalla parte.
La mancata ottemperanza da parte della P.A. alla richiesta in sede istruttoria rileva come comportamento omissivo ingiustificato, tale, pertanto, da indurre a far applicazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. che - in analogia a quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dall’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. - autorizza il Giudice Amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.
6 - Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, corrispondendo alla ricorrente per intero gli importi liquidati nella sentenza del G.L., maggiorati degli interessi come ivi quantificati, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.
6.1 - Per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta, il sig. Prefetto presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - di Roma o suo delegato, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore, nei termini di legge.
7 - Va disposto a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
8 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il sig. Prefetto presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - di Roma, che nei termini di cui in motivazione provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA DA, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
NA LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LE | RI RA DA |
IL SEGRETARIO