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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5430/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Società_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Società_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2878/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065284619 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per: Ricorrente_1 in liquidazione, appellante:
annullare, revocare e/o riformare la impugnata sentenza n. 2878/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di
I Grado di Catania, sezione n. 7, emessa il 24/03/2023 e depositata il 26/04/2023, e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 29320200065284619;
con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione:
rigettare l'appello e condannare parte appellante alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2878/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Catania, Sez. 7^, rigettava il ricorso proposto dalla Ric._1 Srl affermando che:
“… La omessa notifica della comunicazione di irregolarità non comporta la nullità della cartella poiché è nella facoltà del contribuente, per come anche esplicitamente riportato nel dettaglio degli addebiti della cartella, rappresentare il disguido entro trenta giorni dalla notifica della cartella e chiedere la riduzione ad un terzo delle somme iscritte a titolo di sanzioni. ( Cass. 17396 del 23/07/2010). …
L'obbligo della motivazione è soddisfatta allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83); che l'impugnato avviso di liquidazione sono chiaramente indicate le motivazioni sulla base delle quali è stato emesso l'atto. Sicché il rigetto del motivo del ricorso poiché è infondato.
Gli interessi vengono applicati secondo la normativa prevista. La contestazione appare generica attesa che nessun conteggio viene effettuato dalla parte ricorrente tale da fare rilevare l'errore, derivante da inesatta o mancata applicazione di norme di legge.
… L'impugnata cartella di pagamento è relativa all'anno d'imposta 2016, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2017. L'art. 25 comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone, nel caso di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che la notifica della cartella di pagamento sia effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Termine, che nel caso in trattazione, risulta del 31 dicembre 2020.
L'art. 67, co. 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 4 del predetto articolo dispone l'applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Essendo l'atto impugnato notificato il 15/09/2022, prima dello spirare del sopraddetto termine, non è maturata l'eccepita decadenza”.
Non veniva adottata alcuna pronuncia sulle spese stante la contumacia della resistente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente insistendo nei motivi dedotti in appello.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Seguiva memoria di replica della Ric._1 Srl in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non sussisteva per la ricorrente-appellante l'obbligo di convenire in giudizio l'Ente impositore essendo stato esso obbligo introdotto solo a partire dal 4.1.2024.
Il presente giudizio è stato incoato nel 2023. Tanto era stato anche affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 16412/2007 secondo la quale ove il contribuente avesse impugnato una cartella esattoriale per motivi attinenti alla mancata notificazione ovvero alla invalidità degli atti impositivi presupposti avrebbe potuto agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che fosse configurabile tra i due soggetti alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Riguardo ai motivi di appello, richiamate e condivise le argomentazioni svolte dal primo Giudice, va osservato che: - l'Agente della Riscossione è estraneo al processo di formazione del ruolo e agli eventuali vizi antecedenti alla sua consegna tra i quali rientra la mancata notifica degli atti prodromici;
- a prescindere dal fatto che la notificazione dell'atto opposto è stata legittimamente effettuata, essa ( v. ricevuta di avvenuta consegna) ha pienamente raggiunto lo scopo al quale era destinata, con completa cognizione del destinatario, e conseguente sanatoria, ex art. 156 c. p. c., degli eventuali vizi ( Cass. n.
2961/2021; Cass. S. U. 23620/2018);
- l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione;
- la sua omissione determina una semplice irregolarità; - la cartella impugnata è stata redatta in conformità alla normativa vigente e al modello ministeriale approvato con decreto dirigenziale del 28.6.1999, integrato dal decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000; - alla cartella di pagamento, in quanto intimazione degli importi precedentemente accertati, non vanno allegati gli atti presupposti;
- la cartella, infatti, può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per motivi attinenti alla fondatezza dell'accertamento;
- interessi e aggio di riscossione sono regolati, rispettivamente, dall'art. 30 d. p. r. n. 602/1973 e dall'art. 17
d. l.vo n. 112/1999, oltre che dall'art. 3 del d. l. n. 203/2005 che ha riportato in mano pubblica l'attività di riscossione;
- non risulta maturata nel caso di specie alcuna decadenza trovando applicazione la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale VI ( v. art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e art. 12 d. l.vo n. 159/2015).
L'appello proposto va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 in liquidazione avverso la sentenza n. 2878/2023 resa il 24.3.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 7;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5430/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Società_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Società_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2878/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065284619 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per: Ricorrente_1 in liquidazione, appellante:
annullare, revocare e/o riformare la impugnata sentenza n. 2878/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di
I Grado di Catania, sezione n. 7, emessa il 24/03/2023 e depositata il 26/04/2023, e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 29320200065284619;
con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione:
rigettare l'appello e condannare parte appellante alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2878/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Catania, Sez. 7^, rigettava il ricorso proposto dalla Ric._1 Srl affermando che:
“… La omessa notifica della comunicazione di irregolarità non comporta la nullità della cartella poiché è nella facoltà del contribuente, per come anche esplicitamente riportato nel dettaglio degli addebiti della cartella, rappresentare il disguido entro trenta giorni dalla notifica della cartella e chiedere la riduzione ad un terzo delle somme iscritte a titolo di sanzioni. ( Cass. 17396 del 23/07/2010). …
L'obbligo della motivazione è soddisfatta allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83); che l'impugnato avviso di liquidazione sono chiaramente indicate le motivazioni sulla base delle quali è stato emesso l'atto. Sicché il rigetto del motivo del ricorso poiché è infondato.
Gli interessi vengono applicati secondo la normativa prevista. La contestazione appare generica attesa che nessun conteggio viene effettuato dalla parte ricorrente tale da fare rilevare l'errore, derivante da inesatta o mancata applicazione di norme di legge.
… L'impugnata cartella di pagamento è relativa all'anno d'imposta 2016, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2017. L'art. 25 comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone, nel caso di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che la notifica della cartella di pagamento sia effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Termine, che nel caso in trattazione, risulta del 31 dicembre 2020.
L'art. 67, co. 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 4 del predetto articolo dispone l'applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Essendo l'atto impugnato notificato il 15/09/2022, prima dello spirare del sopraddetto termine, non è maturata l'eccepita decadenza”.
Non veniva adottata alcuna pronuncia sulle spese stante la contumacia della resistente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente insistendo nei motivi dedotti in appello.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Seguiva memoria di replica della Ric._1 Srl in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non sussisteva per la ricorrente-appellante l'obbligo di convenire in giudizio l'Ente impositore essendo stato esso obbligo introdotto solo a partire dal 4.1.2024.
Il presente giudizio è stato incoato nel 2023. Tanto era stato anche affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 16412/2007 secondo la quale ove il contribuente avesse impugnato una cartella esattoriale per motivi attinenti alla mancata notificazione ovvero alla invalidità degli atti impositivi presupposti avrebbe potuto agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che fosse configurabile tra i due soggetti alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Riguardo ai motivi di appello, richiamate e condivise le argomentazioni svolte dal primo Giudice, va osservato che: - l'Agente della Riscossione è estraneo al processo di formazione del ruolo e agli eventuali vizi antecedenti alla sua consegna tra i quali rientra la mancata notifica degli atti prodromici;
- a prescindere dal fatto che la notificazione dell'atto opposto è stata legittimamente effettuata, essa ( v. ricevuta di avvenuta consegna) ha pienamente raggiunto lo scopo al quale era destinata, con completa cognizione del destinatario, e conseguente sanatoria, ex art. 156 c. p. c., degli eventuali vizi ( Cass. n.
2961/2021; Cass. S. U. 23620/2018);
- l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione;
- la sua omissione determina una semplice irregolarità; - la cartella impugnata è stata redatta in conformità alla normativa vigente e al modello ministeriale approvato con decreto dirigenziale del 28.6.1999, integrato dal decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000; - alla cartella di pagamento, in quanto intimazione degli importi precedentemente accertati, non vanno allegati gli atti presupposti;
- la cartella, infatti, può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per motivi attinenti alla fondatezza dell'accertamento;
- interessi e aggio di riscossione sono regolati, rispettivamente, dall'art. 30 d. p. r. n. 602/1973 e dall'art. 17
d. l.vo n. 112/1999, oltre che dall'art. 3 del d. l. n. 203/2005 che ha riportato in mano pubblica l'attività di riscossione;
- non risulta maturata nel caso di specie alcuna decadenza trovando applicazione la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale VI ( v. art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e art. 12 d. l.vo n. 159/2015).
L'appello proposto va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 in liquidazione avverso la sentenza n. 2878/2023 resa il 24.3.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 7;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato