Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
Poiché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice di merito, pronunciando oltre i limiti delle domande delle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce o nega un bene della vita diverso rispetto a quello domandato, è inammissibile per difetto di interesse la censura all'interno della quale non si chiarisce qual è il bene della vita sul quale sia intervenuta la pronuncia non richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14773 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ITALKALI ITAL SALI ALCALINI SPA, con sede in Palermo, in persona del suo Presidente Avv. Francesco Morgante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati SALVINO MONDELLO, giusta procura speciale per OT IA DA RE di Palermo del 20/05/02 rep. n. 19986;
- ricorrente -
contro
ISPEA IND SALI POTASSICI & AFFINI SPA, ENTE MINERARIO SICILIANO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/2721 proposto da:
ISPEA INDUSTRIA SALI POTASSICI & AFFINI SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Palermo in persona del suo liquidatore pro tempore Dott. Carlo Brandaleone, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, difesa dall'avvocato LUIGI SCIARRINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ITALKALI ITAL SALI ALCALINI SPA, con sede in Palermo, in persona del suo Presidente Avv. Francesco Morgante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati SALVINO MONDELLO, giusta procura speciale per OT IA DA RE di Palermo del 20/05/02 rep. n. 19986;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQ;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 01/02/2723 proposto da:
E.M.S. ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore Prof. Avv. Rosalba Alessi, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, difeso dall'avvocato LUIGI SCIARRINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ITALKALI ITAL SALI ALCALINI SPA, con sede in Palermo, in persona del suo Presidente Avv. Francesco Morgante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati SALVINO MONDELLO, giusta procura speciale per OT IA DA RE di Palermo del 20/05/02 rep. n. 19986;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
ISPEA IND SASLI POTASSICI & AFFINI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1043/00 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione 3^ Civile, emessa il 27/10/00 e depositata il 04/12/00 (R.G. 693/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Antonio BRIGUGLIO;
udito l'Avvocato Luigi SCIARRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali.
ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La spa IS (Industria sali potassici ed affini), controllata dall'Ente minerario siciliano (di seguito, E.M.S.), nel 1980 concesse in locazione alla società italiana sali alcalini (di seguito, LK) i suoi complessi aziendali in località AS e MP - RM di Agrigento per lo sfruttamento delle miniere di sali potassici esistenti in quei territori. Le numerose controversie che erano sorte sull'esecuzione della convenzione e degli accordi collegati, condussero l'E.M.S. e la LK alla stipulazione di una transazione in data 12 giugno 1991, con la quale, per la parte che ancora interessa, le parti assunsero le seguenti obbligazioni:
- l'E.M.S. si obbligò a pagare alla LK la somma di lire 95 miliardi, a saldo delle pretese fatte valere in un precedente giudizio arbitrale, e s'impegnò a riattivare la produzione dei sali potassici, riconoscendo alla LK gli oneri della riattivazione, determinati forfetariamente in lire 29 miliardi, oltre al pagamento di altri 95 miliardi di lire a saldo. In conseguenza di questi accordi, l'E.M.S. era esonerata da ogni obbligo per il futuro esercizio dell'attività produttiva, che l'LK avrebbe svolto in regime di mercato e senza concorso si spese da parte dell'E.M.S.;
- l'LK, a sua volta, si assunse il rischio delle maggiori spese eventualmente occorrenti e l'obbligazione di chiedere all'amministrazione regionale quanto occorreva per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni;
s'impegnò anche a pagare, mediante compensazione con l'E.M.S., alla IS la somma 9, 927 miliardi di lire per il trasferimento in suo favore degli impianti di AS e RM MP.
La IS deliberò, a sua volta, il trasferimento degli impianti. Poiché non tutti gli accordi transattivi erano stati eseguiti, con scrittura privata del 12 febbraio 1993, la LK e l'E.M.S. determinarono in oltre lire 68 miliardi la somma ancora dovuta dall'Ente alla LK, detratto il prezzo degli impianti industriali, già determinato in 9.927 miliardi di lire. La somma fu pagata il successivo 23 dicembre.
2. La società LK, con atto di citazione del 4 maggio 1994, ha convenuto in giudizio l'E.M.S. e la società IS davanti al tribunale di Palermo ed ha chiesto: a) di dichiarare che l'impegno di trasferire gli impianti di AS e RM MP non poteva avere esecuzione per circostanze indipendenti dalla sua volontà; b) di dichiarare privo di effetti il patto di trasferimento degli impianti;
c) di dare atto che l'IS versava in mora accipiendi nella consegna degli impianti;
d) di condannare in solido i convenuti a subentrare nei rapporti inerenti la gestione degli impianti medesimi.
I convenuti si sono costituiti nel giudizio ed hanno resistito alle domande. In particolare, l'IS ha chiesto, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato che il trasferimento degli impianti, alla LK era già avvenuto. L'E.M.S. ha eccepito di non essere passivamente legittimato, perché la controversia riguardava solo la gestione degli impianti e gli effetti del patto di trasferimento. Le domande sono state rigettate dal tribunale e la decisione è stata impugnata da tutte le parti.
3. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 dicembre 2000, ha confermato la decisione del tribunale.
La motivazione della decisione, per quanto è ancora rilevante, si fonda sulle seguenti proposizioni.
L'E.M.S. era titolare di uno dei rapporti sostanziali dedotti in giudizio: ciò escludeva la fondatezza dell'eccezione di carenza della legittimazione passiva dell'Ente.
L'accordo del 12 febbraio 1993 non aveva comportato la risoluzione della transazione del 12 giugno 1991, per le seguenti considerazioni:
- con la scrittura privata del 1993 le parti avevano affermato "il comune intendimento di attuarla la transazione del 1991: n.d.r. come condizione per la ripresa della attività produttiva della società, per lo sviluppo della stessa e per la difesa unitaria, ovunque occorra, dei legittimi interessi dell'impresa";
- con la transazione le parti avevano inteso stipulare due accordi distinti. Con il primo, contenuto nell'art. 1 del contratto, l'E.M.S. si era assunto l'onere, determinato forfetariamente in lire 29 miliardi, di riattivare la produzione di sali potassici lasciando all'LK il rischio dell'eventuale maggior costo dei lavori e delle perdite di esercizio sino al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'attività produttiva. Con il secondo, contenuto nell'art. 2 della stessa transazione, l'E.M.S. aveva riconosciuto alla LK il credito complessivo 95 miliardi di lire;
- la pattuizione contenuta nella transazione del 1991, della quale era stata chiesta la risoluzione, si riferiva all'impegno della LK di pagare alla IS la somma 9.927 miliardi di lire ed era strumentale rispetto a quella riguardante l'impegno dell'E.M.S. di assumere a proprio carico gli oneri di riattivazione della produzione di sali potassici nel presupposto della riattivazione della loro produzione;
- per questa ragione l'LK non poteva pretendere la risoluzione della transazione del 1991, senza avere chiesto anche la risoluzione della pattuizione connessa concernente la produzione di sali potassici;
- nella transazione del 1991 si faceva riferimento alla cessazione dell'affitto degli impianti di AS e RM e, poiché l'IS, pur essendo rimasta estranea all'accordo, aveva prestato il suo consenso alla pattuizione concernente la cessazione del contratto di affitto degli impianti, questo era cessato per mutuo consenso. La Corte palermitana ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'IS, concernente l'accertamento degli effetti traslativi dei contratti di compravendita delle aziende di AS e RM, perché si trattava di contratti con effetti obbligatori, ai quali la Società aveva prestato adesione con delibera assembleare del 29 giugno 1992, comunicata il 19 settembre 1991.
4. La società LK ha proposto ricorso per cassazione. Resistono con separati controricorso la società IS e l'E.M.S. in liquidazione, che hanno proposto anche ricorsi incidentali. Tutte le parti hanno depositato anche memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quelli incidentali debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché proposti contro la stessa sentenza.
2. La motivazione di questa decisione risulterà più semplice, se è esaminato prima il ricorso incidentale dell'E.M.S., nella parte in cui l'Ente censura la decisione impugnata relativamente al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. La censura è infondata, come quella che non resiste all'accertamento di fatto, non rinnovabile in questa sede perché sufficientemente motivato, che nel giudizio di merito contro l'Ente erano proposte domande di merito.
3. Con il primo motivo del ricorso principale la LK si riferisce alla pronuncia con la quale la sentenza impugnata ha negato che l'accordo del 12 febbraio 1993 avesse determinato la risoluzione della transazione del 12 giugno 1991.
Il motivo non è fondato.
3.1. La ricorrente sostiene che la decisione negativa della risoluzione della transazione del 1991 non era stata chiesta ne' al tribunale, ne' alla Corte di appello, sicché, pronunciandosi sul punto, la sentenza è incorsa nel vizio di ultra petizione. La domanda di riforma è giustificata con il pericolo che la decisione "possa essere strumentalmente utilizzata fuori del giudizio". Nella sentenza impugnata si legge che, per dare una risposta ai motivi (primo e secondo) dell'appello proposto dalla LK, riguardanti le responsabilità della non completa attuazione degli obblighi assunti dalle parti con la transazione del 1991, era necessario esaminare prima i motivi (terzo e quarto) con i quali la stessa LK aveva censurato la decisione con la quale il primo giudice aveva escluso la risoluzione della transazione del 1991 e non aveva considerato come inscindibili gli accordi in essa presi dalla parti.
3.2. La violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ricorre, tra l'altro, quando il giudice del merito, pronunciando oltre i limiti delle domande delle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce o nega un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Il giudice, nondimeno, è libero di fondare la pronuncia su considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate o di dare una diversa interpretazione della domanda stessa.
3.3. Nella fattispecie non è necessario esaminare le eccezioni dei controricorrenti, che hanno sostenuto che nel giudizio di merito la Società LK aveva proposto una domanda di risoluzione della transazione del 1991, o esaminare direttamente gli atti processuali, come questa Corte ha il potere di fare quando è dedotto un vizio "in procedendo" (Cass. 5 ottobre 2002, n. 1403, tra le tante). E1 sufficiente rilevare che la ricorrente non ha interesse a proporre la censura, perché non ha chiarito quale sia il bene della vita sul quale vi è stata una pronuncia non richiesta e, in definitiva, quali siano le strumentalizzazioni alle quali si potrebbe prestare la dichiarazione della Corte di appello, che la transazione non si era risolta, al di fuori della conseguenza che gli accordi in essa contenuti erano validi, come è indicato dalla sentenza impugnata e come sarà spiegato esaminando gli altri motivi del ricorso. La censura contenuta nel primo motivo, in realtà, si pone come critica surrettizia della transazione del 1991 e l'interpretazione di questa non può essere criticata attraverso la denuncia della violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il punto della decisione, oggetto di censura, come si ricava dall'articolazione della motivazione della sentenza impugnata, è frutto di una diversa interpretazione della domanda e la critica si risolve nella prospettazione di una quaestio iuris, concernente la necessità, dichiarata dalla Corte di appello, di individuare i presupposti di validità degli accordi contenuti nella scrittura del 1993, di cui si dirà in seguito. Non vi è chi non vede, infatti, che, se la transazione del 1991 fosse risultata nulla, l'accertamento avrebbe reso inutile l'esame delle eccezioni, formulate dalle parti in causa, di (in)validità dei patti in essa contenuti e la valutazione degli effetti della successiva scrittura privata del 1993.
4. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale si riferiscono nuovamente alla dichiarazione di validità della transazione del 1991.
Le corrispondenti censure, pertanto, debbono essere esaminate in un unico contesto.
4.1. La LK sostiene che aveva dichiarato espressamente all'E.M.S. l'avvenuta risoluzione della transazione per l'inadempimento dell'Ente nel pagamento delle somme in essa indicate e che non era corretto ritenere ancora efficace la transazione per solo fatto che le parti, nella scrittura del febbraio 1993, avevano dichiarato l'intento di darvi esecuzione, sia perché l'affermazione era in contrasto con le disposizioni sull'interpretazione dei contratti, sia perché il risultato di quell'interpretazione era in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 1456 cod. civ.. Nella tesi della ricorrente, quello del 1993 era un nuovo accordo, come si poteva ricavare dalla rideterminazione delle somme dovute e del termine di pagamento di queste (secondo motivo di violazione degli artt. 1362 e segg. e 1456 cod. civ. e difetto di motivazione). La Società muove critiche anche alla ricostruzione della transazione come contenente due accordi distinti, rispetto ai quali era strumentale anche quello della LK di assumersi l'obbligo di riattivare la produzione dei sali potassici e non tre accordi come da essa sostenuto. Secondo l'LK la sentenza impugnata è incorsa nei seguenti errori: a) contraddizione tra dispositivo e motivazione della decisione, perché il primo si limita a rigettare l'appello, mentre la seconda sembra dichiarare inammissibile la domanda di risoluzione della transazione;
b) errato rigetto della domanda di risoluzione della transazione, considerata come contratto unico, in contrasto con la circostanza di fatto che una delle parti era inadempiente rispetto ad una delle obbligazioni in esso contenute;
c) avere ritenuto che nella transazione fossero contenuti due accordi e non tre, dichiarando erroneamente che nell'atto non era stata richiamata, per mero errore materiale, la clausola relativa al pagamento da parte dell'E.M.S. dell'importo di 29 miliardi di lire per la riattivazione della produzione di sali potassici, ed affermando, senza motivazione, la strumentante dell'acquisto dei complessi aziendali di AS e RM rispetto all'impegno di proseguire lo sfruttamento delle miniere di sali potassici (terzo motivo di omessa pronuncia della risoluzione dell'intero contratto, violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e difetto di motivazione).
4.2. Il primo ed il secondo motivo dei ricorsi incidentali della IS e dell'E.M.S. sono connessi al problema del rigetto della domanda riconvenzionale riguardante gli effetti traslativi dei contratti di compravendita delle aziende di AS e RM.
La Corte di appello, sul punto, ha ritenuto che nella transazione era stato stipulato un patto di trasferimento con effetti solo obbligatori tra la LK e l'E.M.S., perché l'obbligazione di quest'ultimo era solo quella del fatto altrui (fare trasferire la proprietà dei complessi industriali dalla IS alla LK).
4.3. Tutti i motivi non sono fondati per quanto riguarda la LK e la IS.
L'interpretazione dei patti, operata dalla Corte di appello, non è sindacabile, perché congruamente motivata.
La conclusione si riferisce specificamente a tutte le censure prima indicate.
Con riferimento specifico alla dichiarazione che dalla transazione scaturivano solo effetti obbligatori in merito al trasferimento degli impianti si deve precisare che solo in questa sede la IS deduce l'argomento di avere sostenuto che gli effetti reali si erano prodotti con la sua successiva adesione alla transazione. I motivi contenuti nel ricorso incidentale dell'E.M.S. non possono essere presi in considerazione, perché si riferiscono ad argomenti nuovi in questa sede.
5. Il quinto motivo del ricorso si riferisce al punto della decisione in cui è stato ritenuto che la transazione del 1991 aveva determinato anche la cessazione, per mutuo consenso, del contratto di affitto degli impianti industriali.
La LK sostiene che l'affermazione non è riprodotta nel dispositivo della decisione, nel quale è solo confermata la decisione del tribunale, che, invece, aveva ritenuto efficace il contratto di affitto.
Il motivo è infondato in base al principio che la lettura della sentenza deve essere fatta unitariamente, integrando le lacune del dispositivo con la motivazione.
6. I ricorsi pertanto sono rigettati.
Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2003