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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI EZ, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA CA LO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/02/2025, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del 07/12/2021 del Tribunale di Matera, emessa in esito a giudizio ordinario, rideterminava in un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed C 500,00 di multa la pena irrogata a EZ IY per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata estorsione di cui al capo A) dell'imputazione e di lesioni personali aggravate (dall'essere state commesse per eseguire il reato di tentata estorsione) di cui al capo B) dell'imputazione, reati commessi entrambi ai danni di AN GI all'interno della Casa circondariale di Matera nella quale sia il IY sia il GI si trovavano ristretti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1456 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 Il reato di tentato estorsione attribuito al IY sarebbe in particolare consistito nel minacciare il GI al fine di costringerlo ad acquistare generi di consumo per lo stesso IY. 2. Avverso l'indicata sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Marco Sciascio, EZ IY, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e l'apparenza della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 2, dello stesso codice, per avere la Corte d'appello di Potenza «omesso di motivare sufficientemente o comunque fornito contraddittoria motivazione in relazione alla configurabilità del reato di tentata estorsione ex art. 56, 629 c.p.». Contraddittorietà «per illogicità intra ed extratestuale della motivazione»; quest'ultima, con riferimento alle dichiarazioni di AN GI e al contenuto della relazione di servizio del 28/04/2019 dell'ispettore Carlo Abbatangelo (coordinatore della sorveglianza generale dei detenuti all'interno della Casa circondariale di Matera). Il ricorrente contesta la motivazione che è contenuta nei primi tre paragrafi del punto 4 della sentenza impugnata, lamentando che la stessa motivazione sarebbe «laconic[a]», per avere la Corte d'appello di Potenza «omesso di valutare tutti gli elementi intrinseci ed estrinseci sottoposti dalla difesa», nonché priva «di coerenza nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile». Il IY rammenta «le prospettazioni difensive» che aveva avanzato nel proprio atto di appello. Egli rappresenta che, con tale atto, aveva in via principale lamentato che il Tribunale di Matera aveva fondato la propria decisione «esclusivamente sulle dichiarazioni contraddittorie e non esaustive rese dal sig. GI [...] nonché sull'errata valutazione della relazione redatta dall'ispettore Abbatangelo». Gli accertamenti che erano stati svolti al fine di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni che erano state rese dal GI il 13/04/2019, in particolare, l'analisi delle spese effettuate dallo stesso GI, avevano fatto emergere che la persona offesa acquistava regolarmente vari generi di conforto, per una spesa media di € 120,00 al mese, con un massimo di € 271,28 nel mese di ottobre 2018. Mese nel quale, come risultava dalla relazione integrativa del 28/04/2019 dell'ispettore Abbatangelo, il GI non condivideva la camera con il IY. In tale relazione integrativa era stato anche evidenziato che, «nel periodo di riferimento, non vi fu alcun acquisto di tabacchi da parte del sig. GI». Le dichiarazioni del GI sarebbero state anche contraddittorie, atteso che la persona offesa il 13/04/2019 aveva riferito di non sapere il motivo per il quale 2 il IY lo aveva aggredito («Stasera non so bene quale sia stato il motivo perché mi ha percosso con una bomboletta alla presenza dell'Agente») e il 21/06/2019 aveva affermato di non avere acquistato generi alimentari per il IY ma solo tabacco. Rammentate «le prospettazioni difensive» che aveva avanzato nel proprio atto di appello, il IY lamenta che la Corte d'appello di Potenza, nell'accoglierle parzialmente, riqualificando come tentata estorsione il fatto di cui al capo A) dell'imputazione (ancorché dalla stessa Corte d'appello «erroneamente identificato come tentata rapina»), avrebbe fornito «una motivazione lacunosa e del tutto contraddittoria». La Corte d'appello di Potenza sarebbe anzitutto incorsa in «un'evidente incoerenza nel ragionamento», là dove «da un lato mette in luce la falsità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - evidenziando come è oggettivo che il sig. GI, non ha mai acquistato tabacco nel periodo in cui condivideva la cella con l'appellante - dall'altro considera le sue dichiarazioni comunque attendibili al punto da riconoscere in ogni caso integrato il tentativo di estorsione». In secondo luogo, la Corte d'appello di Potenza non avrebbe valutato che egli «non ha mai smentito di aver avuto una discussione con la persona offesa, poi sfociata in uno scontro fisico fornendo altresì idonea spiegazione di quanto accaduto», cioè che aveva aggredito il GI per essere stato da questi ripetutamente provocato. In terzo luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria là dove è «fondata sull'illogico ragionamento per cui la sola presenza di un certificato medico è in ogni caso la prova delle violenze e minacce volte a costringerlo all'acquisto di generi alimentari (di cui non vi è prova agli atti)». In quarto luogo, la Corte d'appello di Potenza non avrebbe considerato le già ricordate dichiarazioni che erano state rese dal GI il 13/04/2019, con le quali egli aveva detto di non conoscere il motivo per il quale il IY lo aveva aggredito. In quinto luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria anche alla luce della «relazione investigativa del 13 aprile 2019, in cui si dà atto che non si evince nulla di anomalo dalla documentazione acquisita». Secondo il ricorrente, la valutazione di credibilità e attendibilità del GI risulterebbe «totalmente estranea e disgiunta dalle risultanze processuali». La «laconicità» della motivazione emergerebbe anche dal fatto che più volte, in essa, si fa riferimento al reato di rapina e di tentata rapina. Il ricorrente rappresenta al riguardo che ciò, ancorché costituisca «un "refuso" che non ha comporta[to] una erronea qualificazione giuridica del fatto», sarebbe tuttavia 3 «indice di una distratta e lacunosa motivazione posta a fondamento della decisione». La Corte d'appello di Potenza avrebbe pertanto «trascurato di fornire una sufficiente e razionale motivazione in relazione alle specifiche doglianze difensive». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si deve preliminarmente precisare che la Corte d'appello di Potenza, sia nella motivazione («tentativo di rapina»; capoverso della pag. 5), sia nel dispositivo («riqualificazione del delitto di rapina consumata in quello di rapina tentata, di cui al capo A) della rubrica»), incorre nell'errore materiale - tale ritenuto, come si è visto, anche dal ricorrente - di scrivere, appunto, rapina anziché estorsione. Al netto di tale palese errore materiale, la riqualificazione che è stata operata dalla stessa Corte d'appello di Potenza si deve ritenere, all'evidenza, quella da estorsione consumata a estorsione tentata. 2. Ciò precisato, l'unico motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070- 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730- 01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Tale circostanza si deve ritenere del tutto assente nel caso di specie, in particolare, nella conferma, da parte della Corte d'appello di Potenza, dell'attendibilità delle dichiarazioni di AN GI già reputata dal Tribunale di Matera. Diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, il fatto che le dichiarazioni del GI circa la sua costrizione ad acquistare tabacchi per il IY non 4 avevano trovato riscontro negli acquisti che il GI aveva fatto nel periodo in cui condivideva la camera con il IY non determina la contraddittorietà della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni con le quali lo stesso GI aveva riferito delle minacce e delle violenze con le quali l'imputato aveva tentato di costringerlo ad acquistare per lui altri generi di consumo. Sempre diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, non è illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Potenza, che il certificato medico che era stato acquisito agli atti del processo, dal quale risultavano le lesioni che il IY aveva cagionato al GI il 13/04/2019, costituisse un riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del GI in ordine alle violenze e alle minacce che venivano commesse dal IY nei suoi confronti. Quanto alle spiegazioni che il IY aveva dato dell'episodio del 13/04/2019, esse costituiscono una versione alternativa dello stesso episodio, la quale, di per sé, non evidenzia alcuna contraddizione né manifesta illogicità della ricostruzione alla quale è pervenuta la Corte d'appello di Potenza in ragione della ritenuta attendibilità - esente, come si è detto, da manifeste contraddizioni - della versione dei fatti che era stata resa dalla persona offesa. Infine, le doglianze che si appuntano sul contenuto delle dichiarazioni rese dal GI il 13/04/2019 e sul contenuto della «relazione investigativa [sempre] del 13 aprile 2019», senza riuscire a evidenziare dei travisamenti di tali prove, appaiono piuttosto ancora una volta dirette a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, il che attiene al merito del giudizio e non può essere oggetto di rivisitazione in sede di legittimità semplicemente sulla base di una prospettata diversa valutazione del materiale probatorio. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Attesa tale dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Potenza per la correzione dell'errore materiale in ordine al titolo di reato che è contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata e che si è specificamente indicato al punto 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza per la 5 correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata in ordine al titolo di reato. Così deciso il 11/11/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA CA LO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/02/2025, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del 07/12/2021 del Tribunale di Matera, emessa in esito a giudizio ordinario, rideterminava in un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed C 500,00 di multa la pena irrogata a EZ IY per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata estorsione di cui al capo A) dell'imputazione e di lesioni personali aggravate (dall'essere state commesse per eseguire il reato di tentata estorsione) di cui al capo B) dell'imputazione, reati commessi entrambi ai danni di AN GI all'interno della Casa circondariale di Matera nella quale sia il IY sia il GI si trovavano ristretti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1456 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 Il reato di tentato estorsione attribuito al IY sarebbe in particolare consistito nel minacciare il GI al fine di costringerlo ad acquistare generi di consumo per lo stesso IY. 2. Avverso l'indicata sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Marco Sciascio, EZ IY, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e l'apparenza della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 2, dello stesso codice, per avere la Corte d'appello di Potenza «omesso di motivare sufficientemente o comunque fornito contraddittoria motivazione in relazione alla configurabilità del reato di tentata estorsione ex art. 56, 629 c.p.». Contraddittorietà «per illogicità intra ed extratestuale della motivazione»; quest'ultima, con riferimento alle dichiarazioni di AN GI e al contenuto della relazione di servizio del 28/04/2019 dell'ispettore Carlo Abbatangelo (coordinatore della sorveglianza generale dei detenuti all'interno della Casa circondariale di Matera). Il ricorrente contesta la motivazione che è contenuta nei primi tre paragrafi del punto 4 della sentenza impugnata, lamentando che la stessa motivazione sarebbe «laconic[a]», per avere la Corte d'appello di Potenza «omesso di valutare tutti gli elementi intrinseci ed estrinseci sottoposti dalla difesa», nonché priva «di coerenza nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile». Il IY rammenta «le prospettazioni difensive» che aveva avanzato nel proprio atto di appello. Egli rappresenta che, con tale atto, aveva in via principale lamentato che il Tribunale di Matera aveva fondato la propria decisione «esclusivamente sulle dichiarazioni contraddittorie e non esaustive rese dal sig. GI [...] nonché sull'errata valutazione della relazione redatta dall'ispettore Abbatangelo». Gli accertamenti che erano stati svolti al fine di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni che erano state rese dal GI il 13/04/2019, in particolare, l'analisi delle spese effettuate dallo stesso GI, avevano fatto emergere che la persona offesa acquistava regolarmente vari generi di conforto, per una spesa media di € 120,00 al mese, con un massimo di € 271,28 nel mese di ottobre 2018. Mese nel quale, come risultava dalla relazione integrativa del 28/04/2019 dell'ispettore Abbatangelo, il GI non condivideva la camera con il IY. In tale relazione integrativa era stato anche evidenziato che, «nel periodo di riferimento, non vi fu alcun acquisto di tabacchi da parte del sig. GI». Le dichiarazioni del GI sarebbero state anche contraddittorie, atteso che la persona offesa il 13/04/2019 aveva riferito di non sapere il motivo per il quale 2 il IY lo aveva aggredito («Stasera non so bene quale sia stato il motivo perché mi ha percosso con una bomboletta alla presenza dell'Agente») e il 21/06/2019 aveva affermato di non avere acquistato generi alimentari per il IY ma solo tabacco. Rammentate «le prospettazioni difensive» che aveva avanzato nel proprio atto di appello, il IY lamenta che la Corte d'appello di Potenza, nell'accoglierle parzialmente, riqualificando come tentata estorsione il fatto di cui al capo A) dell'imputazione (ancorché dalla stessa Corte d'appello «erroneamente identificato come tentata rapina»), avrebbe fornito «una motivazione lacunosa e del tutto contraddittoria». La Corte d'appello di Potenza sarebbe anzitutto incorsa in «un'evidente incoerenza nel ragionamento», là dove «da un lato mette in luce la falsità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - evidenziando come è oggettivo che il sig. GI, non ha mai acquistato tabacco nel periodo in cui condivideva la cella con l'appellante - dall'altro considera le sue dichiarazioni comunque attendibili al punto da riconoscere in ogni caso integrato il tentativo di estorsione». In secondo luogo, la Corte d'appello di Potenza non avrebbe valutato che egli «non ha mai smentito di aver avuto una discussione con la persona offesa, poi sfociata in uno scontro fisico fornendo altresì idonea spiegazione di quanto accaduto», cioè che aveva aggredito il GI per essere stato da questi ripetutamente provocato. In terzo luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria là dove è «fondata sull'illogico ragionamento per cui la sola presenza di un certificato medico è in ogni caso la prova delle violenze e minacce volte a costringerlo all'acquisto di generi alimentari (di cui non vi è prova agli atti)». In quarto luogo, la Corte d'appello di Potenza non avrebbe considerato le già ricordate dichiarazioni che erano state rese dal GI il 13/04/2019, con le quali egli aveva detto di non conoscere il motivo per il quale il IY lo aveva aggredito. In quinto luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria anche alla luce della «relazione investigativa del 13 aprile 2019, in cui si dà atto che non si evince nulla di anomalo dalla documentazione acquisita». Secondo il ricorrente, la valutazione di credibilità e attendibilità del GI risulterebbe «totalmente estranea e disgiunta dalle risultanze processuali». La «laconicità» della motivazione emergerebbe anche dal fatto che più volte, in essa, si fa riferimento al reato di rapina e di tentata rapina. Il ricorrente rappresenta al riguardo che ciò, ancorché costituisca «un "refuso" che non ha comporta[to] una erronea qualificazione giuridica del fatto», sarebbe tuttavia 3 «indice di una distratta e lacunosa motivazione posta a fondamento della decisione». La Corte d'appello di Potenza avrebbe pertanto «trascurato di fornire una sufficiente e razionale motivazione in relazione alle specifiche doglianze difensive». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si deve preliminarmente precisare che la Corte d'appello di Potenza, sia nella motivazione («tentativo di rapina»; capoverso della pag. 5), sia nel dispositivo («riqualificazione del delitto di rapina consumata in quello di rapina tentata, di cui al capo A) della rubrica»), incorre nell'errore materiale - tale ritenuto, come si è visto, anche dal ricorrente - di scrivere, appunto, rapina anziché estorsione. Al netto di tale palese errore materiale, la riqualificazione che è stata operata dalla stessa Corte d'appello di Potenza si deve ritenere, all'evidenza, quella da estorsione consumata a estorsione tentata. 2. Ciò precisato, l'unico motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070- 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730- 01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Tale circostanza si deve ritenere del tutto assente nel caso di specie, in particolare, nella conferma, da parte della Corte d'appello di Potenza, dell'attendibilità delle dichiarazioni di AN GI già reputata dal Tribunale di Matera. Diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, il fatto che le dichiarazioni del GI circa la sua costrizione ad acquistare tabacchi per il IY non 4 avevano trovato riscontro negli acquisti che il GI aveva fatto nel periodo in cui condivideva la camera con il IY non determina la contraddittorietà della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni con le quali lo stesso GI aveva riferito delle minacce e delle violenze con le quali l'imputato aveva tentato di costringerlo ad acquistare per lui altri generi di consumo. Sempre diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, non è illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Potenza, che il certificato medico che era stato acquisito agli atti del processo, dal quale risultavano le lesioni che il IY aveva cagionato al GI il 13/04/2019, costituisse un riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del GI in ordine alle violenze e alle minacce che venivano commesse dal IY nei suoi confronti. Quanto alle spiegazioni che il IY aveva dato dell'episodio del 13/04/2019, esse costituiscono una versione alternativa dello stesso episodio, la quale, di per sé, non evidenzia alcuna contraddizione né manifesta illogicità della ricostruzione alla quale è pervenuta la Corte d'appello di Potenza in ragione della ritenuta attendibilità - esente, come si è detto, da manifeste contraddizioni - della versione dei fatti che era stata resa dalla persona offesa. Infine, le doglianze che si appuntano sul contenuto delle dichiarazioni rese dal GI il 13/04/2019 e sul contenuto della «relazione investigativa [sempre] del 13 aprile 2019», senza riuscire a evidenziare dei travisamenti di tali prove, appaiono piuttosto ancora una volta dirette a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, il che attiene al merito del giudizio e non può essere oggetto di rivisitazione in sede di legittimità semplicemente sulla base di una prospettata diversa valutazione del materiale probatorio. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Attesa tale dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Potenza per la correzione dell'errore materiale in ordine al titolo di reato che è contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata e che si è specificamente indicato al punto 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza per la 5 correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata in ordine al titolo di reato. Così deciso il 11/11/2025.