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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ialongo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Manni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 7.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.01.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Monteporzio Controparte_1
Catone (RM) il 15.07.2017, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
(223.07.2011) e (27.06.2016), che i coniugi si erano separati Per_1 Per_2 consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 16.03.2021 e che non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15/07/2017 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Monteporzio Catone (RM), Atto n. 5 p. II s. A reg. anno 2017, tra il
Sig. e la Sig.ra . Parte_1 Controparte_1
Determinare:
1) Sull'Affidamento.
I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in Monteporzio Catone, via
Romualdo n.° 25.
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Diritto di visita
Il Sig. avrà diritto a tenere con sè i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli.
Inoltre il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21:00, con il relativo pernottamento.
Nei giorni sopra indicati, o in quelli alternativamente concordati dai ricorrenti, il Sig. Pt_1 avrà diritto di prelevare i minori dovunque essi si trovino, e gli incontri potranno svolgersi nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuno.
Relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. i Pt_1 figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata Santo AN con l'altro. I genitori inoltre a turnazione annuale tra loro, trascorreranno con i figli i giorni del 31 dicembre e del 6 gennaio.
Parimenti i minori alterneranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Infine, il Sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno Pt_1 del proprio compleanno.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 (sette) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_1
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
3) Sull'Assegno di mantenimento.
Nella somma non superiore ad Euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i coniugi e l'esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di appartenenza, e dovrà essere corrisposto, entro il giorno dieci di ogni mese solare.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli potranno essere Pt_1 modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. Pt_1 stesso.
4) Sui Rapporti tra le parti.
I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Inoltre, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2022 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“(i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.7.2017 in Monteporzio Catone (RM), tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n.5 . II s. CP_1
A reg. anno 2017;
(ii) i figli , nato in data [...], e nato il [...] saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in Monte Porzio Catone (RM) Via Vittorio Emanuele n. 64;
(iii) il sig. avrà diritto a tenere con sé i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21, nel periodo non scolastico dalle ore 16 fino alle 21, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori e da determinarsi anticipatamente. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore
21, con relativo pernotto. Relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata di Santo
AN con l'altro. I genitori inoltre a turnazione annuale, tra loro, trascorreranno con i figli i giorni della 31 dicembre e del 6 gennaio. Parimenti i minori trascorreranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Infine il sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno del proprio Pt_1 compleanno. Stessa cosa avverrà in favore della Sig.ra in occasione del suo Pt_2 compleanno e della ricorrenza della festa della mamma. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eventuali esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori, inoltre, dovranno fornire anticipatamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli;
(iv) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 complessiva di € 600,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie determinate secondo le disposizioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri;
(v) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto Controparte_1
l'assegno divorzile a carico del Sig. per i motivi esposti in narrativa, nella misura di Pt_1
€ 300,00 mensili o in quella diversa somma che il Giudice riterrà equa e legittima.
Col favore delle spese di lite.”.
Con ordinanza del 12.07.2022, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
Con sentenza non definitiva n. 542/2025 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
Con ordinanza del 4.03.2025 veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- un pomeriggio a settimana, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
3) verserà a , a titolo di mantenimento dei figli, l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di novembre 2023, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
5) nulla a titolo di assegno divorzile in favore di;
Controparte_1
6) spese di lite integralmente compensate”.
All'udienza del 16.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Alla successiva udienza del 7.07.2025, anch'essa celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà
a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolamentato come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ialongo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Manni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 7.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.01.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Monteporzio Controparte_1
Catone (RM) il 15.07.2017, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
(223.07.2011) e (27.06.2016), che i coniugi si erano separati Per_1 Per_2 consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 16.03.2021 e che non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15/07/2017 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Monteporzio Catone (RM), Atto n. 5 p. II s. A reg. anno 2017, tra il
Sig. e la Sig.ra . Parte_1 Controparte_1
Determinare:
1) Sull'Affidamento.
I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in Monteporzio Catone, via
Romualdo n.° 25.
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Diritto di visita
Il Sig. avrà diritto a tenere con sè i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli.
Inoltre il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21:00, con il relativo pernottamento.
Nei giorni sopra indicati, o in quelli alternativamente concordati dai ricorrenti, il Sig. Pt_1 avrà diritto di prelevare i minori dovunque essi si trovino, e gli incontri potranno svolgersi nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuno.
Relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. i Pt_1 figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata Santo AN con l'altro. I genitori inoltre a turnazione annuale tra loro, trascorreranno con i figli i giorni del 31 dicembre e del 6 gennaio.
Parimenti i minori alterneranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Infine, il Sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno Pt_1 del proprio compleanno.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 (sette) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_1
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
3) Sull'Assegno di mantenimento.
Nella somma non superiore ad Euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i coniugi e l'esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di appartenenza, e dovrà essere corrisposto, entro il giorno dieci di ogni mese solare.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli potranno essere Pt_1 modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. Pt_1 stesso.
4) Sui Rapporti tra le parti.
I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Inoltre, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2022 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“(i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.7.2017 in Monteporzio Catone (RM), tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n.5 . II s. CP_1
A reg. anno 2017;
(ii) i figli , nato in data [...], e nato il [...] saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in Monte Porzio Catone (RM) Via Vittorio Emanuele n. 64;
(iii) il sig. avrà diritto a tenere con sé i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21, nel periodo non scolastico dalle ore 16 fino alle 21, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori e da determinarsi anticipatamente. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore
21, con relativo pernotto. Relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata di Santo
AN con l'altro. I genitori inoltre a turnazione annuale, tra loro, trascorreranno con i figli i giorni della 31 dicembre e del 6 gennaio. Parimenti i minori trascorreranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Infine il sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno del proprio Pt_1 compleanno. Stessa cosa avverrà in favore della Sig.ra in occasione del suo Pt_2 compleanno e della ricorrenza della festa della mamma. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eventuali esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori, inoltre, dovranno fornire anticipatamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli;
(iv) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 complessiva di € 600,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie determinate secondo le disposizioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri;
(v) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto Controparte_1
l'assegno divorzile a carico del Sig. per i motivi esposti in narrativa, nella misura di Pt_1
€ 300,00 mensili o in quella diversa somma che il Giudice riterrà equa e legittima.
Col favore delle spese di lite.”.
Con ordinanza del 12.07.2022, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
Con sentenza non definitiva n. 542/2025 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
Con ordinanza del 4.03.2025 veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- un pomeriggio a settimana, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
3) verserà a , a titolo di mantenimento dei figli, l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di novembre 2023, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
5) nulla a titolo di assegno divorzile in favore di;
Controparte_1
6) spese di lite integralmente compensate”.
All'udienza del 16.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Alla successiva udienza del 7.07.2025, anch'essa celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà
a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolamentato come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera