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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 26333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26333 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.LL IZ nato a [...] il [...] 2.EZ WA nato a [...] il [...] 3.IN SS nato a [...] il [...] 4.RO AB nato a [...] il [...] 5.EZ SS nato a [...] il [...] 6.SS CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, e inammissibilità nel resto, del ricorso di LL IZ, ed il rigetto dei ricorsi di EZ WA, IN SS, RO AB, EZ SS e SS CE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26333 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/04/2025 Uditi i difensori: L'avvocato PATELMO FEDERICA in difesa di ENAV S.P.A. si è associata alla richiesta del P.G. e ha depositato in udienza le conclusioni scritte unitamente alla nota spese. Gli avvocati CECI DIAMANTE e SCICOLONE GIACOMO in difesa di EZ WA e EZ SS hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato PLACANICA CESARE in difesa di IN SS, RO AB e SS CE ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/2/2022 il Tribunale di Roma riconosceva la penale responsabilità di TI LI, SS IN e BI AR in ordine, rispettivamente, il primo alla costituzione e gli altri alla partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, ricettazioni, riciclaggio ed evasione fiscale, ed altresì degli stessi predetti imputati, nonché, tra gli altri, di NC MO, WA DE ed SS DE in ordine ai reati di truffa, appropriazione indebita, ed altro, così come loro rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. In parziale riforma di tale sentenza, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del LI per i reati di cui ai capi A), F), U) e V) e del AR per il reato di cui al capo A) perché estinti per intervenuta prescrizione;
in accoglimento delle richieste di concordato, ha rideterminato le pene inflitte a TI LI, a WA DE e ad SS DE nella misura concordata, revocando alcune pene accessorie;
ha confermato la confisca per equivalente disposta ex art. 648-quater cod. pen. nei confronti del MO e la confisca disposta ex art. 12 D.Lvo 74/2000 nei confronti del LI;
ha ridotto la confisca per equivalente disposta nei confronti di WA DE ed SS DE "all'importo di euro 390.000 ciascuno"; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con le ulteriori statuizioni in ordine alle spese di parti civili. 3. TI LI, SS IN, BI AR, NC MO, WA DE ed SS DE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma. 3.1. A sostegno del suo ricorso il LI, ha dedotto: 3.1.1. Violazione di legge in relazione alla conferma della confisca per equivalente, prevista dall'art. 12 d.lgs. 74/2000 con riferimento al delitto di cui al capo F) estinto per prescrizione (euro 47.040,95). 2 Rileva, infatti, il ricorrente che si tratta di imputazione precedente l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e, pertanto, invoca la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui tale disposizione ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ordine alla confisca di cui si tratta. 3.1.2. Omessa motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod, proc. pen. per il fatto contestato capo H) (omessa dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2013), pur in presenza dei presupposti per il riconoscimento della forza maggiore in considerazione del pericolo di ritorsioni del cd. "gruppo napoletano", che si deduce aver indotto il ricorrente ad abbandonare casa insieme alla sua famiglia, con ruolo determinante in ordine alla contestata omissione. 3.2. Con ricorso presentato congiuntamente a mezzo del comune difensore avv. CA, SS IN e BI AR hanno dedotto, con formale motivo unico, la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello. Premesso che il IN è stato condannato in relazione al solo capo A), essendo state riconosciute prescritte le altre imputazioni, ed il AR, invece, anche in relazione alla ricettazione di cui al capo R), e che il Tribunale aveva condannato entrambi al risarcimento dei danni, nella misura di euro 1.510.000,00, in favore della parte civile IM NV, persona offesa del reato di cui al capo B), in relazione al quale, però, lo stesso Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, entrambi i ricorrenti hanno evidenziato che già la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione di quest'ultimo reato per intervenuta prescrizione, ed hanno quindi richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia di primo grado, il reato sia estinto per prescrizione e sia quindi venuto meno il presupposto per la condanna ai danni ed alla provvisionale, il giudice di merito non ha il potere di decidere sull'azione civile (Sez. 4, n. 10471 del 01/10/1993, Conversi, Rv. 195462 - 01). I ricorrenti si dolgono di aver veicolato alla Corte di Appello la questione con apposito motivo di gravame e che questo non sia stato affrontato, però, dalla Corte territoriale, che si è limitata a riferire, con riguardo alla sola posizione del RO, definita ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che tutte le "altre doglianze anche in relazione al risarcimento dei danni in favore di IM e in ordine al capo B) sono state rinunciate regolarmente per cui non deve essere pronunciata in merito alcuna statuizione": da qui l'omessa motivazione sul punto. 3.3. Il MO ha affidato il suo ricorso a cinque motivi di impugnazione: 3.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione, nel predetto ricorrente, di uno dei concorrenti nel delitto di autoriciclaggio di cui al capo O), in considerazione 3 di alcuni soprannomi, solo erroneamente attribuiti al MO, ai quali si fa riferimento nelle chat con AZ WA e AZ SS. La doglianza era stata proposta alla Corte di Appello con argomentazioni che si assumono solo apparentemente valutate dalla sentenza impugnata, così come si era anche contestata la riconducibilità della società DE ai DE e, di conseguenza, al loro presunto concorrente MO, peraltro con riferimento ad un capo di imputazione nel quale la stessa società non era nemmeno nominata. Inoltre, erano state poste a fondamento della responsabilità del ricorrente alcune intercettazioni nelle quali il LI faceva riferimento ai DE ed alla vendita di merce oggetti di riciclaggio, senza valutare l'attendibilità delle affermazioni del DE in proposito. 3.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, ancora, alla ritenuta responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo O), escludendo il concorso nel reato presupposto senza considerare che il MO e dei DE non solo erano a conoscenza delle operazioni di svuotamento dei magazzini dell'ACT srl, ma erano coinvolti anche quando si consumavano i delitti di truffa ed appropriazione indebita, ai quali avrebbero contribuito a titolo di concorso morale. 3.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, ancora, alla ritenuta responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo O), per non essersi data adeguata risposta alle deduzioni difensive secondo cui la condotta ivi contestata al più integrerebbe il reato di ricettazione, e non già quello di riciclaggio, non essendo determinante la circostanza, valorizzata in sentenza, che la vendita tramite un sito internet non prevede la pubblicizzazione dei numeri seriali degli oggetti elettronici venduti. 3.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al difetto dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio, in assenza di qualsiasi attività materiale di falsificazione, manipolazione o alterazione dei dati identificativi dei beni elettronici profitto dei delitti presupposto, atteso che la mera offerta in vendita su internet, attraverso modalità perfettamente tracciabili, non consente di riconoscere alcuna finalità di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni. 3.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.4. WA ed SS DE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha accolto, nei loro confronti, il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla confisca per equivalente disposta nei confronti dei predetti ricorrenti, ridotta dalla sentenza "all'importo di euro 390.000,00 ciascuno". Ad avviso dei ricorrenti, con il termine "ciascuno" la sentenza ha finito con il raddoppiare l'importo della confisca in contrasto con le stesse motivazioni della sentenza che, alle pagg. 28 e 29, avevano valorizzato elementi probatori che individuavano la cifra complessiva, oggetto del profitto, addebitabile ad entrambi i DE nella misura di euro 390.000. Così la sentenza, nel riassumere i motivi della difesa a pag. 28: "la riduzione della confisca alla somma di euro 390.000 al profitto effettivamente ottenuto dai AZ...", ed a pag. 29 parametrava 4 espressamente "il profitto del riciclaggio da parte dei DE ....alla somma di euro 390.000, come si evince dalle intercettazioni telefoniche...", tanto che nella richiesta di concordato sul punto non è mai stato riportato il termine "ciascuno", così violando la sentenza impugnata il disposto dell'art. 599-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto dal LI è fondato. Come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che attribuisce al giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato di cui sia stata accertata la responsabilità dell'imputato, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, o della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e, tuttavia, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01), quale il reato contestato al ricorrente al capo F), commesso il 10/9/2013. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla confisca della somma di euro 47.040,95 disposta nei confronti del EL, che va restituita all'avente diritto. 1.1. E', invece, inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LI, volto a censurare l'omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente in ordine al reato contestato al capo H) (omessa dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2013), in quanto tale reato è oggetto del concordato tra le parti accolto dalla Corte territoriale. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). 2. Il ricorso presentato nell'interesse di BI AR è inammissibile, mentre è fondato il ricorso presentato nell'interesse di SS IN. Va premesso che il Tribunale di Roma aveva condannato sia il IN che il AR "al risarcimento dei danni patrimoniali e non cagionati alla parte civile TIMANCO NV, in persona del 5 legale rappresentante p.t. in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica" nella misura di euro 1.510.000,00, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dichiarato estinti per prescrizione entrambi tali reati (al pari dei reati di cui ai capi C, N, U W) ma, come rilevato dai ricorrenti, già la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione. 2.1. Il ricorso presentato nell'interesse del AR è, però, inammissibile in quanto lo stesso, nel presentare richiesta di concordato della pena in ordine al solo reato di ricettazione di cui al capo R), ha espressamente rinunciato alle censure proposte "anche in ordine al risarcimento dei danni in favore di IM e in ordine al capo Br, come riferito alla pag. 38 della sentenza impugnata, senza presentare alcuna esplicita riserva in ordine al motivo di appello concernente la condanna al risarcimento danni in favore della predetta parte civile: il ricorso presentato nell'interesse del AR è, pertanto, inammissibile perché relativo a motivo rinunciato con il concordato. 2.2. Non ha presentato alcuna richiesta di concordato, invece, il IN, in relazione al quale la sentenza di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di entrambi i reati di cui ai capi A) e B) - quest'ultimo, peraltro, già dichiarato prescritto in primo grado - per i quali era stato esplicitamente condannato in primo grado al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., ha affermato il principio secondo cui il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di, Rv. 283670 - 01), ed a maggior ragione tale principio va affermato quando, come nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha disposto statuizioni civili conseguenti ad un reato riconosciuto estinto per prescrizione dalla stessa sentenza. La sentenza emessa dal Tribunale di Roma, infatti, come si è detto, condannava il IN al risarcimento dei danni "in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica", eppure la sentenza della Corte territoriale non ha in alcun modo risposto alle censure con le quali nell'atto di appello il IN, oltre a chiedere l'assoluzione dal reato di cui al capo A), aveva anche chiesto "la revoca delle statuizioni civili di condanna in favore di IM NV, in relazione ai capi A e B della sentenza", come ricordato dalla stessa Corte territoriale alla pag. 38 della sentenza impugnata: questa, pertanto, non ha chiarito se i danni per 1.510.000 euro, di cui alla pronuncia in primo grado, siano tutti a carico del predetto ricorrente e, soprattutto, se ed in qual misura siano derivanti tutti dal reato di cui al capo A) e non già dalla truffa di cui al capo B), già prescritta in primo grado ed in relazione alla quale, pertanto, alla luce dei principi dinanzi ricordati non poteva pronunciarsi alcuna condanna agli effetti civili. La sentenza pronunciata nei confronti del IN va, pertanto, annullata in relazione alle 6 disposte statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del MO è inammissibile in quanto tutti i motivi addotti, nella sostanza, prospettano "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che esula dai poteri della Corte di cassazione, sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove rispetto a quella alla quale, con un percorso argomentativo privo di vizi logici, sono giunte le sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (ex multis, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01). 3.1. Peraltro, nel contestare l'attribuzione al MO dei soprannomi ai quali si fa riferimento nelle chat con WA ed SS AZ, il ricorso non si confronta adeguatamente con gli elementi desunti anche da specifiche chat (esposti alle pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata) dai quali è stato desunto che l'account "benvenuti.carlo" veniva utilizzato alternativamente da WA DE e dal MO, al quale, pertanto, non illogicamente è stato imputato quanto emerso dalle chat valorizzate dalle sentenze di merito. Lo stesso ricorso, peraltro, riconosce che il MO ed il DE erano a conoscenza delle truffe dalle quali proveniva il materiale elettronico poi rivenduto a terzi, ma la Corte territoriale ha ben evidenziato non potersi desumere da tale circostanza un concorso, anche solo morale, anche dei predetti DE e MO all'organizzazione ed all'esecuzione delle truffe, reato presupposto del riciclaggio addebitato al ricorrente, né è consentito a questa Corte giungere a diverse valutazioni del materiale probatorio acquisito, anche con riferimento alla vendita dei proventi delle truffe tramite le società dei DE, quali la DE, peraltro risultante anche dai bonifici riscontrati dal teste Fasano. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, infatti, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01), ipotesi che non risulta in alcun modo ricorrere nel caso di specie. 3.2. Immune da censure è anche la qualificazione della condotta di cui al capo O) come riciclaggio, atteso che non solo la vendita dei proventi delle truffe avveniva tramite un sito internet, senza alcuna pubblicizzazione dei numeri seriali degli oggetti elettronici venduti, ma l'individuazione dell'illecita provenienza della merce veniva ostacolata anche dalle modalità delle vendite, non già di singoli pezzi, bensì di intere grandi quantità di materiale elettronico, effettuata con l'interposizione di società come la DE, apparente venditrice, in favore di società che avevano già rapporti con i ricorrenti, come emerso dalle chat tra il LI, il MO ed 7 il DE. 3.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche al MO è stato fondato sula gravità del fatto, in considerazione del "valore cospicuo" della merce rivenduta: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). 4. I ricorsi proposti da WA ed SS DE, infine, sono inammissibili, in quanto fondati su una non corretta interpretazione della sentenza impugnata, laddove questa, accogliendo il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha espressamente ritenuto "accoglibile anche la riduzione della confisca oggetto del concordato proposto, dato che il profitto del riciclaggio da parte dei DE non corrisponde al profitto delle vendite del LI, ma solo a quello dei DE stessi, ossia alla somma di euro 390.000..." (pag. 29 della sentenza impugnata). Appare, pertanto, evidente che, nel disporre la riduzione della confisca per equivalente "all'importo di euro 390.000,00 ciascuno", la sentenza impugnata non ha voluto disporre l'ablazione della somma di euro 780.000 (quale risultante della somma di euro 390.0000 per ciascuno degli imputati), ma ha semplicemente affermare la confiscabilità della somma di euro 390.000 (così rideterminata in riduzione) per l'intero nei confronti di ciascuno degli imputati solidalmente, così come dalla richiesta di concordato accolta dalla Corte territoriale. 5. All'inammissibilità del ricorso del MO consegue la condanna del predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Enav S.P.A., che si liquidano come in dispositivo. Vanno, invece, disattese le richieste di liquidazione delle spese avanzata dalla stessa parte civile nei confronti di TI LI, in ragione dell'accoglimento del motivo di ricorso dallo stesso proposto in relazione al capo coinvolgente gli interessi della Enav S.P.A., ed altresì nei confronti di WA DE e SS DE, non avendo questi proposto motivi di impugnazione in ordine alla loro responsabilità. 6. All'inammissibilità dei ricorsi di WA DE, SS DE, BI RO e NC MO segue anche, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 8
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI TI in relazione all'ordine di confisca della somma di euro 47.040,95 che revoca, disponendo la restituzione della stessa all'avente diritto. Visto l'art. 626 cod. proc. pen. dispone l'immediata trasmissione del dispositivo al Procuratore Generale in sede per i provvedimenti di competenza. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LI TI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN AL in relazione alle disposte statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi di DE WA, DE SS, RO BI e MO NC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, MO NC al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Enav S.P.A. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata da Enav S.P.A. nei confronti di LI TI, DE WA e DE SS. Così deciso il 15 aprile 2025 Il Consigliere ,estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, e inammissibilità nel resto, del ricorso di LL IZ, ed il rigetto dei ricorsi di EZ WA, IN SS, RO AB, EZ SS e SS CE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26333 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/04/2025 Uditi i difensori: L'avvocato PATELMO FEDERICA in difesa di ENAV S.P.A. si è associata alla richiesta del P.G. e ha depositato in udienza le conclusioni scritte unitamente alla nota spese. Gli avvocati CECI DIAMANTE e SCICOLONE GIACOMO in difesa di EZ WA e EZ SS hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato PLACANICA CESARE in difesa di IN SS, RO AB e SS CE ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/2/2022 il Tribunale di Roma riconosceva la penale responsabilità di TI LI, SS IN e BI AR in ordine, rispettivamente, il primo alla costituzione e gli altri alla partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, ricettazioni, riciclaggio ed evasione fiscale, ed altresì degli stessi predetti imputati, nonché, tra gli altri, di NC MO, WA DE ed SS DE in ordine ai reati di truffa, appropriazione indebita, ed altro, così come loro rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. In parziale riforma di tale sentenza, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del LI per i reati di cui ai capi A), F), U) e V) e del AR per il reato di cui al capo A) perché estinti per intervenuta prescrizione;
in accoglimento delle richieste di concordato, ha rideterminato le pene inflitte a TI LI, a WA DE e ad SS DE nella misura concordata, revocando alcune pene accessorie;
ha confermato la confisca per equivalente disposta ex art. 648-quater cod. pen. nei confronti del MO e la confisca disposta ex art. 12 D.Lvo 74/2000 nei confronti del LI;
ha ridotto la confisca per equivalente disposta nei confronti di WA DE ed SS DE "all'importo di euro 390.000 ciascuno"; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con le ulteriori statuizioni in ordine alle spese di parti civili. 3. TI LI, SS IN, BI AR, NC MO, WA DE ed SS DE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma. 3.1. A sostegno del suo ricorso il LI, ha dedotto: 3.1.1. Violazione di legge in relazione alla conferma della confisca per equivalente, prevista dall'art. 12 d.lgs. 74/2000 con riferimento al delitto di cui al capo F) estinto per prescrizione (euro 47.040,95). 2 Rileva, infatti, il ricorrente che si tratta di imputazione precedente l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e, pertanto, invoca la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui tale disposizione ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ordine alla confisca di cui si tratta. 3.1.2. Omessa motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod, proc. pen. per il fatto contestato capo H) (omessa dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2013), pur in presenza dei presupposti per il riconoscimento della forza maggiore in considerazione del pericolo di ritorsioni del cd. "gruppo napoletano", che si deduce aver indotto il ricorrente ad abbandonare casa insieme alla sua famiglia, con ruolo determinante in ordine alla contestata omissione. 3.2. Con ricorso presentato congiuntamente a mezzo del comune difensore avv. CA, SS IN e BI AR hanno dedotto, con formale motivo unico, la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello. Premesso che il IN è stato condannato in relazione al solo capo A), essendo state riconosciute prescritte le altre imputazioni, ed il AR, invece, anche in relazione alla ricettazione di cui al capo R), e che il Tribunale aveva condannato entrambi al risarcimento dei danni, nella misura di euro 1.510.000,00, in favore della parte civile IM NV, persona offesa del reato di cui al capo B), in relazione al quale, però, lo stesso Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, entrambi i ricorrenti hanno evidenziato che già la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione di quest'ultimo reato per intervenuta prescrizione, ed hanno quindi richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia di primo grado, il reato sia estinto per prescrizione e sia quindi venuto meno il presupposto per la condanna ai danni ed alla provvisionale, il giudice di merito non ha il potere di decidere sull'azione civile (Sez. 4, n. 10471 del 01/10/1993, Conversi, Rv. 195462 - 01). I ricorrenti si dolgono di aver veicolato alla Corte di Appello la questione con apposito motivo di gravame e che questo non sia stato affrontato, però, dalla Corte territoriale, che si è limitata a riferire, con riguardo alla sola posizione del RO, definita ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che tutte le "altre doglianze anche in relazione al risarcimento dei danni in favore di IM e in ordine al capo B) sono state rinunciate regolarmente per cui non deve essere pronunciata in merito alcuna statuizione": da qui l'omessa motivazione sul punto. 3.3. Il MO ha affidato il suo ricorso a cinque motivi di impugnazione: 3.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione, nel predetto ricorrente, di uno dei concorrenti nel delitto di autoriciclaggio di cui al capo O), in considerazione 3 di alcuni soprannomi, solo erroneamente attribuiti al MO, ai quali si fa riferimento nelle chat con AZ WA e AZ SS. La doglianza era stata proposta alla Corte di Appello con argomentazioni che si assumono solo apparentemente valutate dalla sentenza impugnata, così come si era anche contestata la riconducibilità della società DE ai DE e, di conseguenza, al loro presunto concorrente MO, peraltro con riferimento ad un capo di imputazione nel quale la stessa società non era nemmeno nominata. Inoltre, erano state poste a fondamento della responsabilità del ricorrente alcune intercettazioni nelle quali il LI faceva riferimento ai DE ed alla vendita di merce oggetti di riciclaggio, senza valutare l'attendibilità delle affermazioni del DE in proposito. 3.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, ancora, alla ritenuta responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo O), escludendo il concorso nel reato presupposto senza considerare che il MO e dei DE non solo erano a conoscenza delle operazioni di svuotamento dei magazzini dell'ACT srl, ma erano coinvolti anche quando si consumavano i delitti di truffa ed appropriazione indebita, ai quali avrebbero contribuito a titolo di concorso morale. 3.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, ancora, alla ritenuta responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo O), per non essersi data adeguata risposta alle deduzioni difensive secondo cui la condotta ivi contestata al più integrerebbe il reato di ricettazione, e non già quello di riciclaggio, non essendo determinante la circostanza, valorizzata in sentenza, che la vendita tramite un sito internet non prevede la pubblicizzazione dei numeri seriali degli oggetti elettronici venduti. 3.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al difetto dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio, in assenza di qualsiasi attività materiale di falsificazione, manipolazione o alterazione dei dati identificativi dei beni elettronici profitto dei delitti presupposto, atteso che la mera offerta in vendita su internet, attraverso modalità perfettamente tracciabili, non consente di riconoscere alcuna finalità di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni. 3.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.4. WA ed SS DE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha accolto, nei loro confronti, il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla confisca per equivalente disposta nei confronti dei predetti ricorrenti, ridotta dalla sentenza "all'importo di euro 390.000,00 ciascuno". Ad avviso dei ricorrenti, con il termine "ciascuno" la sentenza ha finito con il raddoppiare l'importo della confisca in contrasto con le stesse motivazioni della sentenza che, alle pagg. 28 e 29, avevano valorizzato elementi probatori che individuavano la cifra complessiva, oggetto del profitto, addebitabile ad entrambi i DE nella misura di euro 390.000. Così la sentenza, nel riassumere i motivi della difesa a pag. 28: "la riduzione della confisca alla somma di euro 390.000 al profitto effettivamente ottenuto dai AZ...", ed a pag. 29 parametrava 4 espressamente "il profitto del riciclaggio da parte dei DE ....alla somma di euro 390.000, come si evince dalle intercettazioni telefoniche...", tanto che nella richiesta di concordato sul punto non è mai stato riportato il termine "ciascuno", così violando la sentenza impugnata il disposto dell'art. 599-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto dal LI è fondato. Come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che attribuisce al giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato di cui sia stata accertata la responsabilità dell'imputato, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, o della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e, tuttavia, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01), quale il reato contestato al ricorrente al capo F), commesso il 10/9/2013. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla confisca della somma di euro 47.040,95 disposta nei confronti del EL, che va restituita all'avente diritto. 1.1. E', invece, inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LI, volto a censurare l'omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente in ordine al reato contestato al capo H) (omessa dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2013), in quanto tale reato è oggetto del concordato tra le parti accolto dalla Corte territoriale. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). 2. Il ricorso presentato nell'interesse di BI AR è inammissibile, mentre è fondato il ricorso presentato nell'interesse di SS IN. Va premesso che il Tribunale di Roma aveva condannato sia il IN che il AR "al risarcimento dei danni patrimoniali e non cagionati alla parte civile TIMANCO NV, in persona del 5 legale rappresentante p.t. in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica" nella misura di euro 1.510.000,00, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dichiarato estinti per prescrizione entrambi tali reati (al pari dei reati di cui ai capi C, N, U W) ma, come rilevato dai ricorrenti, già la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione. 2.1. Il ricorso presentato nell'interesse del AR è, però, inammissibile in quanto lo stesso, nel presentare richiesta di concordato della pena in ordine al solo reato di ricettazione di cui al capo R), ha espressamente rinunciato alle censure proposte "anche in ordine al risarcimento dei danni in favore di IM e in ordine al capo Br, come riferito alla pag. 38 della sentenza impugnata, senza presentare alcuna esplicita riserva in ordine al motivo di appello concernente la condanna al risarcimento danni in favore della predetta parte civile: il ricorso presentato nell'interesse del AR è, pertanto, inammissibile perché relativo a motivo rinunciato con il concordato. 2.2. Non ha presentato alcuna richiesta di concordato, invece, il IN, in relazione al quale la sentenza di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di entrambi i reati di cui ai capi A) e B) - quest'ultimo, peraltro, già dichiarato prescritto in primo grado - per i quali era stato esplicitamente condannato in primo grado al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., ha affermato il principio secondo cui il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di, Rv. 283670 - 01), ed a maggior ragione tale principio va affermato quando, come nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha disposto statuizioni civili conseguenti ad un reato riconosciuto estinto per prescrizione dalla stessa sentenza. La sentenza emessa dal Tribunale di Roma, infatti, come si è detto, condannava il IN al risarcimento dei danni "in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica", eppure la sentenza della Corte territoriale non ha in alcun modo risposto alle censure con le quali nell'atto di appello il IN, oltre a chiedere l'assoluzione dal reato di cui al capo A), aveva anche chiesto "la revoca delle statuizioni civili di condanna in favore di IM NV, in relazione ai capi A e B della sentenza", come ricordato dalla stessa Corte territoriale alla pag. 38 della sentenza impugnata: questa, pertanto, non ha chiarito se i danni per 1.510.000 euro, di cui alla pronuncia in primo grado, siano tutti a carico del predetto ricorrente e, soprattutto, se ed in qual misura siano derivanti tutti dal reato di cui al capo A) e non già dalla truffa di cui al capo B), già prescritta in primo grado ed in relazione alla quale, pertanto, alla luce dei principi dinanzi ricordati non poteva pronunciarsi alcuna condanna agli effetti civili. La sentenza pronunciata nei confronti del IN va, pertanto, annullata in relazione alle 6 disposte statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del MO è inammissibile in quanto tutti i motivi addotti, nella sostanza, prospettano "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che esula dai poteri della Corte di cassazione, sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove rispetto a quella alla quale, con un percorso argomentativo privo di vizi logici, sono giunte le sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (ex multis, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01). 3.1. Peraltro, nel contestare l'attribuzione al MO dei soprannomi ai quali si fa riferimento nelle chat con WA ed SS AZ, il ricorso non si confronta adeguatamente con gli elementi desunti anche da specifiche chat (esposti alle pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata) dai quali è stato desunto che l'account "benvenuti.carlo" veniva utilizzato alternativamente da WA DE e dal MO, al quale, pertanto, non illogicamente è stato imputato quanto emerso dalle chat valorizzate dalle sentenze di merito. Lo stesso ricorso, peraltro, riconosce che il MO ed il DE erano a conoscenza delle truffe dalle quali proveniva il materiale elettronico poi rivenduto a terzi, ma la Corte territoriale ha ben evidenziato non potersi desumere da tale circostanza un concorso, anche solo morale, anche dei predetti DE e MO all'organizzazione ed all'esecuzione delle truffe, reato presupposto del riciclaggio addebitato al ricorrente, né è consentito a questa Corte giungere a diverse valutazioni del materiale probatorio acquisito, anche con riferimento alla vendita dei proventi delle truffe tramite le società dei DE, quali la DE, peraltro risultante anche dai bonifici riscontrati dal teste Fasano. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, infatti, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01), ipotesi che non risulta in alcun modo ricorrere nel caso di specie. 3.2. Immune da censure è anche la qualificazione della condotta di cui al capo O) come riciclaggio, atteso che non solo la vendita dei proventi delle truffe avveniva tramite un sito internet, senza alcuna pubblicizzazione dei numeri seriali degli oggetti elettronici venduti, ma l'individuazione dell'illecita provenienza della merce veniva ostacolata anche dalle modalità delle vendite, non già di singoli pezzi, bensì di intere grandi quantità di materiale elettronico, effettuata con l'interposizione di società come la DE, apparente venditrice, in favore di società che avevano già rapporti con i ricorrenti, come emerso dalle chat tra il LI, il MO ed 7 il DE. 3.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche al MO è stato fondato sula gravità del fatto, in considerazione del "valore cospicuo" della merce rivenduta: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). 4. I ricorsi proposti da WA ed SS DE, infine, sono inammissibili, in quanto fondati su una non corretta interpretazione della sentenza impugnata, laddove questa, accogliendo il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha espressamente ritenuto "accoglibile anche la riduzione della confisca oggetto del concordato proposto, dato che il profitto del riciclaggio da parte dei DE non corrisponde al profitto delle vendite del LI, ma solo a quello dei DE stessi, ossia alla somma di euro 390.000..." (pag. 29 della sentenza impugnata). Appare, pertanto, evidente che, nel disporre la riduzione della confisca per equivalente "all'importo di euro 390.000,00 ciascuno", la sentenza impugnata non ha voluto disporre l'ablazione della somma di euro 780.000 (quale risultante della somma di euro 390.0000 per ciascuno degli imputati), ma ha semplicemente affermare la confiscabilità della somma di euro 390.000 (così rideterminata in riduzione) per l'intero nei confronti di ciascuno degli imputati solidalmente, così come dalla richiesta di concordato accolta dalla Corte territoriale. 5. All'inammissibilità del ricorso del MO consegue la condanna del predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Enav S.P.A., che si liquidano come in dispositivo. Vanno, invece, disattese le richieste di liquidazione delle spese avanzata dalla stessa parte civile nei confronti di TI LI, in ragione dell'accoglimento del motivo di ricorso dallo stesso proposto in relazione al capo coinvolgente gli interessi della Enav S.P.A., ed altresì nei confronti di WA DE e SS DE, non avendo questi proposto motivi di impugnazione in ordine alla loro responsabilità. 6. All'inammissibilità dei ricorsi di WA DE, SS DE, BI RO e NC MO segue anche, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 8
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI TI in relazione all'ordine di confisca della somma di euro 47.040,95 che revoca, disponendo la restituzione della stessa all'avente diritto. Visto l'art. 626 cod. proc. pen. dispone l'immediata trasmissione del dispositivo al Procuratore Generale in sede per i provvedimenti di competenza. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LI TI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN AL in relazione alle disposte statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi di DE WA, DE SS, RO BI e MO NC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, MO NC al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Enav S.P.A. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata da Enav S.P.A. nei confronti di LI TI, DE WA e DE SS. Così deciso il 15 aprile 2025 Il Consigliere ,estensore Il Presidente