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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2976/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2976/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Cristina Bolognini;
contro nata il [...] a [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Pierdicca.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi celebrato in data 01.10.2000, nel Comune di
ON, AZ UR e iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
ON, Atto di Matrimonio Anno 2000 Parte 2 Serie A n. 283, mandando all'Ufficiale dello
Stato Civile per l'annotazione nei Pubblici Registri, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui gli stessi rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di mantenimento e dichiarano di aver definito separatamente tra loro ogni rapporto — patrimoniale e non — e che, pertanto, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra. 2. La casa coniugale di DA (AN), Via Dominici Madre E. n. 23, di proprietà del
Sig. , rimarrà in godimento esclusivo del Sig. ; Pt_1 Parte_1
3. La Sig.ra trasferirà definitivamente la propria residenza da Castefidardo Controparte_1
(AN), Via Dominici Madre E. n. 23, altrove liberando l'abitazione in cui è domiciliata attualmente con i suoceri Sig.ra e Sig. , in ON (AN), Via Parte_2 CP_2
Lamaticci n. 54, entro il termine ultimo del 31.03.2026;
4. La Sig.ra s'impegna a prelevare il mobilio costituito dalla cucina, camera Controparte_1 matrimoniale (letto, armadio, comodini e comò), nonché vetrinetta e tavolino basso da salotto, prelevandolo nello stato in cui si trovano, dalla residenza di DA (AN), Via
Dominici Madre E. n. 23, il giorno 16.03.2026;
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra , entro il 13.11.2025, data Parte_1 Controparte_1 dell'udienza, la somma di €.6.500,00 quale contributo "una tantum' per affrontare le spese di trasloco e sottoscrizione di contratto di locazione;
6. Dichiarare non dovuto l'assegno posto a carico del Sig. quale contributo Parte_1 al mantenimento del figlio in quanto economicamente autosufficiente. Per_1
Spese legali compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Parte_1
ON il 01/10/2000.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 8.10.2025 e all'esito della successiva udienza del 13.11.2025 hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 9.5.2018 il Tribunale di ON ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'8.5.2018. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad ON il
01/10/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ON al n. 283, parte
2, serie A dell'anno 2020.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
d ON il 01/10/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di ON al n. 283, parte 2, serie A dell'anno 2020; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2976/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Cristina Bolognini;
contro nata il [...] a [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Pierdicca.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi celebrato in data 01.10.2000, nel Comune di
ON, AZ UR e iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
ON, Atto di Matrimonio Anno 2000 Parte 2 Serie A n. 283, mandando all'Ufficiale dello
Stato Civile per l'annotazione nei Pubblici Registri, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui gli stessi rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di mantenimento e dichiarano di aver definito separatamente tra loro ogni rapporto — patrimoniale e non — e che, pertanto, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra. 2. La casa coniugale di DA (AN), Via Dominici Madre E. n. 23, di proprietà del
Sig. , rimarrà in godimento esclusivo del Sig. ; Pt_1 Parte_1
3. La Sig.ra trasferirà definitivamente la propria residenza da Castefidardo Controparte_1
(AN), Via Dominici Madre E. n. 23, altrove liberando l'abitazione in cui è domiciliata attualmente con i suoceri Sig.ra e Sig. , in ON (AN), Via Parte_2 CP_2
Lamaticci n. 54, entro il termine ultimo del 31.03.2026;
4. La Sig.ra s'impegna a prelevare il mobilio costituito dalla cucina, camera Controparte_1 matrimoniale (letto, armadio, comodini e comò), nonché vetrinetta e tavolino basso da salotto, prelevandolo nello stato in cui si trovano, dalla residenza di DA (AN), Via
Dominici Madre E. n. 23, il giorno 16.03.2026;
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra , entro il 13.11.2025, data Parte_1 Controparte_1 dell'udienza, la somma di €.6.500,00 quale contributo "una tantum' per affrontare le spese di trasloco e sottoscrizione di contratto di locazione;
6. Dichiarare non dovuto l'assegno posto a carico del Sig. quale contributo Parte_1 al mantenimento del figlio in quanto economicamente autosufficiente. Per_1
Spese legali compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Parte_1
ON il 01/10/2000.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 8.10.2025 e all'esito della successiva udienza del 13.11.2025 hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 9.5.2018 il Tribunale di ON ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'8.5.2018. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad ON il
01/10/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ON al n. 283, parte
2, serie A dell'anno 2020.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
d ON il 01/10/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di ON al n. 283, parte 2, serie A dell'anno 2020; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi