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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 862/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 862/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – solo danni a cose e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in Parte_1
appello, dall'Avv. Stefano Petillo, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della CP_1
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Federico Giusto, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
1 NONCHÉ
, rappresentato e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di CP_3
costituzione in appello, dall'Avv. Antonio Buglione, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 2500/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Nola in data 22.07.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
19.08.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività della pronuncia impugnata e, nel merito, lamentando in particolare un'errata valutazione del le risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, chiedeva, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dall'autovettura RC
A, tg. CF8509FJ, di proprietà del convenuto , nella causazione del sinistro CP_3
per cui è causa e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, gli odierni appellati al risarcimento dei danni subiti dalla stessa , così come richiesti nel giudizio Parte_1
di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, la , società rappresentante per la gestione dei CP_1
2 sinistri in Italia della , che resisteva con le Controparte_2
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per inosservanza del dettato normativo di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
Disposta, su istanza dell'appellante, la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti dell'appellato non costituito , quale CP_3
responsabile civile del sinistro de quo, la causa veniva rinviata all'uopo all'udienza del 16.12.2021.
Eseguita la suindicata rinnovazione della notifica dell'atto di appello, si costituiva in giudizio , il quale, sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva in via CP_4
preliminare l'inappellabilità della sentenza n. 2500/2020 del Giudice di Pace di Nola ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso per spese generali, CPA ed IVA nonché ulteriore condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 08.07.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ciò chiarito, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei
3 termini ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 19.08.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello avvenuta in data
02.02.2021.
Sempre in via preliminare, poi, deve rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le
4 censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello e ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso.
Ora, va precisato sotto quest'ultimo aspetto che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass.
Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
In particolare, rilevanza dirimente e, quindi, assorbente – rispetto all'eccepita inappellabilità della sentenza de qua – riveste, ai fini del rigetto dell'appello, la sua infondatezza nel merito, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio, in base al quale, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Sorte,
“deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di
5 assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014; in tal senso anche Cass. Civ. Sez. L., Ord. 9309/2020, che, nonostante fosse stata sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso un un'utilizzazione impropria della res da parte del danneggiato).
Orbene, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda in considerazione di una mancata prova circa la dinamica del sinistro ed il suo accadimento e, comunque, l'assenza del nesso causale tra la descrizione dei danni in citazione e quella operata dalla teste escussa, In particolare, il Giudice di Pace aveva ritenuto Testimone_1
inattendibile la suindicata testimone per la genericità delle sue dichiarazioni, perché in sede di assunzione della prova testimoniale la stessa aveva dichiarato che “la
RC A dopo una serie di manovre urtava con la sua parte posteriore sinistra quella posteriore sinistra della 500” mentre nella citazione l'attrice aveva descritto un urto “alla parte laterale sinistra”, nonché “per la depositata querela per truffa e disconoscimento del sinistro”.
Parte appellante, con specifico riferimento alla suesposta contraddizione rilevata dal giudice di prime cure tra le dichiarazioni della teste e l'atto di citazione, ha eccepito che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che le suindicate dichiarazioni fossero in contraddizione con quanto riportato nell'atto di citazione, in quanto dalla lettura integrale del libello introduttivo ben poteva emergere che l'autovettura attorea era stata urtata alla parte posteriore sinistra e che la mancata indicazione dell'aggettivo “posteriore” nella prima parte dell'atto di citazione era da considerarsi un mero lapsus calami.
Ebbene, il Giudice di Pace, piuttosto che dalle suindicate dichiarazioni dalle ulteriori
6 circostanze evidenziate sopra, avrebbe dovuto rilevare l'inattendibilità della testimone escussa sulla base di altre diverse dichiarazioni contraddittorie.
Dunque, è ciò che comporta una differenza tra la motivazione della sentenza impugnata e quella della presente pronuncia.
Orbene, la testimone ha dichiarato in un primo momento: “Ricordo che la RC una volta urtata la Fiat 500 ripartiva velocemente e nel dileguarsi urtava anche lo specchietto anteriore sinistro dell'Audi che era incolonnata nel traffico … ADR:
Ricordo che la conducente della Fiat 500 che conosco di vista in quanto è del mio stesso paese, subito girò l'autovettura per seguire la RC che si stava allontanando”.
Nel corso della testimonianza, poi, la teste ha affermato: “Preciso che la conducente della Fiat 500 una volta subito l'urto alla sua auto dalla RC scese subito dall'auto ma nel momento in cui lo fece la RC ripartiva per allontanarsi e nel farlo colpì anche con la sua parte laterale sinistra lo specchietto sinistro dell'Audi che stava ferma nel traffico dietro la Fiat 500 e quindi si rimise alla guida della sua auto fece inversione di marcia per inseguire la RC che si stava allontanando e si diresse verso Nola centro”.
Ora, è evidente la contraddizione in cui è incorsa la teste.
Ed invero, la dichiarazione successiva non può in alcun modo essere intrepretata come una “precisazione” della prima, ma va intesa come una diversa e contradittoria dichiarazione in quanto non vengono precisate delle circostanze ma vengono riferite circostanze completamente diverse rispetto a quelle narrate prima.
Infatti, la prima parte della dichiarazione evoca un allontanamento repentino della
RC A cui fa seguito un'immediata manovra effettuata dall'attrice al fine di inseguirla, mentre nella seconda parte delle proprie dichiarazioni, la testimone
7 afferma una circostanza del tutto diversa, cioè che parte attrice scese dall'autovettura dopo l'urto e solo dopo aver visto ripartire la RC A risalì sulla propria vettura per fare inversione ed inseguirla.
La testimone, inoltre, incorre in un'ulteriore contraddizione, non rilevata dal giudice di prime cure, quando dichiara che a seguito dell'urto “la RC aveva abrasioni sempre al paraurti posteriore a sinistra”.
Ebbene, la testimone, in considerazioni delle sue dichiarazioni, si sarebbe dovuta trovare verosimilmente sul lato della strada intersecante la traversa da cui usciva l'autovettura di parte convenuta (“… quindi percorrevo Via Circumvallazione con direzione di marcia Saviano verso Nola, quando giunsi all'incrocio con la VII traversa di Via Circumvallazione posta sulla mia destra”).
Ciò posto, se il sinistro come dedotto avveniva tra il lato sinistro posteriore della
RC A e lo stesso lato sinistro dell'autovettura attorea, nel campo visivo della testimone rientrava, relativamente all'autovettura di parte convenuta, solamente il lato destro e non anche il lato posteriore sinistro dove la teste afferma di aver visto che la stessa RC riportava “abrasioni”.
Infatti, è inverosimile che dalla sua posizione e in considerazione dell'allontanamento veloce della RC, la testimone potesse aver visto le dichiarate “abrasioni” sul lato posteriore sinistro della stessa Mecedes A.
Inoltre, tra le fotografie che la testimone escussa riconosce, sottoscrivendole, vi sono due che ritraggono la RC A.
Ebbene, in merito a tali fotografie l'appellante, a pagina 11 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, deduce che “nella produzione di parte attrice, sono state depositate foto, scattate nell'immediatezza dei fatti di causa, ritraenti l'autovettura
RC in questione …”.
8 Orbene, indipendentemente dal fatto che le foto risultano eccessivamente sfocate, dal quadro probatorio non si rileva da chi e quando queste foto sarebbero state scattate.
Ed invero, se a scattarle fosse stata parte attrice, la testimone avrebbe dovuto riferirlo nel momento in cui dichiarava che l'attrice era scesa dall'autovettura, in contrasto con quanto riferito poco prima, oppure, quanto meno, parte attrice avrebbe dovuto specificare l'autore di tali fotografie.
Orbene, proprio nell'esplicitare tali contraddizioni si traduce la differenza tra l'iter argomentativo della presente pronuncia e quello della sentenza di primo grado.
Dunque, la valutazione di inattendibilità della teste unitamente Testimone_1
all'assenza di altri elementi probatori che consentano di corroborare la tesi attorea, induce il Tribunale a non poter affermare con tranquillizzante certezza che il fatto storico si sia verificato come dedotto da parte attrice.
Sul punto, va ricordato che al giudice di merito spetta, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Deve anche rammentarsi che l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass. Civ., Sez II, Ord. nr. 21239/2019; conforme Cass. Civ., sez. III, nr. 7623/2016, Cass. Civ., Sez. III,
9 Sentenza n. 7763/2010).
Pertanto, come sopra anticipato, l'appello va ritenuto infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata – sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso – non avendo l'appellante assolto il proprio onere della prova circa il fatto storico.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di , non emergendo dagli atti di CP_3 Parte_1
causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'attuale appellante sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (v. Tribunale di Busto Arsizio,
12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce di per sé una condotta rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (v. Tribunale di Catanzaro,
Sez. II, 21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).
Con riferimento alle spese processuali, osserva il Tribunale che la sentenza appellata deve essere confermata anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr.,
10 ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. L,
Sentenza n. 18837 del 30.08.2010), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa ed in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza,
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del succitato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo diverso,
l'appellata Sentenza N. 2500/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data
22.07.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 19.08.2020, anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_3
nei confronti di;
[...] Parte_1
-condanna l'appellante al pagamento, in favore di , società Parte_1 CP_1
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Controparte_2
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro462,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_3
11 spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro 462,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, lì 29.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 862/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – solo danni a cose e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in Parte_1
appello, dall'Avv. Stefano Petillo, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della CP_1
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Federico Giusto, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
1 NONCHÉ
, rappresentato e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di CP_3
costituzione in appello, dall'Avv. Antonio Buglione, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 2500/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Nola in data 22.07.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
19.08.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività della pronuncia impugnata e, nel merito, lamentando in particolare un'errata valutazione del le risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, chiedeva, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dall'autovettura RC
A, tg. CF8509FJ, di proprietà del convenuto , nella causazione del sinistro CP_3
per cui è causa e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, gli odierni appellati al risarcimento dei danni subiti dalla stessa , così come richiesti nel giudizio Parte_1
di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, la , società rappresentante per la gestione dei CP_1
2 sinistri in Italia della , che resisteva con le Controparte_2
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per inosservanza del dettato normativo di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
Disposta, su istanza dell'appellante, la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti dell'appellato non costituito , quale CP_3
responsabile civile del sinistro de quo, la causa veniva rinviata all'uopo all'udienza del 16.12.2021.
Eseguita la suindicata rinnovazione della notifica dell'atto di appello, si costituiva in giudizio , il quale, sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva in via CP_4
preliminare l'inappellabilità della sentenza n. 2500/2020 del Giudice di Pace di Nola ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso per spese generali, CPA ed IVA nonché ulteriore condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 08.07.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ciò chiarito, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei
3 termini ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 19.08.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello avvenuta in data
02.02.2021.
Sempre in via preliminare, poi, deve rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le
4 censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello e ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso.
Ora, va precisato sotto quest'ultimo aspetto che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass.
Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
In particolare, rilevanza dirimente e, quindi, assorbente – rispetto all'eccepita inappellabilità della sentenza de qua – riveste, ai fini del rigetto dell'appello, la sua infondatezza nel merito, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio, in base al quale, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Sorte,
“deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di
5 assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014; in tal senso anche Cass. Civ. Sez. L., Ord. 9309/2020, che, nonostante fosse stata sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso un un'utilizzazione impropria della res da parte del danneggiato).
Orbene, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda in considerazione di una mancata prova circa la dinamica del sinistro ed il suo accadimento e, comunque, l'assenza del nesso causale tra la descrizione dei danni in citazione e quella operata dalla teste escussa, In particolare, il Giudice di Pace aveva ritenuto Testimone_1
inattendibile la suindicata testimone per la genericità delle sue dichiarazioni, perché in sede di assunzione della prova testimoniale la stessa aveva dichiarato che “la
RC A dopo una serie di manovre urtava con la sua parte posteriore sinistra quella posteriore sinistra della 500” mentre nella citazione l'attrice aveva descritto un urto “alla parte laterale sinistra”, nonché “per la depositata querela per truffa e disconoscimento del sinistro”.
Parte appellante, con specifico riferimento alla suesposta contraddizione rilevata dal giudice di prime cure tra le dichiarazioni della teste e l'atto di citazione, ha eccepito che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che le suindicate dichiarazioni fossero in contraddizione con quanto riportato nell'atto di citazione, in quanto dalla lettura integrale del libello introduttivo ben poteva emergere che l'autovettura attorea era stata urtata alla parte posteriore sinistra e che la mancata indicazione dell'aggettivo “posteriore” nella prima parte dell'atto di citazione era da considerarsi un mero lapsus calami.
Ebbene, il Giudice di Pace, piuttosto che dalle suindicate dichiarazioni dalle ulteriori
6 circostanze evidenziate sopra, avrebbe dovuto rilevare l'inattendibilità della testimone escussa sulla base di altre diverse dichiarazioni contraddittorie.
Dunque, è ciò che comporta una differenza tra la motivazione della sentenza impugnata e quella della presente pronuncia.
Orbene, la testimone ha dichiarato in un primo momento: “Ricordo che la RC una volta urtata la Fiat 500 ripartiva velocemente e nel dileguarsi urtava anche lo specchietto anteriore sinistro dell'Audi che era incolonnata nel traffico … ADR:
Ricordo che la conducente della Fiat 500 che conosco di vista in quanto è del mio stesso paese, subito girò l'autovettura per seguire la RC che si stava allontanando”.
Nel corso della testimonianza, poi, la teste ha affermato: “Preciso che la conducente della Fiat 500 una volta subito l'urto alla sua auto dalla RC scese subito dall'auto ma nel momento in cui lo fece la RC ripartiva per allontanarsi e nel farlo colpì anche con la sua parte laterale sinistra lo specchietto sinistro dell'Audi che stava ferma nel traffico dietro la Fiat 500 e quindi si rimise alla guida della sua auto fece inversione di marcia per inseguire la RC che si stava allontanando e si diresse verso Nola centro”.
Ora, è evidente la contraddizione in cui è incorsa la teste.
Ed invero, la dichiarazione successiva non può in alcun modo essere intrepretata come una “precisazione” della prima, ma va intesa come una diversa e contradittoria dichiarazione in quanto non vengono precisate delle circostanze ma vengono riferite circostanze completamente diverse rispetto a quelle narrate prima.
Infatti, la prima parte della dichiarazione evoca un allontanamento repentino della
RC A cui fa seguito un'immediata manovra effettuata dall'attrice al fine di inseguirla, mentre nella seconda parte delle proprie dichiarazioni, la testimone
7 afferma una circostanza del tutto diversa, cioè che parte attrice scese dall'autovettura dopo l'urto e solo dopo aver visto ripartire la RC A risalì sulla propria vettura per fare inversione ed inseguirla.
La testimone, inoltre, incorre in un'ulteriore contraddizione, non rilevata dal giudice di prime cure, quando dichiara che a seguito dell'urto “la RC aveva abrasioni sempre al paraurti posteriore a sinistra”.
Ebbene, la testimone, in considerazioni delle sue dichiarazioni, si sarebbe dovuta trovare verosimilmente sul lato della strada intersecante la traversa da cui usciva l'autovettura di parte convenuta (“… quindi percorrevo Via Circumvallazione con direzione di marcia Saviano verso Nola, quando giunsi all'incrocio con la VII traversa di Via Circumvallazione posta sulla mia destra”).
Ciò posto, se il sinistro come dedotto avveniva tra il lato sinistro posteriore della
RC A e lo stesso lato sinistro dell'autovettura attorea, nel campo visivo della testimone rientrava, relativamente all'autovettura di parte convenuta, solamente il lato destro e non anche il lato posteriore sinistro dove la teste afferma di aver visto che la stessa RC riportava “abrasioni”.
Infatti, è inverosimile che dalla sua posizione e in considerazione dell'allontanamento veloce della RC, la testimone potesse aver visto le dichiarate “abrasioni” sul lato posteriore sinistro della stessa Mecedes A.
Inoltre, tra le fotografie che la testimone escussa riconosce, sottoscrivendole, vi sono due che ritraggono la RC A.
Ebbene, in merito a tali fotografie l'appellante, a pagina 11 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, deduce che “nella produzione di parte attrice, sono state depositate foto, scattate nell'immediatezza dei fatti di causa, ritraenti l'autovettura
RC in questione …”.
8 Orbene, indipendentemente dal fatto che le foto risultano eccessivamente sfocate, dal quadro probatorio non si rileva da chi e quando queste foto sarebbero state scattate.
Ed invero, se a scattarle fosse stata parte attrice, la testimone avrebbe dovuto riferirlo nel momento in cui dichiarava che l'attrice era scesa dall'autovettura, in contrasto con quanto riferito poco prima, oppure, quanto meno, parte attrice avrebbe dovuto specificare l'autore di tali fotografie.
Orbene, proprio nell'esplicitare tali contraddizioni si traduce la differenza tra l'iter argomentativo della presente pronuncia e quello della sentenza di primo grado.
Dunque, la valutazione di inattendibilità della teste unitamente Testimone_1
all'assenza di altri elementi probatori che consentano di corroborare la tesi attorea, induce il Tribunale a non poter affermare con tranquillizzante certezza che il fatto storico si sia verificato come dedotto da parte attrice.
Sul punto, va ricordato che al giudice di merito spetta, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Deve anche rammentarsi che l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass. Civ., Sez II, Ord. nr. 21239/2019; conforme Cass. Civ., sez. III, nr. 7623/2016, Cass. Civ., Sez. III,
9 Sentenza n. 7763/2010).
Pertanto, come sopra anticipato, l'appello va ritenuto infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata – sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso – non avendo l'appellante assolto il proprio onere della prova circa il fatto storico.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di , non emergendo dagli atti di CP_3 Parte_1
causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'attuale appellante sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (v. Tribunale di Busto Arsizio,
12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce di per sé una condotta rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (v. Tribunale di Catanzaro,
Sez. II, 21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).
Con riferimento alle spese processuali, osserva il Tribunale che la sentenza appellata deve essere confermata anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr.,
10 ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. L,
Sentenza n. 18837 del 30.08.2010), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa ed in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza,
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del succitato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo diverso,
l'appellata Sentenza N. 2500/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data
22.07.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 19.08.2020, anche relativamente alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_3
nei confronti di;
[...] Parte_1
-condanna l'appellante al pagamento, in favore di , società Parte_1 CP_1
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Controparte_2
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro462,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_3
11 spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro 462,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, lì 29.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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