Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di condanna del rappresentante sostanziale o del curatore della parte alle spese, a differenza di quanto previsto dall'art. 96 cod. proc. civ. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, la quale va esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale)o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere - dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 cod. proc. civ.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6866 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6866 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 9739/2016 r.g. proposto da: P.R., in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.R.L., con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Luigi Manzi, e dall'Avvocato Prof. Cesare Glendi, con i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER EN, difensore di se stesso ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8/6, presso lo studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, difeso dall'avvocato EN ER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, Filiale di Avellino, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Dr. Domenico Bocchetti e Antonio Meoli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso la sede del Banco - Ufficio Contenzioso, difeso dall'avvocato NERI FRANCESCO PAPA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
SHERWOOD PRODUCERS AND EXPORTERS LIMITE, CONCERIA VIGNOLA NOBILE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 93/98 della Pretura di AVELLINO SEZ DIST MONTORO SUPERIORE, depositata il 06/11/98 (R.G. 5001/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'esecuzione iniziata dalla ER Producers and Exporters Limited, in persona del procuratore speciale CO NA, nei confronti della conceria OL Nobile, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 16.9.1996, assegnò al creditore procedente il credito del debitore verso il Banco di Napoli s.p.a., che aveva effettuato la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.. Avverso l'ordinanza il Banco di Napoli propose opposizione, lamentando la non corrispondenza tra la propria dichiarazione ed il provvedimento di assegnazione e domandandone dunque la revoca o la modifica.
La società ER resistette sostenendo che l'opposizione era connotata da fini meramente dilatori. Nel giudizio intervenne il OL.
Con sentenza del 6.11.1998 l'adito pretore di Avellino, sezione distaccata di Montoro Superiore, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'intervenuta composizione transattiva dei rapporti tra la ER ed il OL, ha revocato l'ordinanza di assegnazione, ha compensato le spese tra creditore e debitore ed ha condannato CO NA, in proprio, a rimborsare al Banco di Napoli i due terzi delle spese processuali, compensandole per il resto.
Ha ritenuto in particolare il pretore:
a) che l'avvenuta definizione dei rapporti tra le parti risultava dall'accordo intervenuto in data 11.6.1997, il quale concerneva anche il credito pignorato presso il Banco di Napoli, secondo quanto constava dalla dichiarazione della ER (J.B. Tucker) del 5.8.98;
b) che sussisteva soccombenza virtuale della ER in quanto l'ordinanza di assegnazione appariva quantomeno lacunosa ed imprecisa per non aver chiarito che i titoli di Stato non ancora scaduti erano assegnati al loro valore nominale e che, per le somme in valuta estera, doveva aversi riguardo al controvalore ai cambi fissati presso la borsa di Milano a chiusura delle contrattazioni del giorno feriale precedente quello dell'effettivo pagamento;
c) che il procuratore speciale, non presentatosi neppure per offrire i chiarimenti richiesti dal giudicante, aveva ostinatamente negato che la composizione transattiva concernesse anche il credito di cui alla procedura esecutiva in corso, così determinando un ritardo di oltre un anno nella definizione della controversia, temerariamente proseguita;
d) che tale comportamento era contrario ai doveri di cui all'art. 88 c.p.c. e giustificava dunque la condanna del rappresentante, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., al pagamento dei due terzi delle spese processuali sostenute dal Banco di Napoli.
Contro detta sentenza ricorre per cassazione CO NA affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Banco di Napoli.
L'intimata ER Producers and Exporters Limited non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 88, 112 e 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione - il ricorrente prospetta l'assenza dei presupposti per la condanna del rappresentante alle spese processuali e la violazione dei principi della domanda e della disponibilità delle prove. Sostiene che il caso di specie, connotato dal conferimento di una procura speciale al fine di consentire la difesa processuale del debitore in Italia, è estraneo al campo di applicazione dell'art. 94 c.p.c.; disposizione che, inoltre, per quanto concerne le persone giuridiche, si applica solo alle persone fisiche che le rappresentino in virtù di un rapporto di immedesimazione organica:
dunque ai soli rappresentanti legali e non anche ad un procuratore speciale, qual era il ricorrente.
Sotto altro profilo, il ricorrente nega che il non aver affermato il vero possa costituire violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., sicché, quand'anche le affermazioni contenute nella propria missiva (prodotta all'udienza del 7.4.1998) fossero state inveridiche, non per questo egli avrebbe potuto essere condannato, in proprio, al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 94 c.p.c.. Ancora, sotto altro aspetto, era stato violato sia il principio secondo il quale il giudice deve decidere in base alle prove offerte (art. 115 c.p.c.) sia quello di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), sia quello di ragionevolezza, laddove non si era considerato:
a) che mancava ogni prova di istruzioni della ER, alla data del 7.4.1998, difformi da quanto dichiarato dal procuratore avv. Bonavena, che le aveva anzi inutilmente chieste alla propria rappresentata con ben quattro missive spedite tra il 29.10.97 ed il 2.4.1998 e rimaste senza risposta;
b) che nessuno aveva chiesto la condanna del NA alle spese;
c) che lo scritto della ER dell'agosto 1998, prodotto dal debitore OL il 3.11.1998 ed attestante l'intervenuto accordo tra le parti, non escludeva affatto che il procuratore avesse seguito le istruzioni della propria rappresentata alla data del 7.4.1998;
d) che egli non si era affatto rifiutato di comparire, come erroneamente ritenuto dal pretore, giacché era stata disposta la comparizione del rappresentante, e non anche del procuratore, della ER.
2. Col secondo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 156 e ss. c.p.c., 1278 c.c., insussistenza di nullità dell'ordinanza di assegnazione somma del 18.9.1997, inosservanza delle regole di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, vizio di motivazione".
Afferma il ricorrente che la sentenza gravata aveva incoerentemente ritenuto, per un verso, che l'ordinanza di assegnazione del credito era nulla perché non corrispondente alla dichiarazione del terzo, e, per altro verso, che essa era lacunosa e contraddittoria per aver provveduto all'assegnazione del credito (fino alla concorrenza di L. 172.308.124) senza specificare che i CCT non ancora scaduti erano assegnati al loro valore nominale e che, per le somme in valuta estera, doveva tenersi conto del controvalore al cambio fissato in borsa a chiusura delle contrattazioni del giorno feriale precedente quello del pagamento.
In realtà - sostiene - nessuna nullità era configurabile, mentre ogni ulteriore determinazione appariva superflua alla luce del disposto di cui all'art. 1278 c.c. ed in considerazione della circostanza che non una somma, era stata assegnata, ma un credito fino alla concorrenza di una somma, sicché competeva al terzo pignorato corrispondere quanto dovuto nel modo più semplice e conveniente.
3. Il secondo motivo, il cui esame è logicamente preliminare, è infondato.
Al di là della qualificazione del vizio che inficiava l'ordinanza di assegnazione, il pretore ha ritenuto che il provvedimento fosse lacunoso, ponendo anche in rilievo come la stessa ER avesse aderito in comparsa di risposta, pur se in via subordinata, alla richiesta di "parziale modifica (rectius integrazione)" dell'ordinanza opposta. Ha anche chiarito che il provvedimento di assegnazione non aveva considerato, tra l'altro, che i C.C.T. assegnati non erano esigibili in quanto scadenti in data 1.1.1999, sicché sarebbe stato necessario specificare che gli stessi venivano assegnati per il loro valore nominale al momento della cessione. Sul punto la contestazione del ricorrente è del tutto generica, mentre i rilievi afferenti" alla disciplina dettata dall'art. 1278 c.c. evidentemente concernono i depositi in valuta estera e non anche i "CCT 1.1.94-99 nom.li 109.000.000 non esigibili", secondo quanto dichiarato dal terzo banco di Napoli. Il quale si era doluto non già dell'assegnazione dei crediti, ma che il giudice dell'esecuzione avesse disposto "il pagamento" alla ER, da parte del Banco di Napoli, delle somme dovute alla conceria OL, senza rispettare la scadenza dell'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato e senza considerare che i Certificati di Credito del Tesoro, se immessi sul mercato, hanno il controvalore proprio del giorno della negoziazione, sicché non si sarebbe potuto superare l'importo risultante dalla sommatoria dei titoli, mentre la ER, con l'intimazione del 30.12.1996, aveva intimato il pagamento della somma di L. 190.234.199. Insomma, con l'ordine e con l'intimazione di pagamento si era presupposta una liquidità insussistente (e non dichiarata dal terzo), senza stabilire come, ordinandosi il pagamento di una somma, essa dovesse essere conseguita.
Il pretore, sulla scorta di dati di fatto assolutamente inequivoci, ha non incoerentemente ritenuto che così fosse e che, dunque, ravvisata la soccombenza virtuale della ER, al Banco di Napoli dovessero essere rimborsate (per due terzi) le spese processuali sostenute per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi conclusosi con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Infondato è anche il primo motivo del ricorso.
L'avv. NA, come risulta dalla comparsa di risposta, si era costituito quale procuratore della ER avvalendosi dei conferitigli poteri di rappresentanza anche sostanziale ed esclusivamente demandando all'avv. Alfredo Grammatico di Avellino la rappresentanza processuale e la difesa tecnica nel giudizio. Egli era dunque rappresentante sostanziale della ER, con la conseguenza che si rivelano del tutto prive di pregio le doglianze relative, per un verso, alla non riferibilità alla sua persona dell'invito (cui non aveva ottemperato) del giudicante a comparire per offrire chiarimenti e, per altro verso, alla sua estraneità all'ambito applicativo dell'art. 94 c.p.c., che concerne in generale tutti coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e non soltanto - come erroneamente assume il ricorrente - i rappresentanti delle persone giuridiche a questi legate da rapporto di immedesimazione organica, ai quali, anzi, la norma è stata estensivamente riferita.
Va poi rilevato che l'art. 94 c.p.c., a differenza di quanto previsto per la condanna della parte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che va esplicitamente domandata, contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere- dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.. Anche per tale aspetto la doglianza è quindi infondata.
4.1. Infondati sono anche gli ulteriori profili di censura. Premesso che il problema non è quello di stabilire se la parte violi il dovere di lealtà e probità processuale tutte le volte (e per il solo fatto) che non dichiari il vero, nella specie il giudice ha ravvisato violazione dei doveri di lealtà e probità processuale imposti dall'art. 88 c.p.c. in relazione ad affermazioni inveridiche del rappresentante in ordine alla (negata ma già) intervenuta composizione transattiva della lite da parte del rappresentato, cui era conseguita l'inutile protrazione del giudizio per oltre un anno. Il caso, peraltro emblematico, non si presta al alcun sindacato sotto il profilo della violazione di legge, in quanto il giudizio sulla sussistenza della slealtà processuale è demandato al giudice del processo e risulta nella specie sorretto da adeguata motivazione.
Su tale ultimo punto va in particolare osservato che impropriamente il ricorrente adduce (per la prima volta, inammissibilmente, in questa sede) la non imputabilità al rappresentante del difetto di sollecitate comunicazioni da parte del rappresentato, giacché la condanna del rappresentante ex art. 94 c.p.c. non ha fatto seguito a dichiarazioni di tale contenuto, ma alla drastica ed inveridica affermazione che all'accordo medio tempore raggiunto dalle parti era estraneo il credito per il quale la ER aveva agito in executivis.
Nè è sostenibile che l'affermazione (obiettivamente erronea) di un fatto concettualmente equivalga all'affermazione di non conoscenza dello stesso da parte del rappresentante, cui non è stata imputata la mai dichiarata ignoranza dell'ambito dell'accordo, ma la sicura affermazione che esso non concerneva il credito che veniva in considerazione. Affermazione che, sul piano logico, evidentemente presupponeva la conoscenza del contenuto e dell'ambito dell'accordo e non l'ignoranza dello stesso, solo in questa sede protestata;
e mai rappresentata, invece, al giudice del merito, che inutilmente aveva anche domandato chiarimenti sul punto.
5. Si ravvisano giusti motivi equitativi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003