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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Barbara Sgorbati e Lorella Farinotti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Marco n.
140, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel
[...] presente giudizio, dall'avv. Lorenzo Selvetti, con domicilio digitale all'indirizzo pec del suddetto difensore ( ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate, che qui si intendono integralmente ritrascritte.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 26.08.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 03.09.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1
esecutivo n. 88/2024, emesso dal Tribunale di Piacenza, sez. Lavoro, in data 19.06.2024 nel procedimento R.G. n. 335/2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 31.546,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre a spese e competenze della procedura di ingiunzione, per omesso pagamento di contributi previdenziali, interessi, maggiorazioni, sanzioni ed oneri relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, instando, in via preliminare, per la sospensione della sua efficacia esecutiva. Deduceva, a sostegno della sua pretesa,
l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
1.1) Si costituiva in giudizio Controparte_2
deducendo l'infondatezza del ricorso proposto nei suoi confronti, di
[...]
cui chiedeva il rigetto.
1.2) Con decreto del 03.09.2025, il G.I. disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, che confermava con ordinanza del 29.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024. In tale ultima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 08.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso merita un parziale accoglimento per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente deve affermarsi il termine quinquennale della prescrizione.
La Suprema Corte, invero, con orientamento ormai consolidato, ha sancito l'applicabilità delle disposizioni in tema di prescrizione di cui alla L. n. 335/1995 anche agli enti previdenziali privatizzati
(Cass., sez. lav., sent. n. 20343 del 20.09.2006 e conformi sentenza n. 5522/2203 e n. 6340/2005 riferite rispettivamente alla e alla . CP_3 CP_1
Ciò posto, si osserva che i contributi pretesi hanno ad oggetto le annualità dal 2007 al 2011.
Come ha correttamente dedotto parte ricorrente, né l'iscrizione delle somme al ruolo (Cass. civ., sez. trib., 04.05.2021, n. 11605), né l'iscrizione ipotecaria hanno, di per sé, efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale perché non si tratta di atti recettizi che contengono un'intimazione o una richiesta scritta diretta specificamente al debitore (Cass. civ., sez. trib., 06.08.2024, n.22267); quanto ai solleciti e intimazioni di pagamento, essi potrebbero assolvere allo scopo solo ove controparte dimostrasse la regolarità delle rispettive notifiche e, in particolare, in caso di atti interruttivi che si
2/4 assumono ricevuti a mezzo posta, fornisse compiuta prova documentale dell'effettivo ricevimento da parte del debitore.
Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza che, con orientamento consolidato, ha affermato che:
“In tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante” (Cass., sez.
V, ord. n. 17373 del 19.08.2020).
Ebbene, per quanto riguarda gli atti che ha sostenuto di aver notificato a CP_1 Parte_1
vi è da considerare, in primo luogo, che le comunicazioni relative alle verifiche reddituali (doc. n. 44, relativo alle somme del ruolo 2011, e doc. n. 45, relativo alle somme del ruolo 2016) non possono considerarsi atti interruttivi della prescrizione in quanto non contengono una puntuale richiesta di pagamento. In ogni caso, la prescrizione fatta valere dal ricorrente è, in primo luogo, quella maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, l'ultima delle quali (doc. n. 36 ter di parte resistente) risale al 13.05.2016.
Rispetto, poi, alla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 27.12.2018, non produce CP_1 prova dell'effettiva ricezione della stessa da parte di allegando soltanto di averne fatto Parte_1
richiesta ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ovvero istando affinché il giudice disponga ordine di esibizione nei confronti di quest'ultimo Ente. A riguardo, vi è da rilevare che l'onere della prova dei fatti interruttivi della prescrizione grava interamente sulla parte creditrice e, pertanto, la stessa è tenuta ad assolverlo producendo, sin dal primo atto difensivo, tutta la documentazione probatoria di cui intende avvalersi;
non può, quindi, considerarsi ammissibile la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. quando la parte è in grado di provvedere autonomamente al recupero della documentazione nel proprio interesse.
invero, ha fornito la prova di aver regolarmente notificato al ricorrente, in data CP_1
14.02.2019, il sollecito di cui al doc. n. 47 di parte resistente, il quale riguarda il ruolo dell'anno 2014 e reca una pretesa creditoria di € 12.138,57 (ben inferiore a quella di € 31.546,38, azionata in via monitoria).
In difetto di idonei atti interruttivi, il credito contributivo azionato da deve dichiararsi CP_1
estinto per prescrizione ad eccezione di quello portato dal sollecito di cui al doc. 47 di parte resistente,
3/4 Per l'effetto, deve revocarsi il D.I. opposto e, in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte resistente, deve disporsi la condanna di a corrispondere a la Parte_1 CP_1 minore somma di € 12.138,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 88/2024, emesso dal Tribunale di
Piacenza, sez. Lavoro, in data 19.06.2024 nel procedimento R.G. n. 335/2024;
2. condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_2 la somma di € 12.138,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
[...]
dovuto al saldo effettivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, lì 09.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Barbara Sgorbati e Lorella Farinotti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Marco n.
140, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel
[...] presente giudizio, dall'avv. Lorenzo Selvetti, con domicilio digitale all'indirizzo pec del suddetto difensore ( ; Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate, che qui si intendono integralmente ritrascritte.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 26.08.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 03.09.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1
esecutivo n. 88/2024, emesso dal Tribunale di Piacenza, sez. Lavoro, in data 19.06.2024 nel procedimento R.G. n. 335/2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 31.546,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre a spese e competenze della procedura di ingiunzione, per omesso pagamento di contributi previdenziali, interessi, maggiorazioni, sanzioni ed oneri relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, instando, in via preliminare, per la sospensione della sua efficacia esecutiva. Deduceva, a sostegno della sua pretesa,
l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
1.1) Si costituiva in giudizio Controparte_2
deducendo l'infondatezza del ricorso proposto nei suoi confronti, di
[...]
cui chiedeva il rigetto.
1.2) Con decreto del 03.09.2025, il G.I. disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, che confermava con ordinanza del 29.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024. In tale ultima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 08.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso merita un parziale accoglimento per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente deve affermarsi il termine quinquennale della prescrizione.
La Suprema Corte, invero, con orientamento ormai consolidato, ha sancito l'applicabilità delle disposizioni in tema di prescrizione di cui alla L. n. 335/1995 anche agli enti previdenziali privatizzati
(Cass., sez. lav., sent. n. 20343 del 20.09.2006 e conformi sentenza n. 5522/2203 e n. 6340/2005 riferite rispettivamente alla e alla . CP_3 CP_1
Ciò posto, si osserva che i contributi pretesi hanno ad oggetto le annualità dal 2007 al 2011.
Come ha correttamente dedotto parte ricorrente, né l'iscrizione delle somme al ruolo (Cass. civ., sez. trib., 04.05.2021, n. 11605), né l'iscrizione ipotecaria hanno, di per sé, efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale perché non si tratta di atti recettizi che contengono un'intimazione o una richiesta scritta diretta specificamente al debitore (Cass. civ., sez. trib., 06.08.2024, n.22267); quanto ai solleciti e intimazioni di pagamento, essi potrebbero assolvere allo scopo solo ove controparte dimostrasse la regolarità delle rispettive notifiche e, in particolare, in caso di atti interruttivi che si
2/4 assumono ricevuti a mezzo posta, fornisse compiuta prova documentale dell'effettivo ricevimento da parte del debitore.
Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza che, con orientamento consolidato, ha affermato che:
“In tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante” (Cass., sez.
V, ord. n. 17373 del 19.08.2020).
Ebbene, per quanto riguarda gli atti che ha sostenuto di aver notificato a CP_1 Parte_1
vi è da considerare, in primo luogo, che le comunicazioni relative alle verifiche reddituali (doc. n. 44, relativo alle somme del ruolo 2011, e doc. n. 45, relativo alle somme del ruolo 2016) non possono considerarsi atti interruttivi della prescrizione in quanto non contengono una puntuale richiesta di pagamento. In ogni caso, la prescrizione fatta valere dal ricorrente è, in primo luogo, quella maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, l'ultima delle quali (doc. n. 36 ter di parte resistente) risale al 13.05.2016.
Rispetto, poi, alla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 27.12.2018, non produce CP_1 prova dell'effettiva ricezione della stessa da parte di allegando soltanto di averne fatto Parte_1
richiesta ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ovvero istando affinché il giudice disponga ordine di esibizione nei confronti di quest'ultimo Ente. A riguardo, vi è da rilevare che l'onere della prova dei fatti interruttivi della prescrizione grava interamente sulla parte creditrice e, pertanto, la stessa è tenuta ad assolverlo producendo, sin dal primo atto difensivo, tutta la documentazione probatoria di cui intende avvalersi;
non può, quindi, considerarsi ammissibile la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. quando la parte è in grado di provvedere autonomamente al recupero della documentazione nel proprio interesse.
invero, ha fornito la prova di aver regolarmente notificato al ricorrente, in data CP_1
14.02.2019, il sollecito di cui al doc. n. 47 di parte resistente, il quale riguarda il ruolo dell'anno 2014 e reca una pretesa creditoria di € 12.138,57 (ben inferiore a quella di € 31.546,38, azionata in via monitoria).
In difetto di idonei atti interruttivi, il credito contributivo azionato da deve dichiararsi CP_1
estinto per prescrizione ad eccezione di quello portato dal sollecito di cui al doc. 47 di parte resistente,
3/4 Per l'effetto, deve revocarsi il D.I. opposto e, in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte resistente, deve disporsi la condanna di a corrispondere a la Parte_1 CP_1 minore somma di € 12.138,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 88/2024, emesso dal Tribunale di
Piacenza, sez. Lavoro, in data 19.06.2024 nel procedimento R.G. n. 335/2024;
2. condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_2 la somma di € 12.138,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
[...]
dovuto al saldo effettivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, lì 09.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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