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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MU TE VI EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023815682000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420240023815682000, notificata in data 23 gennaio 2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione
Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2021.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, contestando la norma regionale (art. 6 della Legge Regionale n. 56/2023) che prevede la notifica contestuale della sola cartella esattoriale, incorporante anche l'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
Con successiva memoria parte ricorrente insisteva nelle sue ragioni, evidenziando l'inammissibilità di un'applicazione retroattiva della citata Legge Regionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella esattoriale impugnata, ai sensi della L.R. n. 56/2023, accorpa l'accertamento della pretesa tributaria, un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa. Corte Cost. n 152/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale della previsione. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione.
Orbene, nella specie l'atto è stato pacificamente spedito nell'anno 2024, sicché per la scissione degli effetti notificatori ai fini della valutazione della decadenza, quest'ultima non è maturata nel momento in cui l'atto
è stato portato per la spedizione, definendo gli incombenti a carico dell'emittente. Il termine di prescrizione, invece, decorre dopo lo spirare del termine decadenziale;
ed infatti, in mancanza si incorrerebbe in un'incongruenza intrinseca al sistema, nel quale il termine prescrizione si sarebbe consumato (facendo riferimento al momento della ricezione dell'atto interruttore in capo al debitore), mentre quello decadenziale sarebbe ancora corrente (facendo riferimento al termine di consegna del plico per la spedizione da parte del creditore), benché inutilmente esercitabile per l'estinzione del diritto da fare valere. Pertanto, deve privilegiarsi l'interpretazione che preclude la possibilità di fare decorrere il termine di prescrizione, in pendenza del medesimo termine decadenziale, al pari di quanto avviene nei tributi locali.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in
€ 150,00, per ciascuna.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MU TE VI EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023815682000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420240023815682000, notificata in data 23 gennaio 2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione
Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2021.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, contestando la norma regionale (art. 6 della Legge Regionale n. 56/2023) che prevede la notifica contestuale della sola cartella esattoriale, incorporante anche l'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
Con successiva memoria parte ricorrente insisteva nelle sue ragioni, evidenziando l'inammissibilità di un'applicazione retroattiva della citata Legge Regionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella esattoriale impugnata, ai sensi della L.R. n. 56/2023, accorpa l'accertamento della pretesa tributaria, un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa. Corte Cost. n 152/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale della previsione. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione.
Orbene, nella specie l'atto è stato pacificamente spedito nell'anno 2024, sicché per la scissione degli effetti notificatori ai fini della valutazione della decadenza, quest'ultima non è maturata nel momento in cui l'atto
è stato portato per la spedizione, definendo gli incombenti a carico dell'emittente. Il termine di prescrizione, invece, decorre dopo lo spirare del termine decadenziale;
ed infatti, in mancanza si incorrerebbe in un'incongruenza intrinseca al sistema, nel quale il termine prescrizione si sarebbe consumato (facendo riferimento al momento della ricezione dell'atto interruttore in capo al debitore), mentre quello decadenziale sarebbe ancora corrente (facendo riferimento al termine di consegna del plico per la spedizione da parte del creditore), benché inutilmente esercitabile per l'estinzione del diritto da fare valere. Pertanto, deve privilegiarsi l'interpretazione che preclude la possibilità di fare decorrere il termine di prescrizione, in pendenza del medesimo termine decadenziale, al pari di quanto avviene nei tributi locali.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in
€ 150,00, per ciascuna.