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22 marzo 1913
22 marzo 1913
Art. 79.
E' in facolta' del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall' art. 379 del Codice di procedura civile .
In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui e' l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
E' in facolta' del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall' art. 379 del Codice di procedura civile .
In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui e' l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
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- 1. Decreto liberalizzazioni: il testo aggiornato in discussione al Governohttps://www.dirittobancario.it/ · 19 gennaio 2012 · 0.78191537
Il Decreto sulle liberalizzazioni verrà discusso nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012. Di seguito si pubblica il testo della bozza aggiornata del provvedimento del Governo Monti in tema di concorrenza, semplificazione e mercato unico. CAPO I NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI Art. 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) 1. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, …
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