Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Brienza, PEC brienza.daniela@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Popolo n. 6;
contro
Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Calderano, PEC calderano.daniela@certavvovatilag.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Determinazione n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea ha respinto la domanda di sanatoria paesaggistica, presentata in data 18.11.2024 e 17.12.2024 dai sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maratea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il Cons. SQ ON e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 4.12.2003 il Comune di Maratea rilasciava ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- il permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato con destinazione abitativa sui terreni foglio n. -OMISSIS-, prospicienti alla Via-OMISSIS- Maratea, in variante all’originaria concessione edilizia, rilasciata il 3.7.2001 al loro dante causa, da cui avevano acquistato l’immobile in data 11.12.2002; tale concessione edilizia era stata volturata ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- il 18.12.2002.
Con Sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di Lagonegro dichiarava illegittimo il predetto permesso di costruire del 4.12.2003.
Tale Sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Potenza con Sentenza n.-OMISSIS- che è stata dichiarata irrevocabile dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione con Sentenza n. -OMISSIS-.
In data 20.7.2011 i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- presentavano l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 “per difformità” al suddetto fabbricato.
Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Maratea, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, annullava il citato permesso di costruire del 4.12.2003.
Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- con Ric. -OMISSIS-, che è stato accolto da questo TAR con la Sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato.
Successivamente, il Responsabile del Settore Urbanistica, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, respingeva la suddetta domanda di sanatoria del 20.7.2011.
Anche questo provvedimento è stato impugnato dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- con Ric. n. -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale, il quale con Ordinanza n. -OMISSIS- accoglieva la domanda cautelare, in quanto “dal provvedimento impugnato non si evinceva un’autonoma ed approfondita istruttoria procedimentale”, ravvisando “la necessità che il Comune intimato si ridetermini sull’istanza, previo sopralluogo e misurazioni, da eseguirsi in contraddittorio”.
Nelle successive Udienze Pubbliche del 19.6.2014, dell’8.10.2014, del 28.1.2015, 10.6.2015 e del 27.1.2016 le parti hanno sempre chiesto rinvio e nell’Udienza Pubblica del 5.10.2016 hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, che ha successivamente determinato l’estinzione del ricorso per perenzione con Decreto -OMISSIS- per la mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza.
Intanto, in esecuzione della predetta Ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il Comune di Maratea aveva effettuato i sopralluoghi del 15.3.2014, del 18.3.2014, del 17.4.2014 e del 5.12.2014 (era stato nominato anche un tecnico, che redigeva la relazione tecnica, con riferimento alle dimensioni del lotto, costituito dai terreni foglio n. -OMISSIS-), in esito ai quali il Responsabile del Settore Urbanistica:
-prima con nota del 20.1.2015 specificava che il fabbricato rispettava la volumetria massima consentita e la distanza minima dal confine del lato Nord-Est e che il permesso di costruire in sanatoria era “rilasciabile solo a seguito della demolizione degli sporti”, che venivano tagliati dai ricorrenti in data 24.3.2015;
-con note del 21.1.2016 e del 22.2.2017 rilevava la necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria;
-in data 22.11.2017, comunicava ai ricorrenti un nuovo avvio di procedimento, dopo aver rilevato la carenza della capacità edificatoria, precisamente il superamento della capacità volumetrica del lotto e dell’intera Zona B2 su cui insiste;
- con Relazione del 7.6.2019 riconosceva la legittimità dell’istanza di sanatoria del 20.7.2011, finalizzata al mantenimento del fabbricato, avente la volumetria di 940,81 mc., ribadendo la necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Tale autorizzazione paesaggistica in sanatoria veniva poi rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata con Determinazione n. -OMISSIS-, facendo salva “la verifica dell’ammissibilità urbanistica dell’intervento” da parte del Comune di Maratea, attesochè la Commissione Regionale per il Paesaggio nella seduta del 4.9.2019 ed anche la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota prot. -OMISSIS- avevano espresso parere favorevole, in quanto:
1) “la realizzazione del fabbricato, in variante al permesso di costruire, era stata condotta nel rispetto della sagoma e della volumetria assentita anche paesaggisticamente come da nota prot. n. -OMISSIS- della Soprintendenza di Potenza”;
2) “per la realizzazione dell’edificio ad uso residenziale non erano stati generati né incrementi di superficie e/o di volumetrie, né era stato alterato l’aspetto esteriore dello stesso fabbricato”;
3) “le lievi difformità prospettiche, dovute ad un maggiore aggetto dei balconi, erano state risolte, demolendo le eccedenze e riportando la larghezza degli stessi a quella assentita e compatibile con il Programma di Fabbricazione del Comune di Maratea”.
Alcuni vicini con istanza del 5.12.2019 chiedevano l’annullamento della predetta Determinazione n. -OMISSIS-, richiamando le suddette Sentenze del Giudice Penale.
Con nota prot. -OMISSIS- il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata respingeva la predetta istanza di autotutela del 5.12.2019, richiamando i suddetti pareri favorevoli della Commissione Regionale per il Paesaggio nella seduta del 4.9.2019 e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Potenza.
Pertanto, i suddetti vicini impugnavano con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la predetta nota regionale prot. -OMISSIS-, poi divenuto, in seguito alla trasposizione dinanzi a questo TAR, il ricorso RG n. -OMISSIS-, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità della motivazione, in quanto la Regione Basilicata non aveva tenuto conto degli aumenti volumetrici e di superficie, rilevati dai provvedimenti del Comune di Maratea prot. n. -OMISSIS-, di annullamento del permesso di costruire del 4.12.2003, e prot. n. -OMISSIS-, di reiezione della suddetta domanda di sanatoria del 20.7.2011, la cui impugnazione con Ric. n. -OMISSIS- era stata dichiarata perenta con Decreto TAR Basilicata n. -OMISSIS-
Successivamente, con Determinazione n. -OMISSIS- il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata ha annullato la precedente autorizzazione paesaggistica in sanatoria, rilasciata con la suddetta Determinazione n. -OMISSIS- ai sensi degli artt. 21 nonies L. n. 241/1990 e 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004, “in quanto le opere abusive hanno determinato aumenti di volumi e di superfici”.
Pertanto, i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- con Ric. n. -OMISSIS- hanno impugnato la predetta Determinazione n. -OMISSIS-, deducendo:
1) la violazione dell’art. 10 L. n. 24171990, in quanto la Regione Basilicata non aveva preso in considerazione le osservazioni, presentate il 28.5.2020 dai ricorrenti dopo la comunicazione di avvio del procedimento, con le quali era stato controdedotto alle censure del suddetto ricorso straordinario del 7.2.2020, di impugnazione della predetta nota regionale prot. -OMISSIS-;
2) la violazione dei principi in materia di autotutela ex art. 21 nonies L. n. 241/1990, attesochè l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ex Determinazione n. -OMISSIS-, poi annullata su ricorso dei vicini, non era illegittima, in quanto non poteva tenersi conto della perenzione del Ric. n. -OMISSIS-, di impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Maratea aveva respinto la domanda di sanatoria del 20.7.2011, perché lo stesso Comune di Maratea con le successive nota del 20.1.2015 e Relazione del 7.6.2019 aveva riconosciuto la sussistenza del presupposto, stabilito dall’art. 36 DPR n. 380/2001, della doppia conformità urbanistica;
3) l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento e motivazione insufficiente, in quanto con la autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex Determinazione n. -OMISSIS- era stato attestato che le opere realizzate non avevano comportato l’aumento di volumi e/o superfici, mentre l’impugnata Determinazione n. -OMISSIS- era stata motivata, facendo riferimento a “aumenti di volumi e di superfici”, che però non erano stati indicati.
Poiché il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata in data 3.7.2020 aveva comunicato al Comune di Maratea l’annullamento con Determinazione n. -OMISSIS- della predetta autorizzazione paesaggistica in sanatoria, rilasciata con la suddetta Determinazione n. -OMISSIS-, (richiamando l’art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004, le Sentenze del Giudice Penale del Tribunale di Lagonegro n. -OMISSIS-, della Corte d’Appello di Potenza n.-OMISSIS- e della III Sezione Civile della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- ed anche il provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Maratea prot. n. -OMISSIS-, di annullamento del suddetto permesso di costruire del 4.12.2003, ed il citato Decreto n. -OMISSIS- con il quale questo TAR aveva dichiarato perento il suindicato Ric. n. -OMISSIS- avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di reiezione della domanda di sanatoria del 20.7.2011), il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Maratea:
1) con Determinazione n. -OMISSIS- concludeva con esito negativo l’istruttoria della domanda di sanatoria, presentata dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- il 20.7.2011, in attuazione dell’Ordinanza cautelare di questo Tribunale n. -OMISSIS- sul Ric. n. -OMISSIS- avverso il provvedimento dello stesso Responsabile del Settore Urbanistica prot. n. -OMISSIS-, di rigetto della predetta domanda di sanatoria del 20.7.2011;
2) con Determinazione n. -OMISSIS- (notificata il 21.10.2020) ingiungeva ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- la demolizione delle opere eseguite in esecuzione del permesso di costruire, rilasciato ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- il 4.12.2003, in variante all’originaria concessione edilizia, rilasciata il 3.7.2001 al dante causa dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Questi ultimi due provvedimenti del Comune di Maratea sono stati impugnati dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- con Ric. n. -OMISSIS-, che è stato accolto da questo TAR con la Sentenza n. -OMISSIS- soltanto con riferimento all’impugnazione della Determinazione di demolizione n. -OMISSIS-, attesochè con Sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, questo Tribunale aveva accolto il suindicato Ric. n. -OMISSIS- avverso il suddetto provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di annullamento del permesso di costruire del 4.12.2003, in quanto il Comune si era limitato a richiamare la suddetta Sentenza del Tribunale di Lagonegro n. -OMISSIS-, anziché compiere “una valutazione autonoma delle risultanze processuali e dei fatti materiali accertati in sede penale, pervenendo ad un’autonoma qualificazione giuridica e determinandosi conseguenzialmente” ; con tale decisione questo Tribunale aveva ritenuto che “un provvedimento amministrativo illegittimo può, nello stesso momento, assurgere a elemento costitutivo di un reato edilizio e tuttavia non essere, per ciò solo, annullabile in via di autotutela sul piano amministrativo, poiché l’esercizio di quest’ultimo potere amministrativo è soggetto a requisiti, sostanziali e temporali, propri e diversi, a meno che non sussista una diversa previsione normativa di espresso raccordo tra il processo penale ed il procedimento amministrativo (in termini, TAR Catania Sez. II Sent. n. 905 del 17.4.2019)”, facendo salvi “gli ulteriori provvedimenti che, all’esito di rinnovata attività istruttoria, l’Amministrazione comunale riterrà eventualmente di adottare”.
Con la sentenza n. -OMISSIS- è stata invece respinta l’impugnazione della Determinazione n. -OMISSIS-, di conclusione con esito negativo dell’istruttoria della domanda di sanatoria, presentata dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- il 20.7.2011, in attuazione dell’Ordinanza cautelare di questo Tribunale n. -OMISSIS- sul Ric. n. -OMISSIS- avverso il provvedimento dello stesso Responsabile del Settore Urbanistica prot. n. -OMISSIS-, di rigetto della predetta domanda di sanatoria del 20.7.2011, in quanto:
- il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata con la Determinazione n. -OMISSIS-, impugnata con il Ric. n. -OMISSIS-, aveva annullato la precedente autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex Determinazione n. -OMISSIS-, evidenziando che, poiché, in seguito alla perenzione del Ric. n. -OMISSIS-, di impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, cioè dell’originaria reiezione della domanda di sanatoria del 20.7.2011, tale provvedimento prot. n. -OMISSIS- si era consolidato, nonostante gli sviluppi successivi, scaturiti dall’Ordinanza cautelare di riesame n. -OMISSIS-, doveva ritenersi “immune da vizi” la Determinazione n. -OMISSIS-, impugnata con il Ric. n. -OMISSIS-, “nella parte in cui rileva che il provvedimento di diniego di sanatoria” prot. n. -OMISSIS- “deve ritenersi valido ed efficace, anche a prescindere da ogni ulteriore risultanza del procedimento di riesame, che risulta sostanzialmente vanificato dal venir meno della tutela cautelare per effetto dell’estinzione del rispettivo giudizio di cui al Ric. n. -OMISSIS-”.
Con memoria del 21.1.2022 i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto che il Ric. n. -OMISSIS-, di impugnazione della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata n. -OMISSIS-, di annullamento della precedente autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex Determinazione n. -OMISSIS-, fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con la suddetta Sentenza n. -OMISSIS- il TAR Basilicata aveva annullato il provvedimento del Comune di Maratea prot. n. -OMISSIS-, di annullamento del permesso di costruire del 4.12.2003, e tale caducazione aveva determinato la “reviviscenza” di tale permesso di costruire, “assistito dalle prescritte autorizzazioni paesaggistiche/ambientali (nulla osta ambientale n. -OMISSIS- e parere della Soprintendenza n. -OMISSIS-), che, pertanto, era tornato, da solo, a legittimare pienamente la realizzazione ed il mantenimento delle opere a suo tempo eseguite; escludendo, allo stato, la necessità, a tal fine, di un permesso di costruire in sanatoria”.
Pertanto, con Sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato improcedibile sia il Ric. n. -OMISSIS-, di impugnazione della Determinazione regionale n. -OMISSIS-, di annullamento della precedente Determinazione n. -OMISSIS-, sia il Ric. n. -OMISSIS-, di impugnazione da parte dei vicini della nota regionale prot. -OMISSIS-, di reiezione dell’istanza dei vicini del 5.12.2019, di annullamento della precedente Determinazione n. -OMISSIS-.
Svolte tutte queste premesse, necessarie per ricostruire la complessa vicenda, può procedersi alla disamina del presente ricorso.
I sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 18.11.2024 e 17.12.2024 hanno presentato la domanda sanatoria paesaggistica.
Tale domanda è stata respinta con Determinazione n. -OMISSIS- dal Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea richiamando:
1) la suddetta Sentenza del Tribunale Penale di Lagonegro n. -OMISSIS-, confermata dalla Corte d’Appello di Potenza con Sentenza n.-OMISSIS- e dichiarata irrevocabile dalla III Sezione della Corte di Cassazione con Sentenza n. -OMISSIS-;
2) la circostanza che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, in data 11.12.2024, aveva disposto l’ingiunzione di abbattimento delle opere ritenute abusive dal giudice penale, autorizzate con il permesso di costruire del 4.12.2003, ritenuto illegittimo;
3) il citato Decreto n. -OMISSIS- con il quale questo TAR aveva dichiarato perento il suindicato Ric. n. -OMISSIS- avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di reiezione della domanda di sanatoria del 20.7.2011;
4) la suddetta Determinazione n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata aveva annullato la precedente autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex Determinazione n. -OMISSIS-;
5) la predetta Sentenza del TAR Basilicata n. -OMISSIS- che aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso il provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica;
6) la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. n. -OMISSIS-;
7) la memoria endoprocedimentale degli istanti del 4.2.2025.
Dopo aver richiamato i predetti elementi ha ritenuto “la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 167 D.Lg.vo n. 42/2004 per il rilascio della compatibilità paesaggistica, in quanto le opere abusive hanno determinato aumenti di volumi e superfici” specificando che:
1) l’attestato, rilasciato ai sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- il 7.5.2024, faceva riferimento alle potenzialità edificatorie dei terreni foglio di mappa n. -OMISSIS-, mentre i permessi di costruire del 3.7.2001 e del 4.12.2003 si riferivano esclusivamente alle particelle nn. -OMISSIS-;
2) le maggiori opere edilizie, autorizzate con il rilascio del permesso di costruire del 4.12.2003, non potevano essere sanate sotto il profilo paesaggistico, in quanto con l’originario permesso di costruire del 3.7.2001 era stata autorizzata, anche paesaggisticamente, la costruzione di 828 mc., mentre con il successivo permesso di costruire del 4.12.2003, privo di autorizzazione paesaggistica, era stata autorizzata la costruzione della maggiore volumetria di 940,81 mc..
I sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 3.4.2025 e depositato nella stessa giornata del 3.4.2025, hanno impugnato la predetta Determinazione n. -OMISSIS-, deducendo l’eccesso di potere per difetto motivazione e di istruttoria, in quanto poteva essere realizzata, applicando il vigente indice di fabbricabilità zonale di 1,00 mq./mc., una volumetria complessiva di 979 mq., superiore a quella costruita di 940,81 mc., tenendo conto:
-della procura notarile del 22.10.1991, con la quale i proprietari del terreno foglio di mappa n.-OMISSIS-, lo avevano asservito ai terreni foglio di mappa n. -OMISSIS-, “nel senso che tutta la cubatura di cui è capace potrà essere utilizzata e sfruttata ai fini edilizi”, nominando procuratore speciale il loro dante causa;
-e della superficie complessiva di 979 mq. dei suddetti terreni, particelle nn. -OMISSIS-
Con memoria del 3.10.2025 i ricorrenti hanno anche evidenziato che fino all’inserimento con il D.L. n. 70/2011 conv. nella L. n. 106/2011 del n. 2 bis all’art. 2643 C.C. non sussisteva alcun obbligo di trascrivere i contratti di trasferimento di diritti edificatori nei Registri Immobiliari.
Si è costituito in giudizio il Comune di Maratea, il quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, per l’omessa notifica ai vicini, che avevano proposto il suddetto Ric. n. -OMISSIS-.
All’Udienza Pubblica del 5.11.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune resistente, per l’omessa notifica ai vicini che avevano proposto il suddetto Ric. n. -OMISSIS-, va rilevato che nell’impugnata Determinazione n. -OMISSIS- i vicini dei ricorrenti non sono stati espressamente indicati e quindi non possono essere qualificati come controinteressati.
Secondo la giurisprudenza consolidata l'individuazione del controinteressato avviene attraverso la contestuale presenza di un elemento formale, vale a dire che lo stesso sia nominativamente indicato o facilmente individuabile dal provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, vale a dire l'interesse alla conservazione del provvedimento impugnato atteso il pregiudizio che il soggetto subirebbe dall'annullamento giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004, può essere rilasciata solo per gli abusi edilizi “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Secondo il Comune di Maratea nel caso di specie vi sarebbe stato un incremento di volumi e superfici e, quindi, non sarebbe possibile rilasciare tale accertamento positivo di compatibilità paesaggistica ex art. 167 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004 relativamente alle opere realizzate sulla base del permesso di costruire -OMISSIS-del 4 dicembre 2003.
Per sostenere il presupposto di fatto su cui si fonda il diniego – illegittimo aumento di volumi e superfici – il tecnico comunale richiama presupposti non idonei:
- quanto alla sentenza del Tribunale Penale di Lagonegro n. -OMISSIS- che avrebbe accertato l’esistenza dell’abuso edilizio seguita dall’ingiunzione di abbattimento delle opere ritenute abusive dal giudice penale, autorizzate con il permesso di costruire del 4.12.2003 ritenuto illegittimo, è sufficiente rilevare che con sentenza n. -OMISSIS- questo TAR ha annullato l’atto di annullamento del permesso di costruire del 2003 ritenendolo illegittimo in quanto fondato sul solo accertamento compiuto in sede penale, precisando che spetta al Comune pronunciarsi sull’illegittimità del proprio provvedimento;
- per effetto di tale decisione il permesso di costruire in variante del 2003, che ha comportato l’aumento di superficie e di cubatura, ha ripreso piena efficacia, non essendovi stati ulteriori provvedimenti che ne abbiamo dichiarato l’illegittimità né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale;
- infatti, per effetto della sentenza n. -OMISSIS- le opere realizzate in base al permesso di costruire in variante del 2003, anche se hanno comportato un incremento di superficie o di cubatura, non possono ritenersi abusive;
- anche la pronuncia di improcedibilità del ricorso avverso il diniego di sanatoria è conseguente alla suddetta pronuncia che aveva fatto rivivere, in quanto ritenuto legittimo, il permesso di costruire del 2003 facendo venire meno i contestati abusi;
- infine, il ricorso avverso la determinazione n. -OMISSIS- con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere eseguite con il permesso di costruire in variante nel 2003 è stato accolto con sentenza n. -OMISSIS- richiamando la sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato;
- in aggiunta è opportuno sottolineare che, in seguito ad un’ulteriore domanda di sanatoria, il cui diniego è stato impugnato dinanzi a questo TAR, dopo il provvedimento cautelare di sospensione del diniego, il Comune ha eseguito un’istruttoria tecnica accertando che sarebbe stato sufficiente ridurre gli sporti per sanare l’asserito abuso; tale operazione è stata eseguita dai ricorrenti; è stata rilasciata pure l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria poi impugnata dai vicini;
- da quanto premesso discende che, allo stato, non sussiste alcun atto del Comune di Maratea che abbia accertato l’esistenza di illegittimi incrementi di superficie e cubatura in esecuzione in violazione del permesso di costruire rilasciato nel 2003 tanto da giustificare il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 comma 4 d.lgs. 42/2004;
- del resto anche la decisione di rigetto del ricorso avverso l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica in precedenza rilasciata (sentenza n. -OMISSIS-) si fonda su elementi di mera forma che attengono a precedenti procedimenti giurisdizionali in precedenza richiamati (intervenuta perenzione del ricorso -OMISSIS-).
Infine, occorre sottolineare che i ricorrenti hanno fornito ulteriori elementi a sostegno della sanabilità delle opere in quanto proprietari di un’ulteriore particella che consente loro di raggiungere una maggiore superficie e volumetria in conformità con le previsioni del PRG del Comune di Maratea.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso va accolto perché fondato e, per l’effetto, va annullata la Determinazione n. -OMISSIS-.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Maratea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata Determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Maratea.
Spese compensate, con la condanna del Comune di Maratea al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome dei ricorrenti e qualsiasi altra informazione idonea ad identificare gli stessi, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA NT, Presidente
SQ ON, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ ON | FA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.