Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14773
CASS
Sentenza 3 ottobre 2003

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Poiché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice di merito, pronunciando oltre i limiti delle domande delle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce o nega un bene della vita diverso rispetto a quello domandato, è inammissibile per difetto di interesse la censura all'interno della quale non si chiarisce qual è il bene della vita sul quale sia intervenuta la pronuncia non richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14773
    Data del deposito : 3 ottobre 2003

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