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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1994/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15952/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Comune di Roma - Piazza Del Capidoglio N 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500034902000 IMU 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso indirizzato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, alla Camera di Commercio di Roma, ufficio diritto annuale, a Roma Capitale, alla Regione Lazio, al Resistente_1, alla Dir. Prov.le II di Roma in data 22/10/2025 e depositato il 04/11/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugna, previa sospensione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati iscritto sul veicolo MERCEDES GLC CUPE 250 D 4 MATIC, targato Targa_1, di proprietà del ricorrente, notificata in data 29/07/2025, documento n. 09780202500034902000.
Premette che il predetto atto scaturisce dall'asserito omesso versamento , delle somme richieste mediante le cartelle di pagamento, come indicate nell'atto di preavviso, per un credito da riscuotere complessivo di euro 64. 685,94.
Deduce la nullità dell'atto per difetto di motivazione, l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi presupposti, la prescrizione non essendo stato notificato alcun atto interruttivo, la necessità del veicolo inquanto necessario per svolgere la propria attività lavorativa.
Chiede in via principale, previa sospensione, venga dichiarata la nullità del preavviso per l'effetto, condannare
Agenzia delle entrate – Riscossione alla sua cancellazione, sostenendone le spese;
in subordine il pagamento rateale delle cartelle oggetto di fermo.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio per la parte afferente alle cartelle di pagamento n.
09720210218467985000, n. 09720220088604182000, n. 09720230157529192000 e n. 09720240200979785000, emesse per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale, per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, rilevando che per le annualità in contestazione non risulta alcun pagamento della tassa automobilistica.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contribuente nel ricorso introduttivo, stante la regolare notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo e dell'intimazione di pagamento nr. 09720199077252975000, notificata il
17.12.2019, non impugnata.
Si è costituita Roma Capitale rilevando di aver notificato gli avvisi di accertamento n. 13998, 10403, 58813,
2138 per gli anni 2013/2014/2016/2017 e TASI n. 4589 relativo all'anno di imposta 2014; non essendo stati impugnati gli stessi sono divenuti definitivi;
risultando inevaso il pagamento il concessionario ha notificato la cartella n. 09720210125181915513 per IMU 2013/2014 e TASI 2014 recante l'iscrizione a ruolo degli importi di cui agli avvisi medesimi
La Corte in via preliminare osserva che il ricorrente non indica nel ricorso specificamente il numero degli atti impugnati;
l'atto impugnato contiene inoltre iscrizioni di credito non tributario per il quale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione: cartella n. 09720160213195988.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, pur essendo pacifico che ogni atto della pubblica amministrazione deve essere motivato, va rilevato che la congruità della motivazione deve essere apprezzata con riferimento alla natura e alla peculiarità del singolo atto e nel caso di specie il preavviso contiene l'indicazione particolareggiata di tutte le cartelle sottese.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene l'omessa notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Dall'esame della documentazione allegata in atti risulta che per le cartelle n 09720160036560583001, notificata il 23/09/2016, n. 09720170035771379001 notificata il 11/10/2017 e n. 09720180034288420001 notificata il 02/07/2018, l'ADER ha notificato l' intimazione di pagamento nr. 09720199077252975000, in data il 17.12.2019, interruttiva della prescrizione.
Risultano correttamente notificate le seguenti cartelle: n. 09720190077316465000 in data 07/08/2019, n.
9720200091102886000 in dara 24/01/2022, n. 09720200168502645000 in data 01/03/2022, n.
09720210218467985000, in data 16/01/2023 , n. 09720220088604182000, in data 19/06/2023, n.
09720230157529192000 in dara 11/03/2024, n. 09720240200979785000, in data 27/01/2025.
Pertanto per tutte le suddette cartelle non impugnate nei termini, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i diritti annuali della camera di commercio e il termine triennale per le tasse automobilistiche, tenendo conto della sospensione ex legge per 24 mesi a seguito della pandemia Covid.
Di conseguenza per le stesse deve essere confermata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Rilevato pertanto l'efficacia del credito che legittima la comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo e considerato che il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento del preavviso, si ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti aventi natura non tributaria, respinge nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore Regione Lazio ed ADER nella misura di euro 1000,00 ciascuno.
Il RE Il Giudice
MA IT ID CE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15952/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Comune di Roma - Piazza Del Capidoglio N 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500034902000 IMU 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso indirizzato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, alla Camera di Commercio di Roma, ufficio diritto annuale, a Roma Capitale, alla Regione Lazio, al Resistente_1, alla Dir. Prov.le II di Roma in data 22/10/2025 e depositato il 04/11/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugna, previa sospensione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati iscritto sul veicolo MERCEDES GLC CUPE 250 D 4 MATIC, targato Targa_1, di proprietà del ricorrente, notificata in data 29/07/2025, documento n. 09780202500034902000.
Premette che il predetto atto scaturisce dall'asserito omesso versamento , delle somme richieste mediante le cartelle di pagamento, come indicate nell'atto di preavviso, per un credito da riscuotere complessivo di euro 64. 685,94.
Deduce la nullità dell'atto per difetto di motivazione, l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi presupposti, la prescrizione non essendo stato notificato alcun atto interruttivo, la necessità del veicolo inquanto necessario per svolgere la propria attività lavorativa.
Chiede in via principale, previa sospensione, venga dichiarata la nullità del preavviso per l'effetto, condannare
Agenzia delle entrate – Riscossione alla sua cancellazione, sostenendone le spese;
in subordine il pagamento rateale delle cartelle oggetto di fermo.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio per la parte afferente alle cartelle di pagamento n.
09720210218467985000, n. 09720220088604182000, n. 09720230157529192000 e n. 09720240200979785000, emesse per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale, per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, rilevando che per le annualità in contestazione non risulta alcun pagamento della tassa automobilistica.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contribuente nel ricorso introduttivo, stante la regolare notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo e dell'intimazione di pagamento nr. 09720199077252975000, notificata il
17.12.2019, non impugnata.
Si è costituita Roma Capitale rilevando di aver notificato gli avvisi di accertamento n. 13998, 10403, 58813,
2138 per gli anni 2013/2014/2016/2017 e TASI n. 4589 relativo all'anno di imposta 2014; non essendo stati impugnati gli stessi sono divenuti definitivi;
risultando inevaso il pagamento il concessionario ha notificato la cartella n. 09720210125181915513 per IMU 2013/2014 e TASI 2014 recante l'iscrizione a ruolo degli importi di cui agli avvisi medesimi
La Corte in via preliminare osserva che il ricorrente non indica nel ricorso specificamente il numero degli atti impugnati;
l'atto impugnato contiene inoltre iscrizioni di credito non tributario per il quale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione: cartella n. 09720160213195988.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, pur essendo pacifico che ogni atto della pubblica amministrazione deve essere motivato, va rilevato che la congruità della motivazione deve essere apprezzata con riferimento alla natura e alla peculiarità del singolo atto e nel caso di specie il preavviso contiene l'indicazione particolareggiata di tutte le cartelle sottese.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene l'omessa notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Dall'esame della documentazione allegata in atti risulta che per le cartelle n 09720160036560583001, notificata il 23/09/2016, n. 09720170035771379001 notificata il 11/10/2017 e n. 09720180034288420001 notificata il 02/07/2018, l'ADER ha notificato l' intimazione di pagamento nr. 09720199077252975000, in data il 17.12.2019, interruttiva della prescrizione.
Risultano correttamente notificate le seguenti cartelle: n. 09720190077316465000 in data 07/08/2019, n.
9720200091102886000 in dara 24/01/2022, n. 09720200168502645000 in data 01/03/2022, n.
09720210218467985000, in data 16/01/2023 , n. 09720220088604182000, in data 19/06/2023, n.
09720230157529192000 in dara 11/03/2024, n. 09720240200979785000, in data 27/01/2025.
Pertanto per tutte le suddette cartelle non impugnate nei termini, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i diritti annuali della camera di commercio e il termine triennale per le tasse automobilistiche, tenendo conto della sospensione ex legge per 24 mesi a seguito della pandemia Covid.
Di conseguenza per le stesse deve essere confermata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Rilevato pertanto l'efficacia del credito che legittima la comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo e considerato che il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento del preavviso, si ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti aventi natura non tributaria, respinge nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore Regione Lazio ed ADER nella misura di euro 1000,00 ciascuno.
Il RE Il Giudice
MA IT ID CE