CASS
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2024, n. 28473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28473 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/1012023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e alla sanzione accessoria;
per l'inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28473 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 22/12/2022 il Tribunale di Verona aveva dichiarato ZO BE responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 perché, colto alla guida dell'autovettura Jeep Wrangler, rifiutava di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolimetrico. Fatto commesso in Minerbe il 28 aprile 2018. 2. BE ZO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 125 e 604 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello, investita di specifica doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado per mancanza totale di motivazione, ha omesso di provvedere a integrare il provvedimento impugnato. Secondo la difesa, l'apparato motivazionale è apparente in quanto la Corte ha omesso di confrontarsi con uno specifico motivo di appello trascurando di rivisitare tutti i passaggi logici censurati in relazione alla sentenza di primo grado. 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 238 e 511 bis cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello, rispetto alle dichiarazioni scritte rese dal teste della difesa AN e acquisite al dibattimento sul consenso delle parti, ha ritenuto di non doversi confrontare con esse perché non rese nel contraddittorio delle parti. La difesa aveva investito la Corte di specifica doglianza inerente al fatto che quanto dichiarato dal teste della difesa NA AN non fosse stato valutato dal giudice di primo grado, ma la Corte, evidenziando che le dichiarazioni acquisite in dibattimento il 22 settembre 2022 fossero analoghe a quanto dichiarato dall'imputato nel suo esame, si è limitata a negarne valenza probatoria perché rese senza contraddittorio. Tale assunto viola l'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. in quanto con il consenso delle parti le dichiarazioni scritte sono acquisite al fascicolo del dibattimento e diventano utilizzabili dal giudice per la decisione, essendo pienamente equiparabili a un verbale di prova testimoniale. La Corte di appello ha omesso di confrontarsi cori tali dichiarazioni. 2.2. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione nella parte in cui la Corte di appello, in relazione alla censura proposta dalla difesa in merito all'omessa valutazione del giudice di primo grado delle dichiarazioni assunte in dibattimento e su accordo delle parti dalla teste della difesa AN vi si è confrontata in maniera solo apparente. La gravità della omissione rileva nella parte in cui un serio confronto con il motivo di doglianza e con la valutazione di 2 quella testimonianza avrebbe con tutta probabilità portato al proscioglimento dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il quarto motivo deduce il vizio di omessa motivazione nella parte in cui la Corte di appello, in relazione alla censura proposta dalla difesa sui presupposti dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., ha omesso di confrontarvisi. La difesa aveva chiesto la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. ma la Corte di appello ha omesso completamente di motivare sul punto. 2.4. Con il quinto motivo deduce il vizio di omessa motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la richiesta di riduzione del periodo di sospensione della patente di guida. 2.5. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 62 bis cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha motivato in modo apparente e illogico il diniego delle circostanze attenuati generiche, valorizzando un precedente specifico seppure estinto. La motivazione è contraddittoria anche laddove, da un lato, ritiene non concedibili di circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, condivide la determinazione della pena in misura pari ai minimi edittali. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e alla sanzione accessoria;
per l'inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità in quanto, sebbene tali doglianze si diffondano nell'enunciazione di principi che sorreggono i poteri integrativi della motivazione spettanti al giudice di appello, l'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., la c.d. prova di resistenza, rimangono ferme a tale enunciazione senza in alcun modo allegare il contenuto della prova la cui valutazione si ritiene illegittimamente omessa e la sua idoneità a destrutturare l'iter logico giuridico che ha condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione della sentenza che abbia trascurato l'esame di una prova testimoniale è, infatti, subordinata alla 'compiuta rappresentazione e dimostrazione che l'evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante sia di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza 3 esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 2. I restanti motivi, inerenti al trattamento sanzionatorio, sono in parte fondatamente proposti nei termini che seguono. Dall'esame dell'atto di appello è emerso che la difesa aveva formulato specifiche doglianze chiedendo l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e la riduzione della sospensione della patente di guida. Inoltre, la Corte territoriale, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche argomentando sulla base della personalità dell'imputato in quanto già condannato per un fatto analogo estinto per esito positivo del lavoro di pubblica utilità. 2.1. Con riguardo alle prime due istanze, la motivazione è graficamente assente, dovendosi pertanto ritenere che la censura sia fondata. 2.2. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha valorizzato, per illustrare la congruità della pena in relazione alla personalità negativa dell'imputato, una precedente condanna per fattispecie analoga conclusasi con estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità. L'istituto al quale il giudice di appello ha fatto riferimento è regolato dall'art.186 cod. strada, il cui comma 9-bis prevede che « In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato ». L'istituto del lavoro di pubblica utilità è stato inserito dal legislatore nell'ordinamento penale quale sanzione sostitutiva sussidiaria con la legge 24 novembre 1981, n.689 (artt.102 e 105) a seguito della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.131 del 16 novembre 1979, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen. (a norma del quale le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertivano in pena detentiva) considerando lesiva del principio di eguaglianza in materia penale l'automatica e indifferibile conversione, dovuta all'accertata insolvibilità del condannato, della pena pecuniaria in pena detentiva. Previsto in alcune leggi speciali come sanzione accessoria o come nuova modalità di esecuzione del lavoro all'esterno per detenuti e internati, il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto con il rango di pena principale con l'entrata in vigore del d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace) tra le pene «paradetentive» che il giudice di pace può irrogare, mentre con legge 21 febbraio 2006, n.49, art.73, comma 5-bis, è stato configurato come sanzione 4 sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria da applicare ai tossicodipendenti o agli assuntori di sostanze stupefacenti nei casi in cui il delitto sia di lieve entità. Quest'ultima disposizione è stata, sostanzialmente, ripresa anche nella legge 29 luglio 2010, n.120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), che ha aggiunto all'art.186 il comma 9-bis (e all'art.187 il comma 8-bis) cod. strada ripercorrendo il paradigma della sanzione sostitutiva, sia pure calibrata sulla disciplina introdotta nei procedimenti di competenza del Giudice di pace (art.54 d. Igs. n.274/2000). Da questo sintetico quadro normativo si desume che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art.186„ comma 9-bis, cod. strada consiste in una pena che, a giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dettati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396 - 01), può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata;
la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, può essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi. Ai fini del caso in esame giova rimarcare che i commi 9-bis e 8-bis, rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod. strada, configurano una disciplina parzialmente derogatoria a quella comune relativa all'esecuzione delle sentenze di condanna, nel senso che il lavoro di pubblica utilità può essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna, alla stregua del dettato normativo secondo cui, in riferimento all'eventuale revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi, è prevista la competenza del «giudice che procede» oltre che del «giudice dell'esecuzione». La possibilità di revocare la sostituzione per decisione del «giudice che procede» presuppone, invero, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato (Sez.4, n.3067 del 10/12/2015, clep. 2016, Jovic, in motivazione). Tale rilievo evidenzia la possibilità che la pronuncia estintiva del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità intervenga in epoca antecedente la data di irrevocabilità della sentenza di condanna, conseguendone in tal caso l'estinzione di ogni effetto penale. Ciò nonostante, va osservato che a norma dell'art.106, comma 2, cod. pen., l'estinzione degli effetti penali rileva esclusivamente ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01) e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, non essendo preclusa al giudicante la possibilità di prendere in esame il reato estinto ai fini del giudizio inerente alla capacità a delinquere ai sensi dell'art.133, comma 2, cod. pen. 3. Tali considerazioni impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè la Corte territoriale esamini l'istanza di applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e la domanda di riduzione della sanzione 5 amministrativa accessoria, con declaratoria di rigetto del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P . Q. ti. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione sull'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e sulla riduzione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio su tali punti. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso il 10 luglio 2024 .
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e alla sanzione accessoria;
per l'inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28473 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 22/12/2022 il Tribunale di Verona aveva dichiarato ZO BE responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 perché, colto alla guida dell'autovettura Jeep Wrangler, rifiutava di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolimetrico. Fatto commesso in Minerbe il 28 aprile 2018. 2. BE ZO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 125 e 604 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello, investita di specifica doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado per mancanza totale di motivazione, ha omesso di provvedere a integrare il provvedimento impugnato. Secondo la difesa, l'apparato motivazionale è apparente in quanto la Corte ha omesso di confrontarsi con uno specifico motivo di appello trascurando di rivisitare tutti i passaggi logici censurati in relazione alla sentenza di primo grado. 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 238 e 511 bis cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello, rispetto alle dichiarazioni scritte rese dal teste della difesa AN e acquisite al dibattimento sul consenso delle parti, ha ritenuto di non doversi confrontare con esse perché non rese nel contraddittorio delle parti. La difesa aveva investito la Corte di specifica doglianza inerente al fatto che quanto dichiarato dal teste della difesa NA AN non fosse stato valutato dal giudice di primo grado, ma la Corte, evidenziando che le dichiarazioni acquisite in dibattimento il 22 settembre 2022 fossero analoghe a quanto dichiarato dall'imputato nel suo esame, si è limitata a negarne valenza probatoria perché rese senza contraddittorio. Tale assunto viola l'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. in quanto con il consenso delle parti le dichiarazioni scritte sono acquisite al fascicolo del dibattimento e diventano utilizzabili dal giudice per la decisione, essendo pienamente equiparabili a un verbale di prova testimoniale. La Corte di appello ha omesso di confrontarsi cori tali dichiarazioni. 2.2. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione nella parte in cui la Corte di appello, in relazione alla censura proposta dalla difesa in merito all'omessa valutazione del giudice di primo grado delle dichiarazioni assunte in dibattimento e su accordo delle parti dalla teste della difesa AN vi si è confrontata in maniera solo apparente. La gravità della omissione rileva nella parte in cui un serio confronto con il motivo di doglianza e con la valutazione di 2 quella testimonianza avrebbe con tutta probabilità portato al proscioglimento dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il quarto motivo deduce il vizio di omessa motivazione nella parte in cui la Corte di appello, in relazione alla censura proposta dalla difesa sui presupposti dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., ha omesso di confrontarvisi. La difesa aveva chiesto la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. ma la Corte di appello ha omesso completamente di motivare sul punto. 2.4. Con il quinto motivo deduce il vizio di omessa motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la richiesta di riduzione del periodo di sospensione della patente di guida. 2.5. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 62 bis cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha motivato in modo apparente e illogico il diniego delle circostanze attenuati generiche, valorizzando un precedente specifico seppure estinto. La motivazione è contraddittoria anche laddove, da un lato, ritiene non concedibili di circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, condivide la determinazione della pena in misura pari ai minimi edittali. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e alla sanzione accessoria;
per l'inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità in quanto, sebbene tali doglianze si diffondano nell'enunciazione di principi che sorreggono i poteri integrativi della motivazione spettanti al giudice di appello, l'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., la c.d. prova di resistenza, rimangono ferme a tale enunciazione senza in alcun modo allegare il contenuto della prova la cui valutazione si ritiene illegittimamente omessa e la sua idoneità a destrutturare l'iter logico giuridico che ha condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione della sentenza che abbia trascurato l'esame di una prova testimoniale è, infatti, subordinata alla 'compiuta rappresentazione e dimostrazione che l'evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante sia di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza 3 esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 2. I restanti motivi, inerenti al trattamento sanzionatorio, sono in parte fondatamente proposti nei termini che seguono. Dall'esame dell'atto di appello è emerso che la difesa aveva formulato specifiche doglianze chiedendo l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e la riduzione della sospensione della patente di guida. Inoltre, la Corte territoriale, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche argomentando sulla base della personalità dell'imputato in quanto già condannato per un fatto analogo estinto per esito positivo del lavoro di pubblica utilità. 2.1. Con riguardo alle prime due istanze, la motivazione è graficamente assente, dovendosi pertanto ritenere che la censura sia fondata. 2.2. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha valorizzato, per illustrare la congruità della pena in relazione alla personalità negativa dell'imputato, una precedente condanna per fattispecie analoga conclusasi con estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità. L'istituto al quale il giudice di appello ha fatto riferimento è regolato dall'art.186 cod. strada, il cui comma 9-bis prevede che « In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato ». L'istituto del lavoro di pubblica utilità è stato inserito dal legislatore nell'ordinamento penale quale sanzione sostitutiva sussidiaria con la legge 24 novembre 1981, n.689 (artt.102 e 105) a seguito della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.131 del 16 novembre 1979, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen. (a norma del quale le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertivano in pena detentiva) considerando lesiva del principio di eguaglianza in materia penale l'automatica e indifferibile conversione, dovuta all'accertata insolvibilità del condannato, della pena pecuniaria in pena detentiva. Previsto in alcune leggi speciali come sanzione accessoria o come nuova modalità di esecuzione del lavoro all'esterno per detenuti e internati, il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto con il rango di pena principale con l'entrata in vigore del d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace) tra le pene «paradetentive» che il giudice di pace può irrogare, mentre con legge 21 febbraio 2006, n.49, art.73, comma 5-bis, è stato configurato come sanzione 4 sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria da applicare ai tossicodipendenti o agli assuntori di sostanze stupefacenti nei casi in cui il delitto sia di lieve entità. Quest'ultima disposizione è stata, sostanzialmente, ripresa anche nella legge 29 luglio 2010, n.120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), che ha aggiunto all'art.186 il comma 9-bis (e all'art.187 il comma 8-bis) cod. strada ripercorrendo il paradigma della sanzione sostitutiva, sia pure calibrata sulla disciplina introdotta nei procedimenti di competenza del Giudice di pace (art.54 d. Igs. n.274/2000). Da questo sintetico quadro normativo si desume che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art.186„ comma 9-bis, cod. strada consiste in una pena che, a giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dettati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396 - 01), può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata;
la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, può essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi. Ai fini del caso in esame giova rimarcare che i commi 9-bis e 8-bis, rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod. strada, configurano una disciplina parzialmente derogatoria a quella comune relativa all'esecuzione delle sentenze di condanna, nel senso che il lavoro di pubblica utilità può essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna, alla stregua del dettato normativo secondo cui, in riferimento all'eventuale revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi, è prevista la competenza del «giudice che procede» oltre che del «giudice dell'esecuzione». La possibilità di revocare la sostituzione per decisione del «giudice che procede» presuppone, invero, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato (Sez.4, n.3067 del 10/12/2015, clep. 2016, Jovic, in motivazione). Tale rilievo evidenzia la possibilità che la pronuncia estintiva del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità intervenga in epoca antecedente la data di irrevocabilità della sentenza di condanna, conseguendone in tal caso l'estinzione di ogni effetto penale. Ciò nonostante, va osservato che a norma dell'art.106, comma 2, cod. pen., l'estinzione degli effetti penali rileva esclusivamente ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01) e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, non essendo preclusa al giudicante la possibilità di prendere in esame il reato estinto ai fini del giudizio inerente alla capacità a delinquere ai sensi dell'art.133, comma 2, cod. pen. 3. Tali considerazioni impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè la Corte territoriale esamini l'istanza di applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e la domanda di riduzione della sanzione 5 amministrativa accessoria, con declaratoria di rigetto del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P . Q. ti. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione sull'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e sulla riduzione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio su tali punti. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso il 10 luglio 2024 .