Versione
24 aprile 1981
24 aprile 1981
Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54 , sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attivita' di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54 , intendendosi sostituita la data "31 dicembre 1980" alla data "31 dicembre 1979" indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54 , sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attivita' di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54 , intendendosi sostituita la data "31 dicembre 1980" alla data "31 dicembre 1979" indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2014, n. 6547Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 30472-2011 proposto da: RÒ RI C.F. [...], RA SE C.F. [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato GIORDANI LAURA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAI MICHELE, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro FONDAZIONE TEATRO MASSIMO C.F. 00262030828, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, …Leggi di più...
- effetti sul rapporto di lavoro·
- applicabilità della legge n. del 1962 e del d.lgs. n. 368 del 2001·
- trasformazione in fondazioni di diritto privato·
- enti lirici·
- art. 3, comma 6 del d.l. n. 64 del 2010, convertito nella legge n. 100 del 2010·
- valenza meramente confermativa·
- portata e limiti·
- costituzione del rapporto·
- lavoro subordinato·
- lavoro·
- a tempo determinato·
- durata del rapporto