CASS
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2025, n. 33191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33191 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA SA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 04-10-2024 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Thomas Dal Fior, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile SA AM, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di RA alla rifusione dei compensi e delle spese di assistenza della parte civile;
lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Alberto Berardi, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile IO Veneto, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di RA alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33191 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SA RA avverso la sentenza resa il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Verona, con la quale il predetto, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 98), essendo stato l'imputato altresì condannato al risarcimento del danno in favore di una pluralità di parti civili, tra cui SA AM e la IO Veneto. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello lagunare, RA, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, è stata dedotta l'erronea applicazione degli art. 591 e 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., osservandosi che l'imputato ha regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dall'abrogato art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., in quanto nella procura speciale, egli ha indicato con chiarezza il suo luogo di residenza e, nell'atto di appello, il difensore di fiducia ha dichiarato il domicilio dell'imputato, risultando il luogo di residenza coincidente con quello di domicilio, per cui alcun ostacolo è stato frapposto al celere svolgimento del processo. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'inosservanza dell'art. 169 cod. proc. pen., rilevandosi che RA, già prima che gli venisse comunicato di essere indagato per i fatti di causa, era iscritto all'A.I.R.E. in Bulgaria, dove esercitava attività lavorativa, per cui la notifica del decreto di citazione nei suoi confronti sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle modalità fissate dal citato art. 169. 3. Dopo essere stato inizialmente assegnato alla Settima Sezione (udienza del 14 febbraio 2025), il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione Penale. 4. Con note trasmesse rispettivamente il 17 aprile 2025 e il 23 aprile 2025, gli avvocati Thomas Dal Fior e Alberto Berardi, difensori e procuratori speciali, il primo, della parte civile SA AM, e, il secondo, della parte civile IO Veneto, hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di RA alla rifusione delle spese delle rispettive parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. E invero la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'appello proposto nell'interesse di RA, ha rimarcato, in maniera pertinente, il fatto che era stato sì depositato un mandato speciale a impugnare, ma non anche la dichiarazione e/o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. 2 Né, ha aggiunto la Corte di appello, poteva ritenersi idonea a essere apprezzata come elezione o dichiarazione di domicilio la mera indicazione di un domicilio all'estero, sia perché sottoscritta dal solo difensore dell'imputato, sia perché, comunque, non è possibile la dichiarazione o elezione di domicilio all'estero. 2. Ora, come sottolineato anche dal Procuratore generale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di RA 1'8 aprile 2024 risulta immune da censure, avendo trovato corretta applicazione l'allora vigente art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., secondo cui, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tale disposizione è stata abrogata dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ma sul punto deve richiamarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1'8 aprile 2025, Rv. 287855-01), secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come quella in esame, presentata come detto 1'8 aprile 2024, con la precisazione che l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Tale evenienza nel caso di specie non si è verificata, come si evince dalla lettura dell'atto di appello, nel cui incipit vi è una mera dichiarazione non di RA, ma del suo difensore di fiducia, secondo cui l'imputato era residente e domiciliato a Blagoevgrad, in Bulgaria, come da iscrizione A.I.R.E. Sul punto deve infatti evidenziarsi che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Rv. 278247), l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio e non surrogabile da una dichiarazione del difensore, con la conseguenza che non può essere considerata come valida elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen. la mera indicazione del luogo di residenza dell'imputato, da questi non sottoscritta, contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore. A ciò peraltro deve aggiungersi che la dichiarazione di domicilio in esame non sarebbe stata comunque valida, posto che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 34702 del 26/06/2024, non mass.), per l'imputato residente all'estero, ove ne ricorrano i presupposti, è previsto, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia, da ciò desumendosi che non è valida una dichiarazione di domicilio che abbia ad oggetto la residenza all'estero dell'imputato. 3 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di RA deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, nonché di nonché di provvedere alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SA CA e IO Veneto, spese liquidate, avuto riguardo alle attività difensive svolte e all'entità della vicenda, in euro duemila per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SA AM e IO Veneto, che liquida, per ciascuna parte civile, in euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso il 29.04.2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Thomas Dal Fior, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile SA AM, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di RA alla rifusione dei compensi e delle spese di assistenza della parte civile;
lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Alberto Berardi, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile IO Veneto, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di RA alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33191 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SA RA avverso la sentenza resa il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Verona, con la quale il predetto, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 98), essendo stato l'imputato altresì condannato al risarcimento del danno in favore di una pluralità di parti civili, tra cui SA AM e la IO Veneto. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello lagunare, RA, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, è stata dedotta l'erronea applicazione degli art. 591 e 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., osservandosi che l'imputato ha regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dall'abrogato art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., in quanto nella procura speciale, egli ha indicato con chiarezza il suo luogo di residenza e, nell'atto di appello, il difensore di fiducia ha dichiarato il domicilio dell'imputato, risultando il luogo di residenza coincidente con quello di domicilio, per cui alcun ostacolo è stato frapposto al celere svolgimento del processo. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'inosservanza dell'art. 169 cod. proc. pen., rilevandosi che RA, già prima che gli venisse comunicato di essere indagato per i fatti di causa, era iscritto all'A.I.R.E. in Bulgaria, dove esercitava attività lavorativa, per cui la notifica del decreto di citazione nei suoi confronti sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle modalità fissate dal citato art. 169. 3. Dopo essere stato inizialmente assegnato alla Settima Sezione (udienza del 14 febbraio 2025), il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione Penale. 4. Con note trasmesse rispettivamente il 17 aprile 2025 e il 23 aprile 2025, gli avvocati Thomas Dal Fior e Alberto Berardi, difensori e procuratori speciali, il primo, della parte civile SA AM, e, il secondo, della parte civile IO Veneto, hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di RA alla rifusione delle spese delle rispettive parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. E invero la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'appello proposto nell'interesse di RA, ha rimarcato, in maniera pertinente, il fatto che era stato sì depositato un mandato speciale a impugnare, ma non anche la dichiarazione e/o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. 2 Né, ha aggiunto la Corte di appello, poteva ritenersi idonea a essere apprezzata come elezione o dichiarazione di domicilio la mera indicazione di un domicilio all'estero, sia perché sottoscritta dal solo difensore dell'imputato, sia perché, comunque, non è possibile la dichiarazione o elezione di domicilio all'estero. 2. Ora, come sottolineato anche dal Procuratore generale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di RA 1'8 aprile 2024 risulta immune da censure, avendo trovato corretta applicazione l'allora vigente art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., secondo cui, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tale disposizione è stata abrogata dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ma sul punto deve richiamarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1'8 aprile 2025, Rv. 287855-01), secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come quella in esame, presentata come detto 1'8 aprile 2024, con la precisazione che l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Tale evenienza nel caso di specie non si è verificata, come si evince dalla lettura dell'atto di appello, nel cui incipit vi è una mera dichiarazione non di RA, ma del suo difensore di fiducia, secondo cui l'imputato era residente e domiciliato a Blagoevgrad, in Bulgaria, come da iscrizione A.I.R.E. Sul punto deve infatti evidenziarsi che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Rv. 278247), l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio e non surrogabile da una dichiarazione del difensore, con la conseguenza che non può essere considerata come valida elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen. la mera indicazione del luogo di residenza dell'imputato, da questi non sottoscritta, contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore. A ciò peraltro deve aggiungersi che la dichiarazione di domicilio in esame non sarebbe stata comunque valida, posto che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 34702 del 26/06/2024, non mass.), per l'imputato residente all'estero, ove ne ricorrano i presupposti, è previsto, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia, da ciò desumendosi che non è valida una dichiarazione di domicilio che abbia ad oggetto la residenza all'estero dell'imputato. 3 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di RA deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, nonché di nonché di provvedere alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SA CA e IO Veneto, spese liquidate, avuto riguardo alle attività difensive svolte e all'entità della vicenda, in euro duemila per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SA AM e IO Veneto, che liquida, per ciascuna parte civile, in euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso il 29.04.2025