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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7644/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Anche In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Anche In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - P.zza Municipio 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 1701 2024 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1701 2024 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1701 2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec in data 20.5.2024,
Ricorrente_1 e Ricorrente_1, in qualità di eredi di Nominativo_1 impugnavano il sollecito di pagamento n.1701/2024 con Prot. n. 6551 del 30/07/2024, notificato in data 4.10.2024, con il quale il Comune di Acquappesa richiedeva loro il pagamento della Tari relativa agli anni 2020, 2021 e 2022. Deducevano i ricorrenti che del tutto sproporzionata era la tariffa applicata considerato che l'immobile tassato veniva occupato per non più di due mesi all'anno, con conseguente doppia imposizione rispetto ai rispettivi comuni di residenza. Concludevano in via principale per l'annullamento dell'atto impugnato. In subordine, per rettificarlo, diminuendo, in ragione del 60% oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra percentuale minore o maggiore, ritenuta di Giustizia, le somme pretesamente richieste e dovute dai ricorrenti a titolo di
TARI seconda casa anni 2020, 2021 e 2022, attesa la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, per richiedere la tassa comunale, nella sua interezza, con vittoria delle spese da distrarre in favore di essi procuratori antistatari di se stessi.
Si costituiva il Comune di Acquappesa controdeducendo che la tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che “il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione. Nel caso di specie, la tariffa era stata applicata in base al regolamento comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 60 del 16.09.2014, che all'art. 10 c. 6, per gli utenti non 4 residenti prevede il computo di n. 2 occupanti per u.i e lo stesso non prevede riduzioni o agevolazioni per utente sfitte o utilizzate per parte dell'anno. Pertanto, la tariffa applicata, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, è legittima e dovuta. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quello impugnato è un sollecito di pagamento, atto che non ha alcun valore impositivo, segue normalmente un precedente atto di accertamento e vale come invito bonario ad adempiere prima della vera e propria procedura esecutiva.
Nel caso di specie, l'atto richiama per ciascuna annualità dei documenti con data precedente rispetto ai quali i ricorrenti nulla hanno dedotto circa una loro omessa o illegittima notifica.
Ne consegue che al di là della dubbia impugnabilità dell'atto in questione, ammissibile solo laddove se ne dovesse dedurre la sua natura inedita e quindi di primo atto conosciuto, non possono essere oggi introdotte questioni di merito che riguardano l'an o il quantum che andavano fatte attraverso la tempestiva impugnazione degli atti prodromici di accertamento. Da qui il rigetto del ricorso-
Ricorrono giuste ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7644/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Anche In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Anche In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 In Proprio Ai Sensi Di Legge. - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - P.zza Municipio 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 1701 2024 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1701 2024 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1701 2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec in data 20.5.2024,
Ricorrente_1 e Ricorrente_1, in qualità di eredi di Nominativo_1 impugnavano il sollecito di pagamento n.1701/2024 con Prot. n. 6551 del 30/07/2024, notificato in data 4.10.2024, con il quale il Comune di Acquappesa richiedeva loro il pagamento della Tari relativa agli anni 2020, 2021 e 2022. Deducevano i ricorrenti che del tutto sproporzionata era la tariffa applicata considerato che l'immobile tassato veniva occupato per non più di due mesi all'anno, con conseguente doppia imposizione rispetto ai rispettivi comuni di residenza. Concludevano in via principale per l'annullamento dell'atto impugnato. In subordine, per rettificarlo, diminuendo, in ragione del 60% oppure, in via ancora più gradata, di quell'altra percentuale minore o maggiore, ritenuta di Giustizia, le somme pretesamente richieste e dovute dai ricorrenti a titolo di
TARI seconda casa anni 2020, 2021 e 2022, attesa la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, per richiedere la tassa comunale, nella sua interezza, con vittoria delle spese da distrarre in favore di essi procuratori antistatari di se stessi.
Si costituiva il Comune di Acquappesa controdeducendo che la tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che “il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione. Nel caso di specie, la tariffa era stata applicata in base al regolamento comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 60 del 16.09.2014, che all'art. 10 c. 6, per gli utenti non 4 residenti prevede il computo di n. 2 occupanti per u.i e lo stesso non prevede riduzioni o agevolazioni per utente sfitte o utilizzate per parte dell'anno. Pertanto, la tariffa applicata, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, è legittima e dovuta. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quello impugnato è un sollecito di pagamento, atto che non ha alcun valore impositivo, segue normalmente un precedente atto di accertamento e vale come invito bonario ad adempiere prima della vera e propria procedura esecutiva.
Nel caso di specie, l'atto richiama per ciascuna annualità dei documenti con data precedente rispetto ai quali i ricorrenti nulla hanno dedotto circa una loro omessa o illegittima notifica.
Ne consegue che al di là della dubbia impugnabilità dell'atto in questione, ammissibile solo laddove se ne dovesse dedurre la sua natura inedita e quindi di primo atto conosciuto, non possono essere oggi introdotte questioni di merito che riguardano l'an o il quantum che andavano fatte attraverso la tempestiva impugnazione degli atti prodromici di accertamento. Da qui il rigetto del ricorso-
Ricorrono giuste ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.