Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54 , sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attivita' di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54 , intendendosi sostituita la data "31 dicembre 1980" alla data "31 dicembre 1979" indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54 , sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attivita' di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54 , intendendosi sostituita la data "31 dicembre 1980" alla data "31 dicembre 1979" indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.