Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
È legittima la sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento disposta in presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia e contestualmente al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2010, n. 35518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35518 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 875
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 10946/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC NI, N. IL *22/05/1954*;
avverso l'ordinanza n. 644/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 06/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Gioacchino Izzo, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avv. SANTAMBROGIO Mario di Giuliano, difensore di fiducia del ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
\C EN, imputato di spaccio ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ricorre tramite difensore di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria del 6 novembre 2009, da lui adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., che aveva confermato il provvedimento con cui quella Corte territoriale, su richiesta del P.G. e prima dell'apertura del dibattimento, aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.
Era avvenuto infatti che all'udienza fissata per il giudizio di secondo grado erano state poste una serie di questioni preliminari e, tra l'altro, il difensore del \C\ aveva certificato in limine l'impedimento a comparire del suo assistito per motivi di salute. Il P.G. aveva rassegnato le proprie conclusioni su tutte le questioni, chiedendo la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del processo, richiesta che la corte territoriale aveva accolto.
Il Tribunale della Libertà ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione osservando che era stato pronunciato nel contraddittorio delle parti.
Deduce il ricorrente la nullità dell'ordinanza impugnata, atteso che a suo avviso l'impedimento a comparire dell'imputato imponeva il rinvio dell'udienza e precludeva l'adozione di ogni altro provvedimento diverso dal rinvio.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Premesso infatti che, come è pacifico, l'udienza fu comunque differita contestualmente al provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, avendo la corte territoriale ritenuto effettivo l'impedimento a comparire addotto dall'imputato, l'impugnativa in esame appare pretestuosa, ove si consideri che l'ordinanza di sospensione era stata pronunciata nel contraddittorio delle parti, attesa la presenza all'udienza del sostituto processuale del difensore di fiducia del \C\, che aveva potuto così interloquire sulla richiesta del Procuratore Generale. Del resto, come lo stesso difensore riconosce, la norma di cui all'art. 304 c.p.p., non prescrive il rispetto di particolari regole di forma, ne' tantomeno prevede uno speciale sub procedimento autonomo per la proposizione e delibazione dell'istanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, essendo richiesto solo il rispetto delle regole del contraddittorio, condizione che nel caso di specie risulta ampiamente rispettata. Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010