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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente e Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 21/2026 depositato il 09/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso proposto da Ricorrente_2 e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione delle parti resistenti Regione Calabria e AdER, rispettivamente in data
14.01.2026 e in data 05.02.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, intimazione di pagamento n. 139 2025 90028921 68 000, notificata in data
14.10.2025, limitatamente alle n. 8 cartella di pagamento per tassa auto anni 2005, 2006, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021, per la somma di euro 10.322,51;
- Visto il decreto presidenziale in data 11/12.01.2026, col quale è stata evidenziata alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992,
e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è palesemente infondato.
Invero, è innanzitutto infondata l'eccezione di erroneità e carenza dei presupposti. Invero, agli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nelle seguenti date:
1) cartella n. 13920120001062440000, notificata in data 16.2.2012;
2) cartella n. 13920140005837144000, notificata in data 12.03.2015; 3) cartella n. 13920150006057592000, notificata in data 30.10.2015;
4)cartella n. 13920160003434571000, notificata in data 10.05.2017;
5) cartella n. 13920180003526830000, notificata in data 07.09.2018;
6) cartella n. 13920210001895837000, notificata a mezzo pec in data 13.06.2022;
7) cartella n. 13920220000560963000, notificata a mezzo pec in data 11.04.2022;
8) cartella n. 13920240004314990000, notificata a mezzo pec in data 13.06.24 (cfr. all. nn.
3-10 del fascicolo telematico della resistente Agenzia): trattasi di notifiche non oggetto di contestazioni da parte della parte ricorrente né con memoria illustrativa né in sede di udienza odierna.
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. Infatti, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate OS ha notificato all'odierna parte ricorrente ben n. 7 atti interruttivi della prescrizione, precisamente:
1) intimazione di pagamento n. 13920159002846965000 per la cartella 13920120001062440000, notificata in data 17.08.15;
2) intimazione di pagamento n. 13920169002043613000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000 e n. 13920150006057592000, notificata in data 10.05.2017;
3) intimazione di pagamento n. 13920199001380527/000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000, notificata in data
26.09.2019;
4) intimazione di pagamento n. 13920199002261090000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000 e n. 3920180003526830000, notificata in data 21.11.2019;
5) intimazione di pagamento n. 13920239001065463000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000, n. 3920180003526830000,
n. 13920220000560963000, notificata in data 27.06.2023;
6) intimazione di pagamento n. 13920249002324178 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000, n. 3920180003526830000,
n. 13920220000560963000, notificata in data 18.06.2024;
7) atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis Dpr. n. 602/1973 per tutte le cartelle, notificato in data 30.10.2024 (cfr. all. nn. 11-17 del fascicolo telematico dell'Agenzia resistente): anche tali notifiche non sono state oggetto di contestazioni da parte della parte ricorrente né con memoria illustrativa né in sede di udienza odierna.
D'altronde, come è noto, se la parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(intimazioni di pagamento e atto di pignoramento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Di conseguenza, alla stregua di quanto sopra evidenziato, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalle cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale, in considerazione anche del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid 19: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato.
Inoltre, è infondata l'eccezione di violazione dello Statuto del Contribuente e di mancanza di motivazione e violazione del diritto di difesa. Innanzitutto nessuna violazione sussiste in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, dal momento che gli atti menzionati (avvisi) nella cartella impugnata risultano puntualmente notificati al contribuente, come già sopra evidenziato.
Peraltro, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Agenzia a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, riporta l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici (avvisi) posti a base dello stesso, cioè gli avvisi e le cartelle di pagamento;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Infine, è infondata, poi, l'eccezione di omesso calcolo degli interessi. In proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n.
321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle stesse in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 11.12.2025 da
Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 12.12.2025 e depositato in data 09.01.2026, nonché della chiamata in causa Agenzia delle
Entrate di VI Valentia, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti costituite, in euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del solo difensore di
AdER, avv. Difensore_2, per dichiarato anticipo.
Così deciso in VI Valentia in data 10.02.2026.
Il Presidente estensore dott. Luigi Barrella
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente e Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 21/2026 depositato il 09/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002892168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso proposto da Ricorrente_2 e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione delle parti resistenti Regione Calabria e AdER, rispettivamente in data
14.01.2026 e in data 05.02.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, intimazione di pagamento n. 139 2025 90028921 68 000, notificata in data
14.10.2025, limitatamente alle n. 8 cartella di pagamento per tassa auto anni 2005, 2006, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021, per la somma di euro 10.322,51;
- Visto il decreto presidenziale in data 11/12.01.2026, col quale è stata evidenziata alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992,
e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è palesemente infondato.
Invero, è innanzitutto infondata l'eccezione di erroneità e carenza dei presupposti. Invero, agli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nelle seguenti date:
1) cartella n. 13920120001062440000, notificata in data 16.2.2012;
2) cartella n. 13920140005837144000, notificata in data 12.03.2015; 3) cartella n. 13920150006057592000, notificata in data 30.10.2015;
4)cartella n. 13920160003434571000, notificata in data 10.05.2017;
5) cartella n. 13920180003526830000, notificata in data 07.09.2018;
6) cartella n. 13920210001895837000, notificata a mezzo pec in data 13.06.2022;
7) cartella n. 13920220000560963000, notificata a mezzo pec in data 11.04.2022;
8) cartella n. 13920240004314990000, notificata a mezzo pec in data 13.06.24 (cfr. all. nn.
3-10 del fascicolo telematico della resistente Agenzia): trattasi di notifiche non oggetto di contestazioni da parte della parte ricorrente né con memoria illustrativa né in sede di udienza odierna.
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. Infatti, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate OS ha notificato all'odierna parte ricorrente ben n. 7 atti interruttivi della prescrizione, precisamente:
1) intimazione di pagamento n. 13920159002846965000 per la cartella 13920120001062440000, notificata in data 17.08.15;
2) intimazione di pagamento n. 13920169002043613000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000 e n. 13920150006057592000, notificata in data 10.05.2017;
3) intimazione di pagamento n. 13920199001380527/000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000, notificata in data
26.09.2019;
4) intimazione di pagamento n. 13920199002261090000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000 e n. 3920180003526830000, notificata in data 21.11.2019;
5) intimazione di pagamento n. 13920239001065463000 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000, n. 3920180003526830000,
n. 13920220000560963000, notificata in data 27.06.2023;
6) intimazione di pagamento n. 13920249002324178 per le cartelle n. 13920120001062440000, n.
13920140005837144000, n. 13920150006057592000, n. 13920160003434571000, n. 3920180003526830000,
n. 13920220000560963000, notificata in data 18.06.2024;
7) atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis Dpr. n. 602/1973 per tutte le cartelle, notificato in data 30.10.2024 (cfr. all. nn. 11-17 del fascicolo telematico dell'Agenzia resistente): anche tali notifiche non sono state oggetto di contestazioni da parte della parte ricorrente né con memoria illustrativa né in sede di udienza odierna.
D'altronde, come è noto, se la parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(intimazioni di pagamento e atto di pignoramento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Di conseguenza, alla stregua di quanto sopra evidenziato, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalle cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale, in considerazione anche del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid 19: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato.
Inoltre, è infondata l'eccezione di violazione dello Statuto del Contribuente e di mancanza di motivazione e violazione del diritto di difesa. Innanzitutto nessuna violazione sussiste in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, dal momento che gli atti menzionati (avvisi) nella cartella impugnata risultano puntualmente notificati al contribuente, come già sopra evidenziato.
Peraltro, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Agenzia a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, riporta l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici (avvisi) posti a base dello stesso, cioè gli avvisi e le cartelle di pagamento;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Infine, è infondata, poi, l'eccezione di omesso calcolo degli interessi. In proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n.
321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle stesse in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 11.12.2025 da
Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 12.12.2025 e depositato in data 09.01.2026, nonché della chiamata in causa Agenzia delle
Entrate di VI Valentia, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti costituite, in euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del solo difensore di
AdER, avv. Difensore_2, per dichiarato anticipo.
Così deciso in VI Valentia in data 10.02.2026.
Il Presidente estensore dott. Luigi Barrella