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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
REGGIO FRANCO, Relatore
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Spalto Gamondio 1l 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120230005127151001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: parte ricorrente richiama le ragioni del ricorso.
Resistente/Appellato: parte resistente richiama le controdeduzioni e insiste sulla regolaritaà della notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto il sig. Ricorrente_1 si grava avverso cartella di pagamento Agenzia Entrate Riscossione prospettando plurimi vizi invalidativi di natura procedurale e sostanziale quali la mancata notificazione dell'avviso di liquidazione asserendo di non avere conosciuto pertanto la ragione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione della cartella emessa e la sua mancata allegazione agli atti successivi.
Costituivasi l'ufficio contestando le asserzioni di parte ribadendo la legittimità del proprio operato e segnatamente la rituale notificazione dell'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti per quanto concerne l'atto presupposto, lo stesso risulta ritualmente notificato agli atti per temporanea assenza del destinatario e non ritirato nella temporalità del deposito.
Di talchè l'eccezione sul punto risulta infondata così come peraltro risultano altresì infondate le ulteriori doglianze di parte ricorrente afferenti la cartella gravata da ultimo la quale esplicita del tutto chiaramente l'oggetto e le singole componenti causali che sostanziano l'importo a credito richiesto.
Del pari e da ultimo gli atti impositivi per come notificati e esplicitati risultano chiaramente atti a integrare e a sostanziare il contraddittorio non costituendo per l'effetto la mancata allegazione dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, vizio pregiudicante la validità della stessa.
Per il vero giurisprudenza e normativa sul punto esplicitano profili invalidativi solo ed unicamente nel caso di vizio dell'atto prodromico segnatamente notificatorio, mentre nella fattispecie la conseguenzialità logica e conoscitiva di tutti gli atti ha consentito e consentiva alla parte di comprendere appieno le ragioni della pretesa.
Il ricorso pertanto va respinto. Le spese e i compensi professionali conseguono alla soccombenza e sono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributare di Alessandria respinge il ricorso, condanna parte ricorrente a rifondere ad
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Alessandria (anche per Agenzia Entrate Riscossione), l'importo di
€. 1.100,00 oltre accessori di Legge quale refusione spese e compensi professionali di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
REGGIO FRANCO, Relatore
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Spalto Gamondio 1l 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120230005127151001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: parte ricorrente richiama le ragioni del ricorso.
Resistente/Appellato: parte resistente richiama le controdeduzioni e insiste sulla regolaritaà della notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto il sig. Ricorrente_1 si grava avverso cartella di pagamento Agenzia Entrate Riscossione prospettando plurimi vizi invalidativi di natura procedurale e sostanziale quali la mancata notificazione dell'avviso di liquidazione asserendo di non avere conosciuto pertanto la ragione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione della cartella emessa e la sua mancata allegazione agli atti successivi.
Costituivasi l'ufficio contestando le asserzioni di parte ribadendo la legittimità del proprio operato e segnatamente la rituale notificazione dell'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti per quanto concerne l'atto presupposto, lo stesso risulta ritualmente notificato agli atti per temporanea assenza del destinatario e non ritirato nella temporalità del deposito.
Di talchè l'eccezione sul punto risulta infondata così come peraltro risultano altresì infondate le ulteriori doglianze di parte ricorrente afferenti la cartella gravata da ultimo la quale esplicita del tutto chiaramente l'oggetto e le singole componenti causali che sostanziano l'importo a credito richiesto.
Del pari e da ultimo gli atti impositivi per come notificati e esplicitati risultano chiaramente atti a integrare e a sostanziare il contraddittorio non costituendo per l'effetto la mancata allegazione dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, vizio pregiudicante la validità della stessa.
Per il vero giurisprudenza e normativa sul punto esplicitano profili invalidativi solo ed unicamente nel caso di vizio dell'atto prodromico segnatamente notificatorio, mentre nella fattispecie la conseguenzialità logica e conoscitiva di tutti gli atti ha consentito e consentiva alla parte di comprendere appieno le ragioni della pretesa.
Il ricorso pertanto va respinto. Le spese e i compensi professionali conseguono alla soccombenza e sono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributare di Alessandria respinge il ricorso, condanna parte ricorrente a rifondere ad
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Alessandria (anche per Agenzia Entrate Riscossione), l'importo di
€. 1.100,00 oltre accessori di Legge quale refusione spese e compensi professionali di giudizio.