CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 38760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38760 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN NE LE ZI ES RA LA AR SENTENZA sul ricorso proposto da: CH EP, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO DI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste dell’avv. EP IO, nell’interesse dell’imputato, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/05/2025, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di EP IO avverso l’ordinanza genetica del 30/04/2025, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 644, commi 1 e 5, nn. 4 e 5, cod. pen., 416-bis. cod. pen., contestato in concorso con IL DO e AV NE, e per l’effetto confermava la misura cautelare, come nel frattempo modificata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13/05/2025. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso il difensore di fiducia, nell’interesse di EP IO, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ed agli artt. 110 e 644, commi 1 e 5, nn. 4 e 5, e 416- bis, n. 1, cod. pen., lamentando un “evidente difetto di gravità indiziaria” in relazione al delitto di cui al capo 3 della rubrica.
2.1. Al riguardo, rileva il ricorrente come l’IO si sia limitato alla consegna di parte del danaro su commissione di IL DO, ma “disconoscendo in maniera categorica l’esistenza di un sottostante accordo di natura usuraia tra il DO e il EN O”. Censura quindi la chiave di lettura data dall’ordinanza cautelare al materiale indiziario ed ai risultati delle intercettazioni che, lungi dal riguardare l’IO, ne confermerebbero semmai la sua estraneità ai fatti: in particolare, nessuna valenza indiziaria potrebbe essere riconosciuta, a parere del ricorrente, alla pregressa conoscenza tra EP IO ed il defunto NT BE, alla sua disponibilità a recarsi in Sardegna su richiesta del BE o all’avere consegnato somme di danaro in contanti a IE EN senza alcuna documentazione della consegna;
stigmatizza vieppiù, ritenendole “presunzioni, illazioni e Penale Sent. Sez. 2 Num. 38760 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: RA ES Data Udienza: 28/10/2025 congetture”, le conclusioni cui è giunto il Tribunale del riesame, osservando come dalle dichiarazioni rese da IO e DO, nel corso dei rispettivi interrogatori, risulti, invece, l’ignoranza dell’IO circa l’esistenza di un qualsiasi accordo tra DO e EN.
2.2. Con diversa argomentazione, eccepisce violazione del divieto di doppia presunzione con riguardo al ragionamento operato dal Tribunale, che avrebbe desunto da un fatto ignoto (l’asserita partecipazione dell’IO alla c.d. protezione mafiosa presso la ditta Della TT in Sardegna- fatto per cui il medesimo non risultava neppure indagato) altro fatto ignoto (ovvero la conoscenza, da parte di EP IO, dell’accordo usurario intercorso tra DO e EN). Deduce quindi mancanza della consapevolezza delle condizioni usurarie pattuite e del dolo specifico del delitto di usura, rilevando come al riguardo gli unici indizi raccolti non siano univoci e concordanti e si pongano finanche in contrasto tra loro, richiamando, ancora una volta, le dichiarazioni rese da IO e DO nei rispettivi interrogatori e le dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 11 maggio 2025 (laddove il EN specificava di non potere sapere se IO fosse o meno a conoscenza delle condizioni usurarie del prestito imposte dal DO).
2.2. Richiamando, infine, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, il ricorrente rileva come l’operazione propedeutica alla lettura dell’intero compendio probatorio avrebbe dovuto essere quella di considerare e valutare ogni elemento indiziario singolarmente, per saggiarne gravità, precisione e concordanza. Insiste pertanto nell’annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Si premette che il motivo di ricorso investe solo il profilo della gravità indiziaria. Deve poi rilevarsi come risulti permanere l'interesse a coltivare l’impugnazione cautelare, in seguito alla revoca della originaria misura custodiale ed alla sua sostituzione con altra meno afflittiva, considerata l’idoneità che l'esito finale del giudizio di impugnazione potrebbe avere al fine di eliminare la situazione denunciata come illegittima o pregiudizievole dalla parte. Invero, nella, specie la originaria misura cautelare custodiale è stata sostituita con altra meno afflittiva sul presupposto del mero affievolimento delle esigenze cautelari, rimanendo invece inalterato, nella valutazione del giudice della cautela, il quadro indiziario, su cui si appuntano le censure. D’altro canto, il Tribunale di Milano, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare in atto, per come sostituita.
3. Ciò premesso, con l’unico motivo articolato nel ricorso si deducono cumulativamentevizi inerenti violazione di legge e motivazione del provvedimento: nella stessa formulazione letterale si coglie la aspecificità del motivo, che neppure seleziona la tipologia di vizio che dovrebbe denunciare, né individua in quale parte la motivazione sia carente, in quale altra asseritamente contraddittoria o manifestamente illogica. Inoltre, anche nello svolgimento delle argomentazioni si rileva lo scollamento del motivo dalla motivazione del provvedimento impugnato, con cui in sostanza il ricorrente omette di confrontarsi ed a cui non formula una specifica critica, limitandosi, di contro, a riproporre una rilettura alternativa e parcellizzata del materiale raccolto.
3.1. Al riguardo, si rammenta come il sindacato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorrente può sollecitare in sede di legittimità, attiene alla verifica della congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze 2 probatorie, ma non involge anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n.11del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n.27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01). Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Tale controllo non può involgere, pertanto, il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
3.2. Ne discende che non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatorio degli indizi sia compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, non essendo invece demandato alla sede di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi.
3.3. Alla luce dei superiori principi, la censura proposta deve ritenersi pertanto aspecifica, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicita evidenti, e con motivazione congrua e compiuta, ha riconosciuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato. Invero, il Tribunale di Milano, nella ricostruzione, operata facendo ampio e pertinente richiamo delle emergenze investigative compendiate anche nella ordinanza cautelare del 28/09/2024, e dunque del più ampio contesto investigativo in cui si inserisce la presente vicenda cautelare e che ha visto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di numerosi indagati facenti parti di due associazioni a delinquere operanti all’interno delle tifoserie organizzate delle squadre di calcio FC Internazionale e A.C. Milan, ha esposto la valutazione di gravità indiziaria con riguardo al reato contestato a EP IO, con motivazione ampia, compiuta e coerente, oltre che rispondente a logica (vds. (pagg. 48 e segg. ordinanza impugnata). In particolare, Il Tribunale di Milano ha delineato la rapida ascesa di BE al vertice del sodalizio criminale innestato nella Curva Nord, nel cui ambito aveva assunto il ruolo di “paravento” rispetto alle pretese di altri gruppi di soggetti, alcuni legati al tifo organizzato ed altri gravitanti in contesti di criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, con il compito precipuo di rappresentare, a chi avanzasse pretese sugli illeciti guadagni connessi allo stadio Meazza, che in relazione a tali attività vi era già “chi mangiava”, ovvero la cosca BE, così da mettere in chiaro i rapporti di forza in campo. Il Tribunale, e prima ancora il Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica, hanno messo quindi in luce le operazioni di false fatturazioni, portate avanti in modo professionale, organizzate e messe in atto da BE in concorso con TO AR e con il coinvolgimento di entità societarie facenti capo anche al suocero di BE (AB EP), nonché gli stretti rapporti di fiducia tra BE e DO: in particolare, il saldo legame tra BE e DO, nella conduzione e prosecuzione dell’attività illecita, è stato tratto logicamente anche dal contenuto delle intercettazioni, che documentavano il 3 coinvolgimento immediato e l’interessamento del secondo in un momento di fibrillazione del sodalizio, nonché dai rapporti dello stesso DO con AB, che lo vedevano coinvolto nelle operazioni di falsa fatturazione (vds. pagg. 48, 49 dell’ordinanza impugnata). DA valutazione del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni del EN, dalla documentazione acquisita, nonché dall’interrogatorio dello stesso DO (che ha ammesso che le fatture emesse nei confronti del EN erano false e funzionali alla restituzione del prestito), il Tribunale ha poi tratto significativa valenza indiziaria della unitarietà della vicenda usuraria, che pur aveva visto susseguirsi le condotte degli indagati ON, DO e BE. Unitarietà che veniva in rilievo, a parere dei giudici della cautela, nel medesimo modus operandi cheaccomunava i prestiti di danaro accordati a IE EN, in successione, da ON, DO e BE, con restituzione del prestito pattuito a condizioni usurarie attraverso il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, che inglobavano la somma capitale prestata (indicata come corrispettivo della falsa fornitura di merce) e gli interessi (indicati quale IVA sull’importo della falsa fornitura), ma che trovava anche plastica rappresentazione nel contenuto della conversazione ambientale del 21/01/2025 (vds. pag. 50 ordinanza impugnata). All’interno di tale quadro indiziario, il Tribunale ha quindi valorizzato la lettura di alcuni elementi di ordine fattuale (l’invio di EP IO da parte del BE in Sardegna, in un contesto caratterizzato da pressioni estorsive da parte di terzi, la presenza dell’IO in più occasioni presso il distributore del ON, epicentro dell’attività illecita da questi condotta e dove era custodita parte della somma consegnata a EN da DO, le reiterate consegne di danaro in contanti al EN in occasione di incontri in strada o presso l’abitazione, senza scambio di documentazione e senza riferimento alcuno a transazioni commerciali), da essi dipanando il ragionamento inferenziale da cui trarre, da un lato, l’indicazione del «considerevole livello d’inserimento di IO nelle vicende dei principali protagonisti dell’usura» e, dall’altro, la consapevolezza dell’IO in relazione alla natura usuraria delle consegne di danaro a lui demandate. Peraltro, anche con specifico riferimento alla vicenda DA TT è stato dato rilievo non al fatto che l’IO fosse stato per quei fatti sottoposto (o meno) ad indagine, bensì alla disponibilità da costui data ad un tale trasferimento, su richiesta ed indicazione del BE, a dimostrazione dello stretto e fiduciario rapporto tra i due. In senso conforme, nell’ordinanza cautelare genetica si è ampiamente dato conto del contributo concorsuale dell’IO nel reato di usura (vds. pagg.68 e segg. e pagg. 76, 79 e 82 dell’ordinanza genetica, laddove si evidenziava come le somme a prestito usurario fossero state consegnate al EN da IO varie volte, una volta anche presso l’abitazione dell’IO, e come, nella lunga intercettazione ambientale riportata a pag. 79, DO più volte ricordi a EN, discorrendo dei prestiti a tasso usurario, di avergli mandato l’IO, riepilogando le somme, ingenti, pari a svariate migliaia di euro a volta, consegnate a prestito a costui per il tramite dell’ IO: vds. anche pagg. 76, 79 e 82 ordinanza genetica). Ed anche quanto all’elemento soggettivo del reato ed alla finalità agevolatrice di cui all’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen, la motivazione risulta compiutamente e logicamente fondata sulla intensità del legame dell’indagato con BE, sul ruolo rivestito in concreto nelle operazioni di usura, gestite e portate avanti con medesime modalità dai vari soggetti che si sono succeduti, per conto della cosca (pag. 119 ordinanza genetica). Alla medesima conclusione in punto di elemento soggettivo dell’IO il Tribunale peraltro addiviene anche solo considerando le modalità e circostanze delle consegne del 4 danaro (vds. pag. 51 ordinanza impugnata). Si tratta, a tale proposito, di inferenza non censurata e comunque coerente, motivata e logicamente strutturata, anche da sola fondante il giudizio di gravità indiziaria formulato dal giudice della cautela.
3.4. Neppure risulta dotata di specificità la deduzione di violazione del divieto di doppia presunzione. Ad ogni modo, una tale censura non potrebbe essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), o lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista da norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma potrebbe assumere rilievo nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove il vizio risultasse dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, derivando dalla violazione della regola della certezza dell'indizio, espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n.42207del 20/10/2016, Rv. 271294 – 01). Valgono pertanto, anche con riguardo a detta censura, le argomentazioni sopra svolte, sia in relazione alla mancanza di individuazione del vizio denunciato, sia in ragione del mancato confronto critico con la motivazione della ordinanza impugnata, anche con riferimento alla mancata deduzione di decisività dell’indizio (ritenuto valutato in violazione del divieto) in forza della “prova di resistenza” (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 – 02), avendo di contro il Tribunale esposto, come detto, il compiuto approdo del proprio ragionamento in punto di valutazione indiziaria con riferimento anche alle sole modalità e circostanze delle consegne del denaro da parte di EP IO.
3.5. Le medesime considerazioni possono essere svolte con riguardo a quelle argomentazioni, peraltro ancora una volta esposte in ricorso senza alcuna specifica enucleazione del motivo, relative alla consistenza degli indizi con riferimento ai parametri di precisione, gravità e concordanza, censura che non potrebbe aspirare neppure ad un vizio della motivazione, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la consistenza degli indizi, in termini di esclusiva gravità, è ricavabile dal parametro normativo di riferimento, ovvero dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che non richiama l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Di talché, risulta non conferente anche il richiamo a Sez. U, n. 33748 (del 12/07/2005, Rv. 231678), poiché contenente principi affermati in tema di prova indiziaria.
3.6. Infine, il Tribunale ha esposto, con motivazione non illogica, compiuta e coerente (e non specificamente censurata), i motivi per cui neppure ha ritenuto incidenti, sulla consistenza del quadro indiziario, gli elementi forniti dalla difesa e che la difesa invece si limita a riproporre in questa sede, opponendoli come elementi non concordanti con il quadro di gravità indiziaria (vds. pagg. 51 e 4 dell’ordinanza impugnata, quanto, rispettivamente, alle dichiarazioni del EN e di quelle rese negli interrogatori). Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni e diversa argomentazione difensiva, comprese quelle riportate nella memoria depositata.
4. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente ES RA AN RG 6
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO DI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste dell’avv. EP IO, nell’interesse dell’imputato, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/05/2025, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di EP IO avverso l’ordinanza genetica del 30/04/2025, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 644, commi 1 e 5, nn. 4 e 5, cod. pen., 416-bis. cod. pen., contestato in concorso con IL DO e AV NE, e per l’effetto confermava la misura cautelare, come nel frattempo modificata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13/05/2025. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso il difensore di fiducia, nell’interesse di EP IO, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ed agli artt. 110 e 644, commi 1 e 5, nn. 4 e 5, e 416- bis, n. 1, cod. pen., lamentando un “evidente difetto di gravità indiziaria” in relazione al delitto di cui al capo 3 della rubrica.
2.1. Al riguardo, rileva il ricorrente come l’IO si sia limitato alla consegna di parte del danaro su commissione di IL DO, ma “disconoscendo in maniera categorica l’esistenza di un sottostante accordo di natura usuraia tra il DO e il EN O”. Censura quindi la chiave di lettura data dall’ordinanza cautelare al materiale indiziario ed ai risultati delle intercettazioni che, lungi dal riguardare l’IO, ne confermerebbero semmai la sua estraneità ai fatti: in particolare, nessuna valenza indiziaria potrebbe essere riconosciuta, a parere del ricorrente, alla pregressa conoscenza tra EP IO ed il defunto NT BE, alla sua disponibilità a recarsi in Sardegna su richiesta del BE o all’avere consegnato somme di danaro in contanti a IE EN senza alcuna documentazione della consegna;
stigmatizza vieppiù, ritenendole “presunzioni, illazioni e Penale Sent. Sez. 2 Num. 38760 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: RA ES Data Udienza: 28/10/2025 congetture”, le conclusioni cui è giunto il Tribunale del riesame, osservando come dalle dichiarazioni rese da IO e DO, nel corso dei rispettivi interrogatori, risulti, invece, l’ignoranza dell’IO circa l’esistenza di un qualsiasi accordo tra DO e EN.
2.2. Con diversa argomentazione, eccepisce violazione del divieto di doppia presunzione con riguardo al ragionamento operato dal Tribunale, che avrebbe desunto da un fatto ignoto (l’asserita partecipazione dell’IO alla c.d. protezione mafiosa presso la ditta Della TT in Sardegna- fatto per cui il medesimo non risultava neppure indagato) altro fatto ignoto (ovvero la conoscenza, da parte di EP IO, dell’accordo usurario intercorso tra DO e EN). Deduce quindi mancanza della consapevolezza delle condizioni usurarie pattuite e del dolo specifico del delitto di usura, rilevando come al riguardo gli unici indizi raccolti non siano univoci e concordanti e si pongano finanche in contrasto tra loro, richiamando, ancora una volta, le dichiarazioni rese da IO e DO nei rispettivi interrogatori e le dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 11 maggio 2025 (laddove il EN specificava di non potere sapere se IO fosse o meno a conoscenza delle condizioni usurarie del prestito imposte dal DO).
2.2. Richiamando, infine, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, il ricorrente rileva come l’operazione propedeutica alla lettura dell’intero compendio probatorio avrebbe dovuto essere quella di considerare e valutare ogni elemento indiziario singolarmente, per saggiarne gravità, precisione e concordanza. Insiste pertanto nell’annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Si premette che il motivo di ricorso investe solo il profilo della gravità indiziaria. Deve poi rilevarsi come risulti permanere l'interesse a coltivare l’impugnazione cautelare, in seguito alla revoca della originaria misura custodiale ed alla sua sostituzione con altra meno afflittiva, considerata l’idoneità che l'esito finale del giudizio di impugnazione potrebbe avere al fine di eliminare la situazione denunciata come illegittima o pregiudizievole dalla parte. Invero, nella, specie la originaria misura cautelare custodiale è stata sostituita con altra meno afflittiva sul presupposto del mero affievolimento delle esigenze cautelari, rimanendo invece inalterato, nella valutazione del giudice della cautela, il quadro indiziario, su cui si appuntano le censure. D’altro canto, il Tribunale di Milano, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare in atto, per come sostituita.
3. Ciò premesso, con l’unico motivo articolato nel ricorso si deducono cumulativamentevizi inerenti violazione di legge e motivazione del provvedimento: nella stessa formulazione letterale si coglie la aspecificità del motivo, che neppure seleziona la tipologia di vizio che dovrebbe denunciare, né individua in quale parte la motivazione sia carente, in quale altra asseritamente contraddittoria o manifestamente illogica. Inoltre, anche nello svolgimento delle argomentazioni si rileva lo scollamento del motivo dalla motivazione del provvedimento impugnato, con cui in sostanza il ricorrente omette di confrontarsi ed a cui non formula una specifica critica, limitandosi, di contro, a riproporre una rilettura alternativa e parcellizzata del materiale raccolto.
3.1. Al riguardo, si rammenta come il sindacato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorrente può sollecitare in sede di legittimità, attiene alla verifica della congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze 2 probatorie, ma non involge anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n.11del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n.27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01). Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Tale controllo non può involgere, pertanto, il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
3.2. Ne discende che non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatorio degli indizi sia compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, non essendo invece demandato alla sede di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi.
3.3. Alla luce dei superiori principi, la censura proposta deve ritenersi pertanto aspecifica, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicita evidenti, e con motivazione congrua e compiuta, ha riconosciuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato. Invero, il Tribunale di Milano, nella ricostruzione, operata facendo ampio e pertinente richiamo delle emergenze investigative compendiate anche nella ordinanza cautelare del 28/09/2024, e dunque del più ampio contesto investigativo in cui si inserisce la presente vicenda cautelare e che ha visto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di numerosi indagati facenti parti di due associazioni a delinquere operanti all’interno delle tifoserie organizzate delle squadre di calcio FC Internazionale e A.C. Milan, ha esposto la valutazione di gravità indiziaria con riguardo al reato contestato a EP IO, con motivazione ampia, compiuta e coerente, oltre che rispondente a logica (vds. (pagg. 48 e segg. ordinanza impugnata). In particolare, Il Tribunale di Milano ha delineato la rapida ascesa di BE al vertice del sodalizio criminale innestato nella Curva Nord, nel cui ambito aveva assunto il ruolo di “paravento” rispetto alle pretese di altri gruppi di soggetti, alcuni legati al tifo organizzato ed altri gravitanti in contesti di criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, con il compito precipuo di rappresentare, a chi avanzasse pretese sugli illeciti guadagni connessi allo stadio Meazza, che in relazione a tali attività vi era già “chi mangiava”, ovvero la cosca BE, così da mettere in chiaro i rapporti di forza in campo. Il Tribunale, e prima ancora il Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica, hanno messo quindi in luce le operazioni di false fatturazioni, portate avanti in modo professionale, organizzate e messe in atto da BE in concorso con TO AR e con il coinvolgimento di entità societarie facenti capo anche al suocero di BE (AB EP), nonché gli stretti rapporti di fiducia tra BE e DO: in particolare, il saldo legame tra BE e DO, nella conduzione e prosecuzione dell’attività illecita, è stato tratto logicamente anche dal contenuto delle intercettazioni, che documentavano il 3 coinvolgimento immediato e l’interessamento del secondo in un momento di fibrillazione del sodalizio, nonché dai rapporti dello stesso DO con AB, che lo vedevano coinvolto nelle operazioni di falsa fatturazione (vds. pagg. 48, 49 dell’ordinanza impugnata). DA valutazione del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni del EN, dalla documentazione acquisita, nonché dall’interrogatorio dello stesso DO (che ha ammesso che le fatture emesse nei confronti del EN erano false e funzionali alla restituzione del prestito), il Tribunale ha poi tratto significativa valenza indiziaria della unitarietà della vicenda usuraria, che pur aveva visto susseguirsi le condotte degli indagati ON, DO e BE. Unitarietà che veniva in rilievo, a parere dei giudici della cautela, nel medesimo modus operandi cheaccomunava i prestiti di danaro accordati a IE EN, in successione, da ON, DO e BE, con restituzione del prestito pattuito a condizioni usurarie attraverso il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, che inglobavano la somma capitale prestata (indicata come corrispettivo della falsa fornitura di merce) e gli interessi (indicati quale IVA sull’importo della falsa fornitura), ma che trovava anche plastica rappresentazione nel contenuto della conversazione ambientale del 21/01/2025 (vds. pag. 50 ordinanza impugnata). All’interno di tale quadro indiziario, il Tribunale ha quindi valorizzato la lettura di alcuni elementi di ordine fattuale (l’invio di EP IO da parte del BE in Sardegna, in un contesto caratterizzato da pressioni estorsive da parte di terzi, la presenza dell’IO in più occasioni presso il distributore del ON, epicentro dell’attività illecita da questi condotta e dove era custodita parte della somma consegnata a EN da DO, le reiterate consegne di danaro in contanti al EN in occasione di incontri in strada o presso l’abitazione, senza scambio di documentazione e senza riferimento alcuno a transazioni commerciali), da essi dipanando il ragionamento inferenziale da cui trarre, da un lato, l’indicazione del «considerevole livello d’inserimento di IO nelle vicende dei principali protagonisti dell’usura» e, dall’altro, la consapevolezza dell’IO in relazione alla natura usuraria delle consegne di danaro a lui demandate. Peraltro, anche con specifico riferimento alla vicenda DA TT è stato dato rilievo non al fatto che l’IO fosse stato per quei fatti sottoposto (o meno) ad indagine, bensì alla disponibilità da costui data ad un tale trasferimento, su richiesta ed indicazione del BE, a dimostrazione dello stretto e fiduciario rapporto tra i due. In senso conforme, nell’ordinanza cautelare genetica si è ampiamente dato conto del contributo concorsuale dell’IO nel reato di usura (vds. pagg.68 e segg. e pagg. 76, 79 e 82 dell’ordinanza genetica, laddove si evidenziava come le somme a prestito usurario fossero state consegnate al EN da IO varie volte, una volta anche presso l’abitazione dell’IO, e come, nella lunga intercettazione ambientale riportata a pag. 79, DO più volte ricordi a EN, discorrendo dei prestiti a tasso usurario, di avergli mandato l’IO, riepilogando le somme, ingenti, pari a svariate migliaia di euro a volta, consegnate a prestito a costui per il tramite dell’ IO: vds. anche pagg. 76, 79 e 82 ordinanza genetica). Ed anche quanto all’elemento soggettivo del reato ed alla finalità agevolatrice di cui all’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen, la motivazione risulta compiutamente e logicamente fondata sulla intensità del legame dell’indagato con BE, sul ruolo rivestito in concreto nelle operazioni di usura, gestite e portate avanti con medesime modalità dai vari soggetti che si sono succeduti, per conto della cosca (pag. 119 ordinanza genetica). Alla medesima conclusione in punto di elemento soggettivo dell’IO il Tribunale peraltro addiviene anche solo considerando le modalità e circostanze delle consegne del 4 danaro (vds. pag. 51 ordinanza impugnata). Si tratta, a tale proposito, di inferenza non censurata e comunque coerente, motivata e logicamente strutturata, anche da sola fondante il giudizio di gravità indiziaria formulato dal giudice della cautela.
3.4. Neppure risulta dotata di specificità la deduzione di violazione del divieto di doppia presunzione. Ad ogni modo, una tale censura non potrebbe essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), o lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista da norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma potrebbe assumere rilievo nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove il vizio risultasse dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, derivando dalla violazione della regola della certezza dell'indizio, espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n.42207del 20/10/2016, Rv. 271294 – 01). Valgono pertanto, anche con riguardo a detta censura, le argomentazioni sopra svolte, sia in relazione alla mancanza di individuazione del vizio denunciato, sia in ragione del mancato confronto critico con la motivazione della ordinanza impugnata, anche con riferimento alla mancata deduzione di decisività dell’indizio (ritenuto valutato in violazione del divieto) in forza della “prova di resistenza” (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 – 02), avendo di contro il Tribunale esposto, come detto, il compiuto approdo del proprio ragionamento in punto di valutazione indiziaria con riferimento anche alle sole modalità e circostanze delle consegne del denaro da parte di EP IO.
3.5. Le medesime considerazioni possono essere svolte con riguardo a quelle argomentazioni, peraltro ancora una volta esposte in ricorso senza alcuna specifica enucleazione del motivo, relative alla consistenza degli indizi con riferimento ai parametri di precisione, gravità e concordanza, censura che non potrebbe aspirare neppure ad un vizio della motivazione, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la consistenza degli indizi, in termini di esclusiva gravità, è ricavabile dal parametro normativo di riferimento, ovvero dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che non richiama l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Di talché, risulta non conferente anche il richiamo a Sez. U, n. 33748 (del 12/07/2005, Rv. 231678), poiché contenente principi affermati in tema di prova indiziaria.
3.6. Infine, il Tribunale ha esposto, con motivazione non illogica, compiuta e coerente (e non specificamente censurata), i motivi per cui neppure ha ritenuto incidenti, sulla consistenza del quadro indiziario, gli elementi forniti dalla difesa e che la difesa invece si limita a riproporre in questa sede, opponendoli come elementi non concordanti con il quadro di gravità indiziaria (vds. pagg. 51 e 4 dell’ordinanza impugnata, quanto, rispettivamente, alle dichiarazioni del EN e di quelle rese negli interrogatori). Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni e diversa argomentazione difensiva, comprese quelle riportate nella memoria depositata.
4. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente ES RA AN RG 6