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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/10/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa NA Di AU in data 26/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.910/2024R.g.
Tra
(C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.
Rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Ioppolo
OPPONENTE
E
– CP_1 Controparte_2
in p.l.r.p.t. )
[...] P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Concetta Mazzara
OPPOSTA
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 22/04/2024, depositato in data 19/04/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia
l'opposto ingiuntivo n. 69/2023 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia Sezione
Lavoro in data 27.03.2023.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del
21.01.2025 e all'udienza del 21.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di
1 note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione , nei termini di seguito precisati, di cui dispone la comunicazione alle parti .
In via preliminare si rileva che come emerge dai dati di cui al fascicolo informatico del giudizio in oggetto si rileva che la presente opposizione è spiegata avverso il decreto ingiuntivo nr.22/2024 emesso nell'ambito procedimento monitorio contrassegnato con n. R.G. 532/2024.
L'opposizione è infondata. Come osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del
1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n.
6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988 n. 3717).
L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, CP_3
n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di affidano CP_2 all' la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei CP_4 trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l' a trattenere l'importo CP_4 convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione per l' a predeterminare sui modelli CP_4 in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell provvederà alla CP_4 riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo
2 unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_ Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di abbia CP_2 trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi CAC e IM (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di
Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione)).
Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso CP_4
(art. 3 convenzione). Per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il nei modi CP_2 consentiti dall'ordinamento giuridico. L'odierna opponente non ha in alcun modo contestato di applicare i contratti collettivi e nelle denunce di manodopera presentate in forma telematica e non ha neanche contestato di aver dato l'autorizzazione all' a riscuotere i contributi CP_4 convenzionali per l'assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale stabiliti sulla base delle retribuzioni indicate nelle denunce. Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 22/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 08.03.2024,
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Controparte_5
€2695,00, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali al 15%, come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 26 ottobre 2025
Il Giudice
NA Di AU
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