Art. 2.
All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.