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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1634/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UZ EL, TO
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3804/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Comune di Frattaminore - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 Frattaminore NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5672/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5672/2025, depositata il 28 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, accoglieva il ricorso proposto dalla ditta individuale Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento/ avviso di accertamento TARI 2019, di euro 4.866,00 emesso dal Comune di Frattaminore e notificato in data
20.07.2024.
In ricorso era incentrato su: omessa notifica dell'avviso prodromico all'atto impugnato;
illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo della TARI, dovendo essere riconosciuta un'esenzione dall'obbligo di pagamento in relazione alla superficie non assoggettabile alla Tari, come affermato con dalla CTP di Napoli, sez. 09 con sentenza n. 1101/2022, depositata in data 26.01.2022; erronea applicazione delle sanzioni.
Costituitosi in giudizio il Comune, controdeduceva l'inammissibilità̀ del ricorso in quanto risultava notificato
(e non impugnato) l'avviso di pagamento per TARI 2019 n. 5822 con Pec del 15/01/2020. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo legittimato il solo concessionario per la riscossione.
La Corte preliminarmente chiariva che il provvedimento n. 5822 notificato con pec del 15/01/2020 era un avviso di pagamento non inserito nell'elenco dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, sicché la mancata impugnazione non aveva reso definitiva la pretesa tributaria;
di contro, l'atto impugnato era un avviso di accertamento inserito nell'elenco del citato art. 19 e tempestivamente notificato, ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
Era inoltre respinta l'eccezione del Comune relativa alla carenza di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato era stato emesso direttamente dall'ente impositore, che risultava quindi legittimato a stare in giudizio anche in presenza di un concessionario della riscossione. Nel merito, il giudice rilevava che il
Comune non aveva fornito alcuna adeguata controdeduzione rispetto alle contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine al calcolo della TARI e, in particolare, alla mancata considerazione delle superfici non assoggettabili al tributo, già oggetto di una precedente pronuncia favorevole al contribuente resa dalla CTP di Napoli nel 2022. Tale carenza motivazionale veniva ritenuta sufficiente a determinare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, con conseguente annullamento dello stesso e condanna del Comune alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso la pronuncia propone appello il Comune di Frattaminore deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune di Frattaminore aveva provveduto a notificare gli avvisi TARI n.5838 e n. 5822 anno 2019 in data 15/01/2020 alla ditta individuale Resistente_1 all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale Email_3.
Tale notifica aveva determinato la piena conoscenza, da parte del contribuente, della pretesa erariale e dell'iscrizione a ruolo del credito, sicché la mancata proposizione di ricorso nei termini di legge aveva comportato la definitiva stabilizzazione della pretesa tributaria.
Ad avviso dell'ente appellante la Corte di primo grado ha interpretato erroneamente l'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992, ritenendo impugnabile l'avviso di accertamento come primo atto utile;
secondo il Comune, invece, la mancata contestazione degli avvisi notificati nel 2020 avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria, rendendo inammissibile qualsiasi successivo ricorso.
Si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in violazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
l'avviso di pagamento e/o liquidazione è inserito nell'elenco dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992. Pertanto, la mancata impugnazione ha come conseguenza la inoppugnabilità della pretesa tributaria.
Sulla sentenza n.9947/2021 pronunciata dalla Sez.9 della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, depositata il 17/09/2021, l'ente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, per l'avviso di accertamento TARI 2018 n. 201899999022869092 il Comune di Frattaminore si è costituito in giudizio ed è risultato anche vincitore della causa.
La sentenza depositata dal ricorrente risulta assolutamente sconosciuta al Comune.
Infine, l'appello denuncia un comportamento del contribuente caratterizzato da mala fede, definendo la lite temeraria e chiedendo alla Corte di riformare la sentenza di primo grado, rigettare il ricorso del contribuente, dichiarare legittimo l'operato del Comune e condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, contesta integralmente le deduzioni del Comune, ribadendo la correttezza della decisione di primo grado e evidenziando numerosi vizi dell'atto impugnato.
In primo luogo, viene contestata la presunta errata applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 sostenuta dal Comune, sottolineando che l'avviso di pagamento relativo alla TARI 2019 non rientra nell'elenco degli atti di cui all'art.19 e che quindi l'impugnazione dell'avviso di accertamento era pienamente legittima.
Si rileva inoltre che l'avviso di accertamento conteneva sanzioni ingiustificate, poiché la ditta aveva regolarmente provveduto alla denuncia dell'immobile già nel 2017 e successivamente alla rettifica della superficie tassabile nel 2018, aggiornando correttamente la posizione tributaria.
L'Ufficio Tributi, invece, avrebbe dovuto emettere l'avviso di pagamento ridotto delle sanzioni non dovute, senza omettere di considerare le integrazioni prodotte dal contribuente.
Si evidenzia, altresì, che la determinazione della TARI era errata anche per quanto riguarda la superficie assoggettabile alla tassa, in quanto le aree dove si producono rifiuti speciali, smaltiti privatamente dalla ditta, non devono essere considerate ai fini del tributo e tale circostanza era stata documentata attraverso una relazione tecnica, contratti di smaltimento e documentazione depositata presso l'Ufficio Tributi. Nonostante ciò, l'amministrazione comunale non aveva fornito alcun riscontro, rendendo necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria.
Si richiama inoltre un precedente giudizio relativo alla TARI 2018, nel quale la Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli aveva già accolto il ricorso del contribuente, ribadendo la correttezza della posizione della ditta.
In merito alla produzione di documenti in appello, viene richiamato il divieto di “ius novorum” introdotto dal
D.Lgs. n. 220/2023, che impedisce di produrre nuovi documenti non presentati in primo grado, salvo circostanze eccezionali e si sottolinea che il Comune non ha rispettato tale preclusione.
Chiede, quindi, di rigettare l'appello, confermare la sentenza di primo grado, e condannare il Comune al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune è fondato e meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, conferente è il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia,
l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
Ancora, si è affermato che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente;
ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19.
Venendo al caso in esame, si osserva che il Comune ha adottato un meccanismo di liquidazione d'ufficio della TARI basato sull'invio di un avviso di pagamento emesso sulla base della dichiarazione TARI del contribuente, da versare nella scadenza indicata nel documento medesimo, spedito mediante raccomandata
AR.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento TARI 2019, notificato in data 20 luglio 2024, oggetto di impugnazione, è stato preceduto da due avvisi di pagamento n. 5822 e 5838 relativi alla TARI anno 2019 emessi in data 3 dicembre 2019 e notificati via PEC in data 15 gennaio 2020 sull'indirizzo PEC della contribuente.
Negli avvisi vi è la liquidazione degli importi dovuti a titolo TARI 2019, con indicazione degli estremi catastali identificativi degli immobili tassati, l'ubicazione, la loro destinazione, le superfici occupate, le tariffe applicate,
l'arco temporale computato ai fini della tassazione, il dettaglio degli importi, le norme di riferimento.
Entrambi gli avvisi recano quale termine di scadenza del pagamento il 31 gennaio 2020 e l'avvertimento
Nel caso che il pagamento non venga effettuato entro i termini suddetti, si provvederà al recupero della somma dovuta, maggiorata degli e ulteriori interessi moratori e delle spese, in un'unica soluzione, mediante riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dalla legge>.
Gli avvisi di pagamento, dunque, si concludono con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, con ciò considerando come accertati i relativi crediti
TARI 2019 in essi indicati.
In seguito al mancato pagamento degli importi liquidati d'ufficio negli avvisi di pagamento n. 5822 e 5838 notificati via PEC in data 15 gennaio 2020, il Comune ha notificato alla contribuente il c.d. avviso di accertamento esecutivo introdotto dall'art. 1, comma 792, Legge 160/2019, volto a snellire l'attività di riscossione coattiva degli atti di accertamento dei tributi e delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.
Il riferimento all'art. 1, comma 792, Legge 160/2019 è contenuto nell'incipit dell'avviso di accertamento esecutivo notificato alla contribuente il 20 luglio 2024, in cui si rappresenta, altresì, che esso è stato emesso in ragione dell'omesso versamento dei tributi dovuti dal contribuente
Con particolare riferimento all'attività di riscossione della TARI, l'avviso di accertamento esecutivo contiene:
l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni); l'indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari per un determinato valore di carico;
l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fine dell'esecuzione forzata, decorsi 60 giorni dal termine ultimo del pagamento;
l'indicazione degli oneri e delle spese di riscossione coattiva.
Trattasi, dunque, di un atto di riscossione conseguente all'omesso versamento della TARI 2019 accertata e liquidata nei precedenti avvisi di pagamento non opposti.
L'omessa impugnazione di detti avvisi in ordine all'an e al quantum debeatur ha reso la pretesa definitiva.
L'appello va, pertanto, accolto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso DA l'appellato contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado che liquida in € 450,00 per il primo grado ed in € 650,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UZ EL, TO
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3804/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Comune di Frattaminore - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 Frattaminore NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5672/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5672/2025, depositata il 28 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, accoglieva il ricorso proposto dalla ditta individuale Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento/ avviso di accertamento TARI 2019, di euro 4.866,00 emesso dal Comune di Frattaminore e notificato in data
20.07.2024.
In ricorso era incentrato su: omessa notifica dell'avviso prodromico all'atto impugnato;
illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo della TARI, dovendo essere riconosciuta un'esenzione dall'obbligo di pagamento in relazione alla superficie non assoggettabile alla Tari, come affermato con dalla CTP di Napoli, sez. 09 con sentenza n. 1101/2022, depositata in data 26.01.2022; erronea applicazione delle sanzioni.
Costituitosi in giudizio il Comune, controdeduceva l'inammissibilità̀ del ricorso in quanto risultava notificato
(e non impugnato) l'avviso di pagamento per TARI 2019 n. 5822 con Pec del 15/01/2020. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo legittimato il solo concessionario per la riscossione.
La Corte preliminarmente chiariva che il provvedimento n. 5822 notificato con pec del 15/01/2020 era un avviso di pagamento non inserito nell'elenco dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, sicché la mancata impugnazione non aveva reso definitiva la pretesa tributaria;
di contro, l'atto impugnato era un avviso di accertamento inserito nell'elenco del citato art. 19 e tempestivamente notificato, ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
Era inoltre respinta l'eccezione del Comune relativa alla carenza di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato era stato emesso direttamente dall'ente impositore, che risultava quindi legittimato a stare in giudizio anche in presenza di un concessionario della riscossione. Nel merito, il giudice rilevava che il
Comune non aveva fornito alcuna adeguata controdeduzione rispetto alle contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine al calcolo della TARI e, in particolare, alla mancata considerazione delle superfici non assoggettabili al tributo, già oggetto di una precedente pronuncia favorevole al contribuente resa dalla CTP di Napoli nel 2022. Tale carenza motivazionale veniva ritenuta sufficiente a determinare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, con conseguente annullamento dello stesso e condanna del Comune alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso la pronuncia propone appello il Comune di Frattaminore deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune di Frattaminore aveva provveduto a notificare gli avvisi TARI n.5838 e n. 5822 anno 2019 in data 15/01/2020 alla ditta individuale Resistente_1 all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale Email_3.
Tale notifica aveva determinato la piena conoscenza, da parte del contribuente, della pretesa erariale e dell'iscrizione a ruolo del credito, sicché la mancata proposizione di ricorso nei termini di legge aveva comportato la definitiva stabilizzazione della pretesa tributaria.
Ad avviso dell'ente appellante la Corte di primo grado ha interpretato erroneamente l'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992, ritenendo impugnabile l'avviso di accertamento come primo atto utile;
secondo il Comune, invece, la mancata contestazione degli avvisi notificati nel 2020 avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria, rendendo inammissibile qualsiasi successivo ricorso.
Si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in violazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
l'avviso di pagamento e/o liquidazione è inserito nell'elenco dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992. Pertanto, la mancata impugnazione ha come conseguenza la inoppugnabilità della pretesa tributaria.
Sulla sentenza n.9947/2021 pronunciata dalla Sez.9 della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, depositata il 17/09/2021, l'ente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, per l'avviso di accertamento TARI 2018 n. 201899999022869092 il Comune di Frattaminore si è costituito in giudizio ed è risultato anche vincitore della causa.
La sentenza depositata dal ricorrente risulta assolutamente sconosciuta al Comune.
Infine, l'appello denuncia un comportamento del contribuente caratterizzato da mala fede, definendo la lite temeraria e chiedendo alla Corte di riformare la sentenza di primo grado, rigettare il ricorso del contribuente, dichiarare legittimo l'operato del Comune e condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, contesta integralmente le deduzioni del Comune, ribadendo la correttezza della decisione di primo grado e evidenziando numerosi vizi dell'atto impugnato.
In primo luogo, viene contestata la presunta errata applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 sostenuta dal Comune, sottolineando che l'avviso di pagamento relativo alla TARI 2019 non rientra nell'elenco degli atti di cui all'art.19 e che quindi l'impugnazione dell'avviso di accertamento era pienamente legittima.
Si rileva inoltre che l'avviso di accertamento conteneva sanzioni ingiustificate, poiché la ditta aveva regolarmente provveduto alla denuncia dell'immobile già nel 2017 e successivamente alla rettifica della superficie tassabile nel 2018, aggiornando correttamente la posizione tributaria.
L'Ufficio Tributi, invece, avrebbe dovuto emettere l'avviso di pagamento ridotto delle sanzioni non dovute, senza omettere di considerare le integrazioni prodotte dal contribuente.
Si evidenzia, altresì, che la determinazione della TARI era errata anche per quanto riguarda la superficie assoggettabile alla tassa, in quanto le aree dove si producono rifiuti speciali, smaltiti privatamente dalla ditta, non devono essere considerate ai fini del tributo e tale circostanza era stata documentata attraverso una relazione tecnica, contratti di smaltimento e documentazione depositata presso l'Ufficio Tributi. Nonostante ciò, l'amministrazione comunale non aveva fornito alcun riscontro, rendendo necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria.
Si richiama inoltre un precedente giudizio relativo alla TARI 2018, nel quale la Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli aveva già accolto il ricorso del contribuente, ribadendo la correttezza della posizione della ditta.
In merito alla produzione di documenti in appello, viene richiamato il divieto di “ius novorum” introdotto dal
D.Lgs. n. 220/2023, che impedisce di produrre nuovi documenti non presentati in primo grado, salvo circostanze eccezionali e si sottolinea che il Comune non ha rispettato tale preclusione.
Chiede, quindi, di rigettare l'appello, confermare la sentenza di primo grado, e condannare il Comune al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune è fondato e meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, conferente è il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia,
l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
Ancora, si è affermato che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente;
ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19.
Venendo al caso in esame, si osserva che il Comune ha adottato un meccanismo di liquidazione d'ufficio della TARI basato sull'invio di un avviso di pagamento emesso sulla base della dichiarazione TARI del contribuente, da versare nella scadenza indicata nel documento medesimo, spedito mediante raccomandata
AR.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento TARI 2019, notificato in data 20 luglio 2024, oggetto di impugnazione, è stato preceduto da due avvisi di pagamento n. 5822 e 5838 relativi alla TARI anno 2019 emessi in data 3 dicembre 2019 e notificati via PEC in data 15 gennaio 2020 sull'indirizzo PEC della contribuente.
Negli avvisi vi è la liquidazione degli importi dovuti a titolo TARI 2019, con indicazione degli estremi catastali identificativi degli immobili tassati, l'ubicazione, la loro destinazione, le superfici occupate, le tariffe applicate,
l'arco temporale computato ai fini della tassazione, il dettaglio degli importi, le norme di riferimento.
Entrambi gli avvisi recano quale termine di scadenza del pagamento il 31 gennaio 2020 e l'avvertimento
Nel caso che il pagamento non venga effettuato entro i termini suddetti, si provvederà al recupero della somma dovuta, maggiorata degli e ulteriori interessi moratori e delle spese, in un'unica soluzione, mediante riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dalla legge>.
Gli avvisi di pagamento, dunque, si concludono con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, con ciò considerando come accertati i relativi crediti
TARI 2019 in essi indicati.
In seguito al mancato pagamento degli importi liquidati d'ufficio negli avvisi di pagamento n. 5822 e 5838 notificati via PEC in data 15 gennaio 2020, il Comune ha notificato alla contribuente il c.d. avviso di accertamento esecutivo introdotto dall'art. 1, comma 792, Legge 160/2019, volto a snellire l'attività di riscossione coattiva degli atti di accertamento dei tributi e delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.
Il riferimento all'art. 1, comma 792, Legge 160/2019 è contenuto nell'incipit dell'avviso di accertamento esecutivo notificato alla contribuente il 20 luglio 2024, in cui si rappresenta, altresì, che esso è stato emesso in ragione dell'omesso versamento dei tributi dovuti dal contribuente
Con particolare riferimento all'attività di riscossione della TARI, l'avviso di accertamento esecutivo contiene:
l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni); l'indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari per un determinato valore di carico;
l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fine dell'esecuzione forzata, decorsi 60 giorni dal termine ultimo del pagamento;
l'indicazione degli oneri e delle spese di riscossione coattiva.
Trattasi, dunque, di un atto di riscossione conseguente all'omesso versamento della TARI 2019 accertata e liquidata nei precedenti avvisi di pagamento non opposti.
L'omessa impugnazione di detti avvisi in ordine all'an e al quantum debeatur ha reso la pretesa definitiva.
L'appello va, pertanto, accolto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso DA l'appellato contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado che liquida in € 450,00 per il primo grado ed in € 650,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU