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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1937/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
17.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23.07.2025 da e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CONCA DELLA NI (CE) in data 24.06.2018; rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 12.09.2019); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 15.04.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
1 b) la casa coniugale, di proprietà dei genitori del sig. viene assegnata a Pt_2 quest'ultimo;
c) la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale in ragione del presente Parte_1 accordo;
d) il figlio, in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, vivrà con la madre e domicilierà con la stessa;
e) in ragione del rapporto non conflittuale sussistente tra i coniugi, il diritto di visita del padre viene regolato in maniera tale da garantire uno stabile e duraturo rapporto genitoriale;
di tal che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, previo congruo avviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio e di salute del piccolo;
Per_1
f) per quanto riguarda invece le festività il padre ha facoltà di tenere con sé il figlio alternativamente ogni anno il giorno di Natale o quello di Capodanno;
il giorno di Pasqua
o quello di lunedì in Albis;
mentre per quanto riguarda le ferie i coniugi le concorderanno di volta in volta;
g) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in ragione della propria Parte_1 condizione di autosufficienza;
il sig. verserà alla moglie un assegno mensile di € Pt_2
250,00 (euroduecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio. Tale assegno sarà versato anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese. L'assegno de quo sarà rivalutato ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici ISTAT;
h) le spese scolastiche e mediche saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, al pari delle ulteriori spese straordinarie;
i) le parti si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei relativi passaporti e carte
d'identità valide per l'espatrio;
j) che in data 06/07/2022 le parti sottoscrivevano scrittura contenente la modifica delle condizioni di separazione: “Le parti concordano che la sig.ra modifichi la Parte_1 propria residenza portando con sé il bambino e trasferendone la relativa residenza da quella attuale ad Aprilia (Lt). Il sig. concorda sul predetto punto non Parte_2 opponendo eccezioni e riserve.
k) Le parti concordano che l'assegno unico finora percepito dalla sig.ra Parte_1 venga diviso in parti uguali e al 50% tra i sottoscrittori. La sig.ra Parte_1 concorda sul predetto punto non opponendo eccezioni e riserve.
2 l) La sig.ra si impegna a restituire la somma di € 400,00 (pari al 50% del Parte_1 valore dell'assegno unico finora interamente incassato) al sig. entro e non CP_1 oltre il 31/12/2022, anche in forma rateale”; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CONCA DELLA
NI (CE) il 24.06.2018 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCA DELLA NI di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno
2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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