Articolo 75 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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13 novembre 1960
Art. 75. Applicazione continuata

Il Ministro puo' disporre, per esigenze di servizio, applicazioni di funzionari delle carriere direttiva e di concetto o di dattilografi in posti vacanti per i quali non sia possibile provvedere diversamente.
Tali applicazioni non possono avere durata, superiore a sei mesi e possono essere prorogate una sola volta e per non piu' di altri sei mesi, salvo il caso di posti lasciati vacanti per aspettativa, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Il presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, nei casi di particolare urgenza e per assicurare il funzionamento di un ufficio, puo' applicare un funzionario o un dattilografo ad altro ufficio del distretto per non piu' di tre mesi.
Il provvedimento e' immediatamente comunicato al Ministro, che ha la facolta' di revocarlo.
Per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio il Ministro puo' applicare agli uffici giudiziari, anche in soprannumero, per non piu' di tre mesi, funzionari della carriera direttiva o di concetto.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960