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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1137/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022375 82 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
nessuno è comparso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 3.11.25, all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla CCIAA, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in forza del mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali, di cui tre relative sia crediti iscritti al ruolo dall'Inail ed una ad un credito della
CCIAA di Napoli per diritti camerali relativi all'anno 2014 per € 144,13.
Il ricorrente, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) estinzione per prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; 3) indebita richiesta della somma di € 1,17 a titolo di interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza delle eccezioni contenute nel ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'eccezione attinente all'omessa notificazione dell'atto fiscale presupposto;
rilevava l'applicabilità della sospensione per n. 542 giorni del termine di prescrizione in conseguenza della legislazione emergenziale relativa al COVID-19; chiedeva il rigetto del ricorso.
La CCIAA non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e la scadenza del termine di rito per la costituzione.
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, è opportuno rilevare la sussistenza della giurisdizione della Corte adita limitatamente alla cartella avente ad oggetto diritti camerali, attesa la natura non tributaria dei crediti iscritti al ruolo dall'Inail.
Infatti, il giudice tributario, quale giudice speciale, ha giurisdizione per le sole controversie aventi ad oggetto tributi e le materie indicate nell'art. 2 del Codice del processo tributario (già d.lgs. 546/92 abrogato dall'art. 130 co. 1 lett. d del D.lgs. 174/2024 a decorrere dall'1.1.2026).
Passando all'esame del merito, va rilevato che è fondata l'eccezione di omessa notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto rispetto all'atto impugnato.
Infatti, l'ADER, pur essendosi ritualmente costituita in giudizio, non ha depositato la documentazione relativa ad una valida notifica di tale cartella.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di parte resistente emerge che la notifica pec della cartella, effettuata in data 8.11.2017, non si è perfezionata a causa dell' “indirizzo non valido”. Allo stesso modo e per la medesima ragione non si è perfezionata la notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 11.2.2020.
Poi, non risulta validamente esperita la procedura di notifica della cartella in camera di commercio per le imprese e i professionisti privi di PEC funzionante Le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della
Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, l'ADER ha depositato solo due attestazioni di avvenuto deposito degli atti suindicati presso la Camera di Commercio (“Infocamere”) con la pubblicazione dei relativi avvisi di deposito sul sito informatico della stessa ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973.
Tuttavia, non risulta provato l'invio della necessaria raccomandata informativa.
La mancata prova della notifica della cartella, quale atto fiscale presupposto comporta, automaticamente,
l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla cartella relativa a diritti camerali.
Le spese di lite vengono compensate atteso che il ricorrente non risultava munito di valido indirizzo pec e la mancata costituzione dell'Ente impositore ha agevolato la rapida definizione del giudizio in senso favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1137/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022375 82 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
nessuno è comparso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 3.11.25, all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla CCIAA, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in forza del mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali, di cui tre relative sia crediti iscritti al ruolo dall'Inail ed una ad un credito della
CCIAA di Napoli per diritti camerali relativi all'anno 2014 per € 144,13.
Il ricorrente, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) estinzione per prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; 3) indebita richiesta della somma di € 1,17 a titolo di interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza delle eccezioni contenute nel ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'eccezione attinente all'omessa notificazione dell'atto fiscale presupposto;
rilevava l'applicabilità della sospensione per n. 542 giorni del termine di prescrizione in conseguenza della legislazione emergenziale relativa al COVID-19; chiedeva il rigetto del ricorso.
La CCIAA non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e la scadenza del termine di rito per la costituzione.
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, è opportuno rilevare la sussistenza della giurisdizione della Corte adita limitatamente alla cartella avente ad oggetto diritti camerali, attesa la natura non tributaria dei crediti iscritti al ruolo dall'Inail.
Infatti, il giudice tributario, quale giudice speciale, ha giurisdizione per le sole controversie aventi ad oggetto tributi e le materie indicate nell'art. 2 del Codice del processo tributario (già d.lgs. 546/92 abrogato dall'art. 130 co. 1 lett. d del D.lgs. 174/2024 a decorrere dall'1.1.2026).
Passando all'esame del merito, va rilevato che è fondata l'eccezione di omessa notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto rispetto all'atto impugnato.
Infatti, l'ADER, pur essendosi ritualmente costituita in giudizio, non ha depositato la documentazione relativa ad una valida notifica di tale cartella.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di parte resistente emerge che la notifica pec della cartella, effettuata in data 8.11.2017, non si è perfezionata a causa dell' “indirizzo non valido”. Allo stesso modo e per la medesima ragione non si è perfezionata la notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 11.2.2020.
Poi, non risulta validamente esperita la procedura di notifica della cartella in camera di commercio per le imprese e i professionisti privi di PEC funzionante Le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l'Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della
Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, l'ADER ha depositato solo due attestazioni di avvenuto deposito degli atti suindicati presso la Camera di Commercio (“Infocamere”) con la pubblicazione dei relativi avvisi di deposito sul sito informatico della stessa ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973.
Tuttavia, non risulta provato l'invio della necessaria raccomandata informativa.
La mancata prova della notifica della cartella, quale atto fiscale presupposto comporta, automaticamente,
l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla cartella relativa a diritti camerali.
Le spese di lite vengono compensate atteso che il ricorrente non risultava munito di valido indirizzo pec e la mancata costituzione dell'Ente impositore ha agevolato la rapida definizione del giudizio in senso favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.