Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento con pericolo di naufragio , di cui all'art. 1123 cod. nav., è sufficiente che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente, atteso che non è richiesto il suo inabissamento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso di urto dell'imbarcazione contro gli scogli con lesioni ai passeggeri, alcuni dei quali sbalzati in mare).
Commentario • 1
- 1. Art. 429 - Danneggiamento seguito da naufragiohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2006, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/01/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 75
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 42893/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT MA, nato a [...] il 28 febbraio del 1962;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 16 maggio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione dell'articolo 62 c.p., comma 6;
sentito il difensore d'ufficio avv. FALCOLINI Enrico, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 16 maggio del 2005, la corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Ravenna in data 25 febbraio del 2004, riduceva la pena inflitta a TI MA a mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, determinando, con la già disposta sostituzione, la pena complessiva in Euro 4.860,00 di multa, quale responsabile del reato di cui all'articolo 1123 c.n. perché, per colpa dovuta ad imprudenza ed imperizia, aveva provocato la collisione della propria imbarcazione da diporto "Claver" contro la barriera frangiflutti causando il semiaffondamento del natante. Fatto accertato il 21 luglio del 1998.
Il fatto può riassumersi nella maniera seguente. Il 20 luglio del 1998 alle ore 23 circa l'imputato invitò gli amici AN OR, DI BA e LL RC sul proprio natante per un'escursione in mare. Al momento del rientro nel porto canale di Casalborsetti, l'imbarcazione urtò contro gli scogli frangiflutti antistanti lo stabilimento balneare "Calipso". A seguito dell'urto i passeggeri erano sbalzati in mare mentre il natante panneggiato su un fianco, iniziò ad affondare.
A fondamento della decisione la Corte Territoriale osservava che ai fini della sussistenza del reato contestato è sufficiente che il natante non sia più in grado di galleggiare non essendo richiesto anche il suo inabissamento;
che si era verificato un concreto pericolo perché i passeggeri erano stati sbalzati in mare e sugli scogli;
che non poteva essere concessa l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 in alcuna delle due ipotesi contemplate dalla norma perché il risarcimento del danno non era stato effettuato prima del giudizio e non era provato che l'opera di soccorso prestata dall'imputato alle passeggere fosse servita ad attenuare le conseguenze del reato. Ricorre per Cassazione l'imputato tramite il suo difensore denunciando:
l'errata applicazione della norma incriminatrice poiché il semiaffondamento dell'imbarcazione e lo sbalzamento dei passeggeri in acqua non erano sufficienti a configurare il reato, posto che tutti erano ritornati a piedi sulla spiaggia e che non si era verificato alcun affondamento ne' sarebbe stato possibile per la scarsa profondità del mare in quel tratto;
omessa motivazione in relazione al motivo d'appello con cui si era chiesta la derubricazione del reato contestato nella meno grave ipotesi di cui all'articolo 450 c.p.;
disapplicazione dell'articolo 62 c.p., n. 6, in quanto tutti i testimoni avevano riferito che dopo l'urto l'imputato si era prodigato per prestare soccorso agli altri occupanti dell'imbarcazione aiutando in particolare la signora AN OR.
IN DIRITTO
L'articolo 1123 c.n. punisce chiunque per colpa cagiona danno ad una nave o ad un galleggiante o ad un aeromobile in navigazione, se dal fatto derivi pericolo d'incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante.
Per la sussistenza del delitto di naufragio è sufficiente che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente, non essendo richiesto anche il suo inabissamento e, di conseguenza, la sua perdita (Cass. 325 del 2001). Ai fini della sussistenza del delitto di naufragio o di pericolo di naufragio, deve considerarsi "nave" l'imbarcazione atta al trasporto di più persone, qualunque sia la sua stazza o la sua portata, qualunque sia il mezzo di propulsione utilizzato (a vela o a motore), qualunque sia la sua funzione per diporto per trasporto, per la pesca (Cass. 10391 del 1997). Nella fattispecie è configurarle il reato perché a seguito della condotta imprudente del prevenuto si è verificato l'urto dell'imbarcazione contro gli scogli, il parziale affondamento del natante con lesioni ai passeggeri, i quali, sbalzati in mare e sugli scogli, avrebbero potuto riportare danni ben più gravi di quelli effettivamente subiti.
Per quanto concerne il secondo motivo si osserva che l'ipotesi di cui all'articolo 450 c.p. è stata implicitamente esclusa dai giudici di merito perché incompatibile con la condotta contestata. Invero la norma di cui all'articolo 450 c.p. presuppone che il naufragio o la sommersione non si sia verificata nonostante l'idoneità dell'azione. Invece nella fattispecie si è verificato sia l'urto che la caduta dei passeggeri in acqua.
In ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'articolo 62 c.p., n. 6, attenuazione delle conseguenze dannose del reato, i giudici di merito non hanno ritenuto l'attenuante in questione incompatibile con il reato in esame, ma hanno affermato in punto di fatto che essa non poteva essere concessa perché l'imputato non aveva provato l'attenuazione delle conseguenze del reato non essendo sufficiente a tal fine la sola opera di soccorso prestata alle passeggere. Siffatta valutazione di merito non è sindacabile in questa sede avuto riguardo al fatto che il prevenuto, a parte il doveroso soccorso prestato ai passeggeri, in base al quale ha ottenuto le generiche, non ha evidenziato alcuna elemento idoneo a giustificare la concessione dell'attenuante invocata. La semplice prestazione del soccorso alle vittime di un naufragio o comunque alle vittime di un sinistro da parte del suo autore, trattandosi di atto doveroso da parte di chi ha provocato il sinistro,non può giustificare di per sè la concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 parte seconda (attenuazione delle conseguenze del reato).
Per il rigetto del ricorso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006