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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa SA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5402 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Puccio, presso il cui studio a Palermo, via G. L.
Bernini n. 59, è elettivaamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Tripolino, presso il cui studio a PA (PA), via
Pisa n. 25, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: come da ricorso congiunto depositato il 12/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a PA (PA) il 20/05/2017 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (08/11/2024);
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 766/2024 emessa da questo Tribunale in data 14-18/11/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della Cancelleria del 30/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 12/11/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Il figlio minore , nato a [...] in data [...] resta affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, fissando la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in PA nella Contrada Turrisi.
2) Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori si impegnano espressamente, altresì, ad esercitare la rispettiva potestà genitoriale in modo che il figlio possa mantenere con entrambi un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo e a valorizzare reciprocamente il ruolo di ciascuno di essi partecipando paritariamente alla vita del minore e condividendo le scelte educative e formative così da rendere effettiva la loro bigenitorialità nonché ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il proprio figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche all'accudimento.
Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative al minore.
3) Il sig. , comunque, avrà facoltà di avere e tenere con sé il figlio ogni volta che ne CP_1 dovesse fare richiesta, con un preavviso di almeno 24 ore, concordando altresì preventivamente l'ora in cui dovrà prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, e con gli impegni scolastici del minore, concordando la madre sulla necessità per il minore della massima frequentazione con entrambe le figure genitoriali ai fini di una sana, equilibrata ed armoniosa crescita.
In ogni caso, si indicano, qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tempi e le modalità di frequentazione del padre con il figlio nel caso di disaccordo ovvero di Per_1 diverse vedute tra i genitori medesimi: il lunedì ed il venerdì dalle ore 17:00 sino alle 20:00, nonché, tre fine settimana al mese, dalle ore 15:00 del sabato e sino alla domenica alle 20:00.
2 Quanto sopra, sempre nel rispetto anche degli impegni scolastici del figlio.
Ancora, il padre trascorrerà con il figlio, alternativamente con la madre, sette giorni durante le vacanze di Natale e di fine anno (dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio) e quattro giorni durante le festività pasquali, dal giovedì prima di Pasqua alle 22:00 del giorno di
Pasquetta. Inoltre, nella stagione estiva, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni al mese non consecutivi, a settimane alternate per i mesi di giugno, luglio ed agosto.
La permanenza del figlio con entrambi i genitori dovrà svolgersi sempre compatibilmente e nel rispetto degli interessi, delle primarie necessità e delle richieste del figlio nonché con gli impegni scolastici e di studio e con le esigenze di vita ordinata dello stesso.
4) Il sig. , in considerazione dell'avvio della nuova attività lavorativa e delle difficoltà CP_1 economiche che sta affrontando al momento, si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di € 200,00 da Per_1 aggiornarsi ogni anno in base all'indice ISTAT come previsto per legge.
Inoltre, le spese mediche non coperte dal SSN, nonché quelle straordinarie, quali spese di vestiario, scolastiche o riguardanti attività ricreative del figlio, quest'ultime da concordarsi tra i coniugi, restano a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo le indicazioni di cui al punto 7.
Tale corresponsione avverrà con accredito mensile, entro i primi 15 giorni di ciascun mese sul conto corrente che la Sig.ra ha provveduto ad attivare con Iban Parte_1
[...].
5) Il sig. inoltre si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 Parte_1 che la stessa sostiene mensilmente per il figlio per le rette del doposcuola, del Per_1 logopedista e dello scuolabus, e del campo estivo nel periodo da giugno ad agosto (da documentare);
6) Il sig. si impegna a riconoscere il diritto a percepire l'assegno unico nella misura CP_1 del 100% alla sig.ra nell'interesse del figlio. Parte_1
7) I genitori condivideranno, inoltre, in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel PROTOCOLLO SPESE EXTRA-ASSEGNO PER
MANTENIMENTO DEL TRIBUNALE DI PALERMO, di seguito riportate, al fine di evitare l'insorgenza di possibili future liti tra le parti.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
3 - le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogato dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola
- le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di fisioterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola doposcuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e l'altro avrà l'obbligo, entro i successivi sette giorni, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si
4 intenderà assentita dall'altro genitore il quale sarà tenuto a rimborsarla limitatamente alla quota di sua spettanza.
In caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa, invece, sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonchè alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo, ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di provvedere, pertanto, ognuno al proprio sostentamento;
9) I coniugi dichiarano di avere regolato tra loro i rapporti pregressi e di non avere nient'altro a pretendere, vantare e/o reclamare in conseguenza e dipendenza del pregresso loro rapporto di coniugio e ciò con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo.
10) I ricorrenti dichiarano e riconoscono di regolare a mezzo del presente atto ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale;
11) I coniugi manifestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a PA
(PA) il 20/05/2017 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 12/11/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 6, parte II, serie A dell'anno 2017).
3) Nulla sulle spese.
5 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA CE CE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa SA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5402 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Puccio, presso il cui studio a Palermo, via G. L.
Bernini n. 59, è elettivaamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Tripolino, presso il cui studio a PA (PA), via
Pisa n. 25, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: come da ricorso congiunto depositato il 12/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a PA (PA) il 20/05/2017 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (08/11/2024);
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 766/2024 emessa da questo Tribunale in data 14-18/11/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della Cancelleria del 30/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 12/11/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Il figlio minore , nato a [...] in data [...] resta affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, fissando la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in PA nella Contrada Turrisi.
2) Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori si impegnano espressamente, altresì, ad esercitare la rispettiva potestà genitoriale in modo che il figlio possa mantenere con entrambi un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo e a valorizzare reciprocamente il ruolo di ciascuno di essi partecipando paritariamente alla vita del minore e condividendo le scelte educative e formative così da rendere effettiva la loro bigenitorialità nonché ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il proprio figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche all'accudimento.
Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative al minore.
3) Il sig. , comunque, avrà facoltà di avere e tenere con sé il figlio ogni volta che ne CP_1 dovesse fare richiesta, con un preavviso di almeno 24 ore, concordando altresì preventivamente l'ora in cui dovrà prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, e con gli impegni scolastici del minore, concordando la madre sulla necessità per il minore della massima frequentazione con entrambe le figure genitoriali ai fini di una sana, equilibrata ed armoniosa crescita.
In ogni caso, si indicano, qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tempi e le modalità di frequentazione del padre con il figlio nel caso di disaccordo ovvero di Per_1 diverse vedute tra i genitori medesimi: il lunedì ed il venerdì dalle ore 17:00 sino alle 20:00, nonché, tre fine settimana al mese, dalle ore 15:00 del sabato e sino alla domenica alle 20:00.
2 Quanto sopra, sempre nel rispetto anche degli impegni scolastici del figlio.
Ancora, il padre trascorrerà con il figlio, alternativamente con la madre, sette giorni durante le vacanze di Natale e di fine anno (dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio) e quattro giorni durante le festività pasquali, dal giovedì prima di Pasqua alle 22:00 del giorno di
Pasquetta. Inoltre, nella stagione estiva, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni al mese non consecutivi, a settimane alternate per i mesi di giugno, luglio ed agosto.
La permanenza del figlio con entrambi i genitori dovrà svolgersi sempre compatibilmente e nel rispetto degli interessi, delle primarie necessità e delle richieste del figlio nonché con gli impegni scolastici e di studio e con le esigenze di vita ordinata dello stesso.
4) Il sig. , in considerazione dell'avvio della nuova attività lavorativa e delle difficoltà CP_1 economiche che sta affrontando al momento, si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di € 200,00 da Per_1 aggiornarsi ogni anno in base all'indice ISTAT come previsto per legge.
Inoltre, le spese mediche non coperte dal SSN, nonché quelle straordinarie, quali spese di vestiario, scolastiche o riguardanti attività ricreative del figlio, quest'ultime da concordarsi tra i coniugi, restano a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno secondo le indicazioni di cui al punto 7.
Tale corresponsione avverrà con accredito mensile, entro i primi 15 giorni di ciascun mese sul conto corrente che la Sig.ra ha provveduto ad attivare con Iban Parte_1
[...].
5) Il sig. inoltre si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 Parte_1 che la stessa sostiene mensilmente per il figlio per le rette del doposcuola, del Per_1 logopedista e dello scuolabus, e del campo estivo nel periodo da giugno ad agosto (da documentare);
6) Il sig. si impegna a riconoscere il diritto a percepire l'assegno unico nella misura CP_1 del 100% alla sig.ra nell'interesse del figlio. Parte_1
7) I genitori condivideranno, inoltre, in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel PROTOCOLLO SPESE EXTRA-ASSEGNO PER
MANTENIMENTO DEL TRIBUNALE DI PALERMO, di seguito riportate, al fine di evitare l'insorgenza di possibili future liti tra le parti.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
3 - le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogato dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola
- le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di fisioterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola doposcuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e l'altro avrà l'obbligo, entro i successivi sette giorni, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si
4 intenderà assentita dall'altro genitore il quale sarà tenuto a rimborsarla limitatamente alla quota di sua spettanza.
In caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa, invece, sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonchè alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo, ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di provvedere, pertanto, ognuno al proprio sostentamento;
9) I coniugi dichiarano di avere regolato tra loro i rapporti pregressi e di non avere nient'altro a pretendere, vantare e/o reclamare in conseguenza e dipendenza del pregresso loro rapporto di coniugio e ciò con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo.
10) I ricorrenti dichiarano e riconoscono di regolare a mezzo del presente atto ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale;
11) I coniugi manifestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a PA
(PA) il 20/05/2017 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 12/11/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 6, parte II, serie A dell'anno 2017).
3) Nulla sulle spese.
5 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA CE CE
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