Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
'03 9 2 2/0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6339/98 1.8354 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 23 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente novembre Dott. Fernando LUPI Cons. Rel. 2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Società AT AL S.p.A. - Divisione AT Siette, in persona del suo procuratore sig. FA AN giusta procura notaio F. Guasti di Milano rep. 25232 del 31 dicembre 1992, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico 92, presso l'avv. Emanuele Fornario, che, unitamente al prof. avv. Marco Papaleoni -1- 4833 presso l'avv. Emanuele Roma, viale Angelico 32 Fornario, che, unitamente al prof. avv. Marco Papaleoni la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO MA, CA IN, CA SAVINO e CA AN, quali eredi di AN EP, elettivamente domiciliati in Roma al viale Regina 0042 Margherita presso l'avv. Domenico Carpagnano, che, unitamente all'avv. Biagio Capacchione, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
controricorrenti avverso la sentenza n. 324/97, decisa il 27 febbraio 1997 e pubblicata il 28 aprile 1997, resa dal Tribunale di AN nel procedimento n. 2410/95 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2000 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 25 febbraio 1993, il Pretore giudice del lavoro di AN ingiungeva alla AT AL S.p.A. di pagare all'ex dipendente AN EP la somma di lire 5.764.163, quale residuo importo su quanto complessivamente dovuto in aggiunta al normale trattamento di fine rapporto a seguito di accordo sindacale sottoscritto in data 6 luglio 1992 e di verbale di conciliazione (da esso previsto) che obbligavano la società al pagamento di una ulteriore somma, composta da una cifra fissa di £.10.000.000 e da una cifra variabile in relazione ai mesi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi per il trattamento di pensione di anzianità o di vecchiaia. Proponeva opposizione l'ingiunta deducendo che l'accordo sindacale prevedeva che l'importo di £.10.000.000 dovesse essere corrisposto al netto delle trattenute fiscali, mentre analoga pattuizione non vi era per l'importo variabile. Il Pretore rigettava l'opposizione e condannava la società alle spese, -3- L'appello della AT veniva respinto dal Sezione del lavoro della stessa sede conTribunale - sentenza in data 27 febbraio - 24 aprile 1997, che condannava l'appellante alle ulteriori spese, con distrazione in favore del procuratore costituito. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la AT AL S.p.A. - Div. AT Siette con tre motivi, illustrati con memoria, cui hanno resistito gli eredi del lavoratore indicati in epigrafe con controricorso. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie. Il ricorso, prospettando con il secondo motivo questioni di giurisdizione, è stato assegnato alle Sezioni Unite della Corte. Con sentenza n.518 del 2000 le SS.UU. hanno rigettato detto motivo dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso gli atti a questa Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di annullamento, la Società applicazione ricorrente deduce violazione e falsa dell'art. 2113 codice civile, omessa, contraddittoria e -4- comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.); sostiene che erroneamente il giudice di appello ha affermato che nella specie non si tratta di (inammissibile) impugnativa dell'accordo transattivo, ma solo di una questione di interpretazione dello stesso. Per contro, anziché sovvertire l'assetto economico voluto dalle parti, il Tribunale avrebbe dovuto affermare l'inoppugnabilità di tale accordo, con conseguente improponibilità della domanda avanzata dal lavoratore;
Il motivo è infondato. Ha ritenuto il giudice di appello- in ordine alla eccezione della AT di improponibilità della domanda per la inoppugnabilità ex art.2113 codice civile, della conciliazione sottoscritta dal lavoratore presso 1'U.P.L.M.O. - che nella specie non era impugnata la conciliazione (della quale anzi il lavoratore chiedeva l'attuazione), ma si discuteva solo della interpretazione dell'accordo, avente chiara natura transattiva. Con il motivo di annullamento, sostanzialmente, la -5- ricorrente non contesta 1'individuazione, da parte del Tribunale, del thema decidendum nella interpretazione da darsi all'accordo intervenuto tra le parti (come meglio emerge nella esposizione del terzo motivo: V. pag.11, punto 1° del ricorso). Posto, dunque, che questo era l'oggetto della controversia, la ricorrente non può dolersi della maggiore o minore ampiezza degli effetti per lei pregiudizievoli, sul piano pratico ed economico (per i riflessi su altre analoghe vicende contrattuali) della soluzione adottata dal giudice di merito della questione sottopostagli. La conseguente richiesta della ricorrente, perché sia affermata da questa Corte l'inoppugnabilità dell'accordo in questione è al di fuori dei termini della controversia, limitata, come la sentenza delle Sezioni Unite ha pure posto in evidenza, alla interpretazione dell'accordo intervenuto con il lavoratore. D'altra parte, l'impugnazione della transazione per una ragione (interpretazione del contratto) che ne presuppone la validità, contiene in sé una -6- contraddizione in termini che denota come non si tratti di impugnazione preclusa dell'art. 2113 codice civile. Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione e applicazione degli artt. 1965 SS. C.C. nonché falsa dell'art.4 II co. bis e ter, D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito in L. 26 luglio 1988, n.291, nonché dell'art.12 Legge 30 aprile 1969, n.153, in relazione agli artt.12 e 1362 c.c.: omessa e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e, con un primo ordine di censure, si duole che il Tribunale, avendo erroneamente individuato la questione sottoposta al suo giudizio - consistente nello stabilire se tutto l'importo contemplato nell'accordo sindacale fosse stato previsto al netto, oppure se tale specifica sorte fosse stata assegnata soltanto ad una componente del trattamento economico di incentivazione pattuito - abbia escluso l'assoggettabilità fiscale delle somme erogate in forza dell'accordo di mobilità, sul presupposto della ritenuta (con un certo grado di ragionevolezza) natura indennitaria e transattiva -7- dell'erogazione e abbia ritenuti esclusi gli oneri interpretato il rinvioimpositivi, male avendo dell'accordo all'art.4 II comma bis e ter D.L. 30 maggio 1988, attinente alla sola materia previdenziale;
proprio la esenzione contributiva convalidava a contrariis l'imponibilità fiscale (all'epoca la retribuzione imponibile a fini previdenziali non affatto a quella imponibile ai finicorrispondeva fiscali). Non era, poi, giustificata la qualificazione del trattamento come risarcitorio, in quanto tale esente da oneri fiscali, essendo la materia delle esenzioni fiscali sottratta alla discrezionalità delle parti. Queste critiche sono prive di fondamento. Il Tribunale, esaminando l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha esattamente stabilito, come hanno rilevato anche le Sezioni unite, che non è punto controverso l'obbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute fiscale, in qualità di sostituto di imposta, sulle retribuzioni o sugli altri emolumenti corrisposti ai lavoratori, né la misura di esse, né l'inclusione dell'indennità nella base imponibile. Oggetto della -8- controversia, secondo il giudice di merito, era la modalità di pagamento delle somme di cui all'accordo (al netto o al lordo della ritenuta fiscale). Se anche il Tribunale - sul presupposto dell'origine transattiva dell'obbligo, della natura risarcitoria о comunque indennitaria delle somme in discussione, delle disposizioni di cui al D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito in legge 26 luglio 1988, n.291, sulla base della giurisprudenza tributaria e sul rilievo che nel verbale di conciliazione sottoscritto dal lavoratore mai si era fatto riferimento a ritenute fiscali - ha ritenuto che la cosiddetta cifra variabile avrebbe dovuto essere corrisposta senza assoggettamento a ritenuta fiscale, è questa una affermazione scarsamente incisiva ai fini della reale decisione, anche perché la si deve valutare nell'ottica della volontà delle parti sulla quale la pronuncia medesima verte e non in quella della ricostruzione del regime fiscale di riferimento. Posto che né le parti, né il giudice di merito hanno distinto la somma fissa e la somma variabile sotto il profilo della rispettiva regolamentazione tributaria, -9- essendosi discusso solo della interpretazione da darsi -alla pattuizione cosi come formulata, per cui, per la prima voce, si era espressamente stabilito che dovesse essere erogata al netto, mentre per la seconda non fu fatta simile precisazione (ma neppure altra di segno diverso), l'alternativa se entrambi gli importi fossero о no soggetti ad imposizione finisce col non fornire alcun criterio discretivo sul punto oggetto del contendere: la mera indicazione di un importo come dovuto al netto non esclude che sotto l'aspetto tributario l'erogazione (in realtà più elevata) fosse soggetta a ritenuta alla fonte prima di essere corrisposta al netto. Con ulteriori censure, la ricorrente sostiene che incongrua era la motivazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stato espressamente qualificato come netto l'importo variabile in ragione della sua impossibilità di determinarlo a priori. Per contro, proprio dal contenuto terminologico dell'accordo si sarebbe dovuto desumere la volontà delle parti di distinguere la sorte giuridica e fiscale della erogazione dell'importo di - 10- £.10.000.000 da quella degli altri importi previsti nell'accordo medesimo che avrebbero dovuto considerarsi assoggettati alla normativa fiscale propria del titolo della loro erogazione. Si tratta di critiche che la Corte non ritiene di poter accogliere per le ragioni appena esposte sul reale oggetto della controversia. Inoltre, Tribunale ha ritenuto l'insufficienza del ragionamento a contrario argumento proposto dalla AT (secondo cui, se soltanto per l'importo fisso era stata prevista la corresponsione al netto, l'altro importo doveva intendersi dovuto al lordo) perché non rispondente ad alcun principio ermeneutico contrattuale. Vero è, rileva la Corte, che il ragionamento a contrario, pur non sempre di per sé affidabile, come canone logico generale ben può ritenersi concorrente con gli altri criteri di ermeneutica contrattuale (in particolare nell'applicazione della regola di cui all'art. 1363 codice civile), ma il giudice del merito ha sostanzialmente ritenuto che su tale canone logico dovesse prevale la considerazione che per la somma -11- variabile non si era menzionata la corresponsione al netto in ragione della sua indeterminatezza. Il ragionamento, ritenuto ellittico dalla ricorrente, in realtà riposa sulla considerazione che solo un importo precisazione che si determinato si prestava alla trattava di somma netta, mentre una somma ancora da determinare meno si sarebbe prestata a siffatta specificazione: implicitamente, ciò che doveva prevalere era la sostanziale identità della natura giuridica delle due erogazioni che mal si sarebbe conciliata, a meno di una diversa e più puntuale espressione letterale (e tali non sono, sul piano logico e con un grado di assoluta consequenzialità, la sola precisazione che una delle due Somme doveva esscre netta, e il mero silenzio, in proposito, per l'altra), in ordine ad una loro diversa determinazione con riferimento al modo di incidenza del carico fiscale. Il senso della pronuncia risponde anche, ad avviso della Corte, alla regola dell'interpretazione secondo buona fede dei contratti. -12- Del pari, non del tutto incongruo o inconcludente appare il riferimento del giudice di merito a norme attinenti non all'imposizione fiscale ma alla contribuzione previdenziale, dal momento che sia per l'una che per l'altra non era incongruente la precisazione che la somma pattuita era quella che sarebbe risultata in concreto corrisposta al lavoratore in cifra netta. E' insegnamento ricorrente di questa Corte che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica. contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e del ragionamento del giudice, non contraddittorietà risolversi, in contrasto con la potendo le censure - 13 - qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un' interpretazione diversa da quella criticata (Cass. 27 febbraio 1998, n.2190; 4 febbraio 1998, n.1136; 15 dicembre 1997, n.12676 18 marzo 1997, n.2354). Inoltre, questa Corte ha, pure, più volte precisato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di - 14 - prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass.27 dicembre 1997, n.13045; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n.10503; 14 aprile 1994, n.3498;18 marzo 1995, n.3205;3 ottobre 1994, n.8006; 21 ottobre 1994, n.8653). A tal riguardo va sottolineato come il giudice di appello abbia, in modo insindacabile da questa Corte in quanto immune da vizi logici o giuridici, addotto a sostegno della propria interpretazione della transazione, anche la circostanza che i testi indicati dal lavoratore -15- avevano riferito che durante le trattative sindacali, si era precisato che le somme avrebbero dovuto essere erogate al netto. La ricorrente, critica ulteriormente la sentenza impugnata adducendo che il giudice di appello non ha considerato l'evoluzione delle pattuizioni nel senso che, con l'accordo del 6 luglio 1992 le parti convennero l'erogazione di una incentivazione, a favore dei lavoratori posti in mobilità, articolata in un elemento variabile in relazione al periodo occorrente per il conseguimento della pensione (senza previsione di alcun beneficio fiscale) ed un secondo in cifra fissa, eguale per tutti i dipendenti, al netto delle trattenute fiscali: secondo quanto emerso dall'istruttoria, una volta stabilito il trattamento di incentivazione lordo, ci si sarebbe posto il problema di coloro che già avessero raggiunto il trattamento pensionistico e che non avrebbero quindi beneficiato di alcuna spettanza ulteriore e, proprio in relazione a siffatta situazione, si previde l'erogazione a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla rispettiva situazione -16- pensionistica, dell'importo di £.10.000.000 nette così immediatamente liquidate. Tale volontà sarebbe risultata confermata dal successivo accordo integrativo intervenuto il 31 ottobre 1995 tra la AT e le r.s.u. delle stesse precedenti organizzazioni sindacali nelle persone dei medesimi sindacalisti, col quale si previde che l'imputazione al netto concerne unicamente il trattamento incentivante di £. 10.000.000, erogate in forza degli accordi 6.7.92. La ricorrente non riporta, tuttavia, nell'atto di impugnazione il contenuto delle prove relative a tali del principio dirisultanze (con violazione autosufficienza del ricorso per cassazione) di talché non è consentito di rilevare la decisività dei dati che 11 Tribunale avrebbe omesso di considerare. Si rileva comunque che la AT, pur indicando le ragioni per le quali si addivenne nel tempo a stabilire dapprima la corresponsione di una cifra variabile e si stabilì, poi, di erogare anche una cifra fissa di £.10.000.000 per tutti, non spiega, sul piano logico, per quale motivo solo la seconda avrebbe dovuto, in ragione di tale -17- r sviluppo delle trattative, essere erogata al netto: il fatto che per determinare la cifra variabile fosse necessario compiere dei calcoli non esclude di per sé che la stessa dovesse essere computata con riferimento a quanto i lavoratori avrebbero concretamente percepito in busta (anche se, come ha ritenuto il giudice di merito, tale importo non era individuabile agevolmente in sede di stipulazione: in sostanza l'argomento storico della ricorrente non smentisce, sul piano logico, quello seguito dal giudice di merito - la indeterminatezza della somma aveva indotto le parti a non specificare che - senza che sia postasi trattava di importo netto adeguatamente in rilievo né la maggiore plausibilità dell'interpretazione storica, peraltro non accompagnata dalla citazione dei dati processuali che la avrebbero dovuta sostenere, né l'inaccettabilità logica di quella operata dal Tribunale). In ordine, infine, al comportamento successivo delle parti e alla pretesa interpretazione autentica che si sarebbe voluto dare all'accordo del 6 luglio 1992 mediante l'accordo sindacale del 1995, è insuperabile il - 18- rilievo del giudice di merito circa la diversità, da un lato, degli assetti di interessi da comporre e, d'altro lato, dei soggetti stipulanti (quanto meno rispetto ai contraenti della transazione individualmente stipulata sulla falsariga delda ciascun lavoratore, sia pure precedente accordo sindacale del 1992), sicché la pretesa interpretazione autentica di questo operata dalle parti sindacali del 1995 non avrebbe potuto giuridicamente incidere ex post sulla volontà espressa nelle transazioni dei singoli dipendenti con la AT. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in favore dei procuratori dei controricorrenti distrattari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in £. 37.000 oltre £.
2.000.000 di onorario in favore degli avv. Domenico Campagnano e Biagio Capacchione distrattari Così deciso in Roma il 23.11.2000 Il Consigliere est.Femand Supp Presidente be Muri's % - 19 - Y Hille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,19 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Stille I D , SSA LLO 10 A O , T B . 3 I T 3 ESA R D 5 'A A SP . L ST N L I E O N 3 D P G -7 I O IM S -8 N A A E 1 D D S 1 , E I E A E T O ESEN R G O T G T IS IT E G L IR E R D A L O L E D