CASS
Sentenza 2 novembre 2021
Sentenza 2 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2021, n. 39285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39285 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini del Tribunale di Asti, con provvedimento in data 27/11/2020, disponeva il sequestro preventivo diretto per l'importo di euro 16.600,00 già depositato sul conto corrente n. 100494789 acceso presso l' agenzia Unicredit n. 080001 di Torino intestato a VA NO, a carico di quest' ultimo indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110, 644 commi 1 e 5 n. 3) e n. 4) c.p. per essersi fatto promettere da LI IA, titolare dell' azienda agricola Azienda LI s.r.l.s. Agricola, a fronte di un prestito di euro 100.000,00, elargiti in più soluzioni, interessi o altri vantaggi usurari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39285 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 07/07/2021 A seguito di istanza di .riesame presentata da1 difensore dell'indagato con ordinanza del 18/02/2021 il Tribunale di Asti confermava il decreto suddetto, ritenendo sussistente il fumus del delitto contestato e legittima la misura disposta e precisando che la documentazione prodotta dalla difesa dell'indagato non era idonea a dimostrare che le somme giacenti sul conto corrente non costituissero profitto del reato. 2. Contro la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, erronea applicazione dell' art. 321 c.p.p. in relazione all' art. 644 c.p. nonché vizio motivazione. Lamenta che il tribunale, nel ritenere configurabile il fumus commissi delicti, non aveva valutato i profili afferenti l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa soggetto indagato per truffa e portatore di un chiaro interesse nella vicenda e, per altro verso, non aveva considerato che quanto dichiarato dalla persona offesa era privo di riscontri esterni. Rileva, ancora, che il tribunale aveva del tutto trascurato il profilo relativo al nesso fra le somme giacenti sul conto corrente intestato ed il reato di usura non considerando che tre mesi prima del fatto contestato il conto presentava un saldo attivo di euro 40.389,97, apparendo la motivazione sul punto contraddittoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge". Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o 2 sia, altresì, del tutto priva dei requisiti mininni.di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 25827901). 3. Ciò evidenziato ritiene la Corte che il Tribunale di Asti, con una motivazione che non è né mancante né meramente apparente, ha correttamente motivato in ordine alla astratta configurabilità a carico del ricorrente del reato contestato valorizzando le dichiarazioni della persona offesa ritenute precise, dettagliate, coerenti e prive di ogni intento calunnatorio e riscontrate tramite intercettazioni telefoniche idonee a confermare il prestito usurario in questione (v. ff. 5-7). A fronte di tali argomentazioni appaiono del tutto infondate le censure dell'indagato il quale lamenta che il tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i profili di attendibilità della persona offesa, senza, peraltro, in alcun modo prendere posizione in ordine al materiale captativo valorizzato dai giudici di merito. Invero il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che con il suddetto motivo di impugnazione la difesa dell' indagato tende a indicare, nella sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti lamentando come il Tribunale del riesame li ha ricostruiti ma ciò oltre a comportare un'inammissibile richiesta di rivalutazione da parte di questa Corte Suprema del merito della vicenda e degli elementi probatori che la sorreggono, non consente di ipotizzare la ricorrenza di una "violazione di legge" nel senso sopra indicato ma di ricondurre al più le doglianze formulate nell'alveo del disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in relazione al quale, però, non può essere ammissibilmente presentato ricorso innanzi a questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione che - come quella contenuta nel provvedimento gravato - è certamente esistente e non meramente apparente anche per quanto concerne l' individuazione del reato. 3 e. II consigliere estensore sidente 4. Quanto al nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed il profitto del reato, come evidenziato dal P.G. nelle conclusioni scritte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 27 Maggio 2021 hanno recentemente riaffermato il principio diritto secondo il quale qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque, rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente. Le S.U. hanno pure avuto modo precisare, in passato, che qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264437 - 01. Nel caso in esame, peraltro, i giudici di merito hanno pure rilevato che l' indagato non aveva comprovato che l'accrescimento del conto oggetto di sequestro era frutto di rimesse successive alla commissione del reato e con quello non collegabili, argomentazioni neanche censurate dal ricorrente il quale formula contestazioni del tutto generiche e, per altro verso, mira, in questa sede, ad una diversa ricostruzione dei propri movimenti bancari relativi al conto corrente in questione, verifica certamente preclusa in questa sede alla luce dei cennati principi quanto ai limiti del sindacato di legittimità dei provvedimenti cautelari reali. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 Luglio 2021
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini del Tribunale di Asti, con provvedimento in data 27/11/2020, disponeva il sequestro preventivo diretto per l'importo di euro 16.600,00 già depositato sul conto corrente n. 100494789 acceso presso l' agenzia Unicredit n. 080001 di Torino intestato a VA NO, a carico di quest' ultimo indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110, 644 commi 1 e 5 n. 3) e n. 4) c.p. per essersi fatto promettere da LI IA, titolare dell' azienda agricola Azienda LI s.r.l.s. Agricola, a fronte di un prestito di euro 100.000,00, elargiti in più soluzioni, interessi o altri vantaggi usurari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39285 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 07/07/2021 A seguito di istanza di .riesame presentata da1 difensore dell'indagato con ordinanza del 18/02/2021 il Tribunale di Asti confermava il decreto suddetto, ritenendo sussistente il fumus del delitto contestato e legittima la misura disposta e precisando che la documentazione prodotta dalla difesa dell'indagato non era idonea a dimostrare che le somme giacenti sul conto corrente non costituissero profitto del reato. 2. Contro la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, erronea applicazione dell' art. 321 c.p.p. in relazione all' art. 644 c.p. nonché vizio motivazione. Lamenta che il tribunale, nel ritenere configurabile il fumus commissi delicti, non aveva valutato i profili afferenti l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa soggetto indagato per truffa e portatore di un chiaro interesse nella vicenda e, per altro verso, non aveva considerato che quanto dichiarato dalla persona offesa era privo di riscontri esterni. Rileva, ancora, che il tribunale aveva del tutto trascurato il profilo relativo al nesso fra le somme giacenti sul conto corrente intestato ed il reato di usura non considerando che tre mesi prima del fatto contestato il conto presentava un saldo attivo di euro 40.389,97, apparendo la motivazione sul punto contraddittoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge". Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o 2 sia, altresì, del tutto priva dei requisiti mininni.di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 25827901). 3. Ciò evidenziato ritiene la Corte che il Tribunale di Asti, con una motivazione che non è né mancante né meramente apparente, ha correttamente motivato in ordine alla astratta configurabilità a carico del ricorrente del reato contestato valorizzando le dichiarazioni della persona offesa ritenute precise, dettagliate, coerenti e prive di ogni intento calunnatorio e riscontrate tramite intercettazioni telefoniche idonee a confermare il prestito usurario in questione (v. ff. 5-7). A fronte di tali argomentazioni appaiono del tutto infondate le censure dell'indagato il quale lamenta che il tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i profili di attendibilità della persona offesa, senza, peraltro, in alcun modo prendere posizione in ordine al materiale captativo valorizzato dai giudici di merito. Invero il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che con il suddetto motivo di impugnazione la difesa dell' indagato tende a indicare, nella sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti lamentando come il Tribunale del riesame li ha ricostruiti ma ciò oltre a comportare un'inammissibile richiesta di rivalutazione da parte di questa Corte Suprema del merito della vicenda e degli elementi probatori che la sorreggono, non consente di ipotizzare la ricorrenza di una "violazione di legge" nel senso sopra indicato ma di ricondurre al più le doglianze formulate nell'alveo del disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in relazione al quale, però, non può essere ammissibilmente presentato ricorso innanzi a questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione che - come quella contenuta nel provvedimento gravato - è certamente esistente e non meramente apparente anche per quanto concerne l' individuazione del reato. 3 e. II consigliere estensore sidente 4. Quanto al nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed il profitto del reato, come evidenziato dal P.G. nelle conclusioni scritte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 27 Maggio 2021 hanno recentemente riaffermato il principio diritto secondo il quale qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque, rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente. Le S.U. hanno pure avuto modo precisare, in passato, che qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264437 - 01. Nel caso in esame, peraltro, i giudici di merito hanno pure rilevato che l' indagato non aveva comprovato che l'accrescimento del conto oggetto di sequestro era frutto di rimesse successive alla commissione del reato e con quello non collegabili, argomentazioni neanche censurate dal ricorrente il quale formula contestazioni del tutto generiche e, per altro verso, mira, in questa sede, ad una diversa ricostruzione dei propri movimenti bancari relativi al conto corrente in questione, verifica certamente preclusa in questa sede alla luce dei cennati principi quanto ai limiti del sindacato di legittimità dei provvedimenti cautelari reali. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 Luglio 2021