Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2025, proposto da
EO AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lai, Donato Antonio Muschio Schiavone, Flaviano Lai, con domicilio eletto presso lo studio Donato Antonio Muschio Schiavone in Martina Franca, viale dei Lecci 56;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0022907 del 17 aprile 2025 del Comune di Fasano - Settore urbanistica e sviluppo del territorio, recante definitivo diniego alla istanza di ampliamento della concessione demaniale marittima per licenza n. 8 del 24 luglio 2013 per posizionamento strutture precarie;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale o connesso, compresi, per quanto occorrer possa, il preavviso di diniego prot. 0010212 del 20 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EL HI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima n. 8/2013, rilasciata dal Comune di Fasano e a mezzo della quale esercita l’attività di stabilimento balneare in due distinte aree di estensione totale pari a circa 3000 metri quadri, separate da una piccola insenatura.
1.1. Con istanza del 13 novembre 2024, il ricorrente chiedeva al Comune di rimodulare la distribuzione della concessione demaniale, includendovi anche la fascia di separazione esistente tra le due porzioni e con un complessivo aumento della superficie totale di circa 1400 metri quadri.
1.2. Il Comune di Fasano, ad esito del procedimento, con atto prot. n. 0022907 del 17 aprile 2025, emesso a seguito del preavviso di diniego prot. n. 10212 del 20 febbraio 2025, disponeva il rigetto dell’istanza, evidenziando, in sintesi, l’impossibilità di concedere l’ampliamento in questione nelle forme della mera variazione della concessione esistente (richiedendosi, invece, l’espletamento di una gara pubblica), l’incidenza della richiesta sulla fruibilità di un tratto di litorale allo stato liberamente accessibile e l’impossibilità di procedere al rilascio di ulteriori titoli nell’area in ragione dei vincoli archeologico e idraulico sulla stessa gravanti.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 19 maggio 2025 e depositato in data 23 maggio 2025, il ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto diniego, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
- “ ERRORE DI FATTO E SUI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DEL D.P.R. N. 328/1952 (REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE) E DELL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 118/2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA L.R. N. 17/20215. MANIFESTA INGIUSTIZIA ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’erroneità e l’illegittimità dei profili motivazionali del provvedimento impugnato relativi alla qualificazione dell’istanza come volta al rilascio di una nuova concessione, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto che la richiesta sarebbe volta ad ottenere una mera rimodulazione delle superfici già in concessione (anche mediante rinuncia ad alcune delle porzioni che vi sono attualmente incluse) e interesserebbe, quanto all’ampliamento, una porzione di litorale interclusa, in quanto raggiungibile solo attraverso la concessione esistente, oltre che priva di valenza funzionale autonoma, ragione per cui l’indizione di una procedura di gara non sarebbe necessaria. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, anche il difetto di istruttoria sul punto, non avendo il Comune adeguatamente considerato le suddette circostanze e, conseguentemente, anche l’erroneità dei rilievi dell’amministrazione in ordine all’effetto di interclusione del litorale che deriverebbe dall’accoglimento dell’istanza.
- “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 14 L.R. 17/2015 E DELL’ART. 10 DEL D. LGS. N. 42/2004. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE COSTE E DEL PIANO COMUNALE COSTE ADOTTATO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI ATTI COMUNALI NONCHÉ INTERNA AL MEDESIMO ATTO, PER ERRORE SUL FATTO E SUI PRESUPPOSTI E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANIFESTA INGIUSTIZIA ”.
A mezzo del secondo motivo di ricorso è contestata l’illegittimità dei rilievi dell’amministrazione relativi al vincolo archeologico gravante nell’area. In sintesi, secondo il ricorrente, il suddetto vincolo non potrebbe impedire l’accoglimento dell’istanza, in quanto imposto successivamente all’originario rilascio della concessione, mentre l’art. 14 l.r. 17/2015 precluderebbe unicamente il rilascio di nuove concessioni e non anche la modifica o l’ampliamento di quelle esistenti, né vi sarebbe alcun impedimento a procedere in tal senso sulla base delle previsioni del Piano Regionale delle Coste e del Piano Comunale delle Coste.
- “ ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUL FATTO E SUI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO N. 76 DEL 3/2/2025 DELL’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE, DELL’ART. 14, COMMA 1, DELLA L.R. N. 17/2015 E DELL’ART. 29 DELLA L.R N. 28/2024 ”.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, infine, l’illegittimità dei richiami dell’amministrazione al vincolo di pericolosità idraulica gravante sull’area, in particolare in quanto l’art. 14, co. 1, lett. d, l.r. 17/2015 impedirebbe unicamente il rilascio di nuove concessioni solo nelle aree a rischio di erosione in prossimità delle falesie, mentre, nel caso di specie, si tratterebbe della mera variazione della concessione esistente e, al contempo, l’area non sarebbe classificabile come falesia. Il ricorrente, inoltre, ha dedotto l’erroneità del richiamo alle previsioni di pericolosità idraulica anche in considerazione del fatto che l’art. 29 l.r. 28/2024 non richiede il parere dell’Autorità di Bacino per interventi volti unicamente alla realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione, ferma restando la necessità di produrre uno studio di compatibilità idrologica e idraulica e che, pertanto, in base alla normativa vigente, il vincolo suddetto non potrebbe ritenersi impeditivo all’accoglimento dell’istanza.
2.1. Il Comune di Fasano si è costituito in giudizio in data 30 maggio 2025 e, in data 6 giugno 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso, ribadendo la legittimità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2.2. A esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, questo TAR, con ordinanza n. 24 dell’11 giugno 2025, ha rigettato l’istanza cautelare formulata unitamente al ricorso.
2.3. In data 21 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale, anche in risposta alle deduzioni dell’amministrazione comunale, ha ribadito e ulteriormente suffragato le ragioni poste a fondamento dei motivi di ricorso. In data 22 febbraio 2026 ha depositato una memoria difensiva anche il Comune, sostanzialmente ribadendo le precedenti tesi.
2.4. Rispettivamente in data 3 e 4 febbraio 2026 il ricorrente e il Comune hanno provveduto al deposito di memorie di replica, con le quali hanno ulteriormente insistito nelle proprie posizioni.
2.5. A esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di censura il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Comune ha qualificato l’istanza come volta al rilascio di una nuova concessione (con conseguente necessità di procedere a mezzo di gara pubblica) e ha rilevato che l’accoglimento comporterebbe l’interclusione di un tratto di litorale allo stato liberamente fruibile. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che l’istanza, in ragione del suo effettivo contenuto, avrebbe, in realtà, ad oggetto la mera variazione della concessione esistente, mentre l’ampliamento non interesserebbe un tratto di litorale suscettibile di autonomo impiego e sfruttamento.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, gli enti locali godono di ampia discrezionalità nella gestione dei beni demaniali di propria competenza, anche per quanto concerne la scelta tra il rilascio di concessioni in favore di privati o il mantenimento dell’uso pubblico degli stessi. È stato rilevato, in particolare, che “ Il principio cardine in materia di concessioni demaniali è che la decisione spettante all'ente locale in ordine al rilascio di tali titoli ha natura ampiamente discrezionale, competendo quindi solo al Comune di stabilire se attribuire il bene in uso al privato richiedente, ovvero lasciarlo alla libera fruizione collettiva. Ne consegue che, a seguito di istanza di concessione demaniale marittima, all'Amministrazione è riconosciuta ampia discrezionalità in ordine all'individuazione dell'utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche nell'ottica della sua più proficua utilizzazione. In relazione alla scelta di costituire un diritto d'uso del bene demaniale mediante nuova concessione, entro determinati limiti di spazio e di tempo, nonché per determinate opere o facoltà, è rimessa all'amministrazione marittima la valutazione tra quale dei possibili usi del bene demaniale sia più proficuo e conforme agli interessi della collettività, secondo una valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale se non in caso di scelta irrazionale o contraddittoria o basata su erronei o travisati presupposti di fatto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2020, n. 431) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5023 del 4 giugno 2024).
3.3. Ciò premesso, risulta assorbente rilevare che, a fronte dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione comunale nelle scelte concernenti la gestione del demanio e non vantando il ricorrente alcun diritto all’ampliamento della concessione esistente, i rilievi contenuti nel provvedimento impugnato a mezzo dei quali è evidenziato che, in caso di accoglimento dell’istanza, si determinerebbe l’interclusione di una porzione di litorale allo stato liberamente fruibile integrano già da soli una ragione idonea a sorreggere la determinazione adottata dall’amministrazione, in quanto volti a manifestare una scelta gestoria discrezionale in ordine all’uso del bene demaniale, ossia la volontà di conservare l’uso pubblico di una determinata area.
3.4. Non vi sono, peraltro, elementi per ritenere che i rilievi del Comune sul punto siano manifestamente erronei o irragionevoli, in quanto effettivamente, come risulta dalla planimetria allegata all’istanza, l’ampliamento richiesto avrebbe l’effetto di estendere la concessione sul tratto di litorale che separa le due porzioni demaniali nella titolarità della ricorrente, oltre a determinare una più incisiva occupazione del fronte mare (principalmente nella porzione di sinistra dell’area in concessione).
3.5. In senso contrario, inoltre, non può ritenersi rilevante quanto dedotto da parte del ricorrente in ordine al fatto che l’istanza comporterebbe anche la rinuncia ad alcune parti dell’originaria concessione e che la porzione di litorale cui fa riferimento l’amministrazione non risulterebbe comunque accessibile, se non passando attraverso lo stabilimento balneare già esistente. Sul punto è sufficiente rilevare, in primo luogo, che la rinuncia ad alcune porzioni dell’originaria concessione, oltre ad avere un impatto qualitativo e quantitativo evidentemente marginale sull’area effettivamente occupata (come emerge inequivocabilmente dalla già richiamata planimetria), non incide in alcun modo sul dato valorizzato dall’amministrazione, ossia l’effetto di assorbimento di un’ulteriore porzione di litorale attualmente libero. Quanto, invece, alle affermazioni in ordine all’inaccessibilità di detta area, le stesse sono incoerenti rispetto alle risultanze ritraibili dalla documentazione in atti (dato che, sempre dalla richiamata planimetria, l’area appare accessibile mediante transito sulla costa) e dalle dichiarazione contenute nello stesso ricorso, ove si riferisce dell’esistenza di una strada che costeggia il tratto di litorale in questione (l’affermazione secondo cui si tratterebbe di una strada privata non vale, infatti, ad escluderne l’uso pubblico).
3.6. Deve, peraltro, rilevarsi che le osservazioni del Comune in ordine all’impatto della richiesta di ampliamento sulla libera fruibilità del demanio costituiscono valida motivazione del diniego anche a prescindere dalla questione relativa alla qualificazione dell’istanza (se di mera variante o di rilascio di una nuova concessione), fondandosi sulla constatazione di un effetto materiale che si determinerebbe in ogni caso qualora si concludesse per l’accoglimento della richiesta pervenuta.
3.7. In secondo luogo, anche a voler prescindere da tali rilievi, il provvedimento impugnato risulta immune da censure anche nella parte in cui il Comune ha giustificato il diniego in ragione dell’impossibilità di qualificare l’istanza come di mera variazione della concessione esistente, trattandosi, invece, di una richiesta volta, nella sostanza, a ottenere il rilascio di nuova concessione e per la quale, quindi, sarebbe necessario procedere a mezzo di gara pubblica.
3.8. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ La fattispecie disciplinata dall’art. 24 del regolamento esecutivo si colloca invece “a valle” dell’affidamento della nuova concessione e, dovendosi pur sempre avere riguardo al richiamato principio di origine euro-unitaria, essa va interpretata restrittivamente proprio perché vi fa eccezione, consentendo l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario a condizioni da individuarsi preventivamente e rigorosamente, la cui sussistenza va poi vagliata in concreto caso per caso; precisamente, come già rilevato in giurisprudenza, l’affidamento diretto di una maggiore superficie “in ampliamento” al titolare di concessione di bene demaniale marittimo può ammettersi “solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione” (così Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3459, nonché id., 11 luglio 2017, n. 3416, citate in sentenza) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5225 del 24 giugno 2022)”.
3.9. Ciò posto, nel caso di specie, la rimodulazione delle superfici richiesta dal ricorrente comporterebbe un ampliamento di circa il 45% dell’area attualmente occupata, circostanza che, come correttamente rilevato da parte dell’amministrazione comunale, già da sola esclude la possibilità di ricondurre l’istanza alla categoria della mera variazione, non trattandosi evidentemente di un incremento di “ minima consistenza quantitativa ”. Peraltro, il fatto che l’istanza preveda anche la rinuncia ad alcune porzioni delle aree già in concessione è del tutto irrilevante, dato che l’effetto finale sarebbe comunque quello del significativo aumento della superficie totale.
3.10. Né vi sono elementi per ritenere che l’area in questione non potrebbe essere suscettibile di autonomo sfruttamento se non da pare del ricorrente, in quanto (a prescindere dagli ulteriori rilievi del Comune in ordine agli effetti dei vincoli archeologico e idraulico gravanti sull’area) trattasi, come si è precedentemente evidenziato, di una porzione del litorale direttamente prospiciente il mare.
3.11. Per quanto detto, pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi ritenere legittimi i rilievi del Comune di Fasano con i quali il rigetto dell’istanza è stata motivato in ragione della qualificazione dell’istanza come volta ad ottenere il rilascio di una nuova concessione e non la mera variazione di quella già esistente e, in ogni caso, in ragione della volontà di evitare l’interclusione di una porzione di demanio marittimo allo stato liberamente fruibile.
4. Quanto evidenziato consente, inoltre, l’assorbimento delle censure proposte a mezzo del secondo e del terzo motivo di ricorso, tenuto conto della natura plurimotivata del provvedimento impugnato e della ritenuta legittimità di un’autonoma ragione giustificativa dello stesso, dovendosi sul punto dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1215) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7093 del 20 agosto 2025).
5. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Fasano, delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI PR, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
EL HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL HI | VI PR |
IL SEGRETARIO