Ordinanza presidenziale 29 aprile 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2023, proposto da
Repetti Massimo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivergaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile del Servizio Urbanistico e Ambiente del Comune di Rivergaro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro n. 3/2023, in data 13 gennaio 2023;
2. di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati, e in particolare: a) della nota n. 15633/2022 dell’Ufficio Tecnico del Comune; b) ove occorrer possa, del Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Rivergaro, in particolare – ma non solo – riguardo agli artt. 8, 9, 10, 17, 19, 32.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivergaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OL PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro n. 3/2023 del 13 gennaio 2023 e della nota n. 15633/2022 dell’Ufficio Tecnico comunale, nonché, ove occorrer possa, del Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Rivergaro, con particolare riguardo agli artt. 8, 9, 10, 17, 19, 32.
Il Comune di Rivergaro si è costituito in giudizio il 17 aprile 2023.
Con ordinanza presidenziale n. 94 del 29 aprile 2025 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il 30 aprile 2025 atto con cui ha dichiarato la permanenza del proprio interesse alla decisione.
Il Comune di Rivergaro ha depositato in giudizio memorie il 13 novembre 2025 ed il 20 febbraio 2026 e replica il 3 marzo 2026.
La ricorrente ha depositato in giudizio memorie il 26 novembre 2025 ed il 20 febbraio 2026 e replica il 4 marzo 2026.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia attiene alla legittimità del provvedimento n. 3/2023 del 13 gennaio 2023, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Rivergaro ha contestato alla società ricorrente di avere proceduto a lottizzazione abusiva tramite acquisizione di due aree latistanti la sede aziendale e livellamento del suolo con accorpamento e cambio di destinazione d’uso senza titolo; si discute, altresì, dell’ordine, imposto con il citato provvedimento, di rimozione degli alberi piantumati in sostituzione di esemplari di cui era stato assentito precedentemente l’abbattimento.
Parte ricorrente con il primo motivo di ricorso “ Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 3 e 7 e ss. della legge n.241/1990, degli artt.11, 30 e 37 del d.P.R. n.380/2001, dell’art.7 e dell’Allegato 1 della L.R. Emilia-Romagna n.11/2013, degli artt.12, 16, 16-bis della L.R. Emilia-Romagna n.23/2004. Eccesso di potere per difetto e/o erroneità, insufficienza, genericità, perplessità della motivazione, sviamento, difetto di istruttoria e dei presupposti, contradditorietà intrinseca, illogicità e ingiustizia manifesta ” sostiene che il gravato provvedimento sia principalmente viziato da difetto di motivazione o da motivazione insufficiente e perplessa in ordine agli elementi di fatto che hanno indotto il Comune a ritenere che vi sia una lottizzazione abusiva, oltre ad incorrere in altri profili di illegittimità, come di seguito articolati.
In particolare, la difesa attorea evidenzia che nel gravato atto non è indicato alcun elemento che possa indurre a ritenere che le vicende dei due mappali dimostrino in modo non equivoco una destinazione a scopo edificatorio; l’assunto comunale, inoltre, sarebbe smentito dalla consistenza dell’intervento effettuato, con cui la società ricorrente si sarebbe limitata a risistemare i canali di scolo siti in queste aree, a livellarle, e a piantarvi degli alberi, ossia nulla che possa identificare un intento edificatorio.
Parimenti non sussisterebbe un “significativo movimento di terra”, attesa la modesta quantità di terreno riportata; né, in ogni caso, sarebbe stato necessario un titolo abilitativo in tal senso considerato, poiché sia le norme edilizie sia le norme urbanistiche del RUE del Comune intimato definiscono espressamente gli interventi che consistono in Significativi movimenti di terra come Tipi di intervento non edilizi (doc. 9).
Quanto all’assenza di contrasto con le previsioni della pianificazione urbanistica comunale, parte ricorrente evidenzia, sotto un primo profilo, che in passato i terreni in questione (mappali 870 e 871) erano sì impiegati per attività agricole, ma al momento dell’intervento sono classificati quali aree “Eco” ossia destinate a dotazioni ecologiche e ambientali (art. 1.2.1 del RUE), dotazioni per le quali è prevista anche la “mitigazione degli impatti negativi”, categoria alla quale sarebbe ascrivibile l’intervento contestato attesa l’esclusiva destinazione concreta a mantenimento del verde.
Sotto un secondo profilo, poi, i “movimenti di terra” sarebbero irrilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, sia in ragione delle citate norme comunali, sia ai sensi della lettera i) del comma 5 dell’art. 7 della legge edilizia regionale n. 15/2013 e della lettera m) dell’allegato alla medesima legge, secondo cui i “ significativi movimenti di terra ”, se sono “ estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti ”, sono soggetti solo al regime della comunicazione di inizio lavori (CILA); pertanto, ove pure il livellamento del terreno operato dalla ricorrente dovesse considerarsi “significativo”, va considerato che, a mente dell’art. 16- bis della L.R. n. 23 del 2004, la realizzazione di un movimento senza previa comunicazione di inizio lavori avrebbe come unica conseguenza una sanzione pecuniaria, dato che il primo comma di questa disposizione prevede che “ Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 15 del 2013 ” – quale il caso che qui interessa – “ la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro …”, mentre – secondo il disposto del successivo quarto comma – negli altri casi di mancata comunicazione il ripristino è previsto solo come alternativa alla sanzione pecuniaria, a scelta del destinatario della sanzione medesima.
In definitiva, a fronte del livellamento del terreno, tutt’al più il Comune avrebbe potuto irrogare una sanzione pecuniaria.
Con il secondo motivo di ricorso “ Incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 3 e 7 e ss. della legge n.241/1990, degli artt.11 e 37 del d.P.R. n.380/2001, degli artt.7, 8, 17, 19, 32, del Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune intimato, degli artt.23 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto e/o erroneità, insufficienza, genericità, perplessità della motivazione, sviamento, difetto di istruttoria e dei presupposti, contradditorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. In subordine, quanto al Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune intimato, e in particolare (ma non solo) agli artt.7, 8, 17, 19, 32: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 della legge n.241/1990, e degli art.23 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Quanto agli altri impugnati: illegittimità derivata ” l’esponente (riguardo la parte dell’ordinanza impugnata inerente la piantumazione delle aree censite ai mappali 202, 203, 792 e 793 del CT di Rivergaro e l’abbattimento e rimozione degli esemplari di pinus pinea dalle aree “Eco”) deduce, oltre alla mancanza della comunicazione dell’avvio del procedimento, che l’abbattimento ordinato è illegittimo perché non si tratta di difformità rispetto al “progetto del verde” (provvedimento in data 16 luglio 2021; doc. n. 5), né il pinus pinea costituisce specie vietata (art. 19 del Regolamento comunale del verde pubblico e privato ), e nemmeno può parlarsi di un illecito edilizio tale da consentire l’esercizio di un simile potere (in considerazione del richiamo nel provvedimento agli artt. 15 e 37 del T.U. Edilizia), atteso che le norme del T.U. Edilizia possono trovare applicazione solo riguardo ai titoli edilizi, quali non sono le autorizzazioni al taglio degli alberi emanate dal Comune di Rivergaro.
Infine, in subordine, l’esponente contesta la legittimità delle previsioni del Regolamento comunale del verde pubblico e privato da ritenersi, a suo dire, o nulle per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21- septes della Legge n. 241/1990, oppure viziate per violazione del principio di legalità ex art. 1 della Legge n. 241/1990 e della riserva di legge in tema di prestazioni imposte ex art. 23 Cost., dato che anch’esse – ad esempio ove pretendono la sostituzione degli alberi abbattuti con “ un numero di esemplari tale che le somme delle loro circonferenze equivalga a quella dell’esemplare abbattuto. In ogni caso, gli alberi da mettere a dimora non devono avere circonferenza inferiore a 16/18 cm misurata a 1,30 metro da terra, etc. ” , oppure laddove vadano lette nel senso del divieto di utilizzo di determinate specie arboree – non troverebbero fondamento in nessuna previsione di legge (richiamando T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 801/2014). Di conseguenza, la difesa attorea ritiene gli altri atti gravati come viziati per illegittimità derivata.
Conclude la ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati.
L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepisce la inammissibilità del ricorso per tardività ed acquiescenza, atteso che la ricorrente contesta nella sostanza due specifici contenuti dell’ordinanza n. 3 del 13 gennaio 2023 [ a) la qualificazione delle opere eseguite come necessitanti di un titolo abilitativo; b) la piantumazione dei pinus pinea ritenuta non conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale del verde] già oggetto di provvedimenti comunali antecedenti e ben noti alla ricorrente, quindi espressioni di giudizio e volontà che l’ordinanza n. 3/2023 si è limitata a confermare e ribadire essendo le stesse risalenti ad atti che non risultano essere stati tempestivamente impugnati [con riferimento, per quanto riguarda il contenuto sub a) , alla nota del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente prot. n. 15633 del 9 novembre 2022 trasmesso in pari data via pec alla Società, che contesta l’assenza di titolo abilitativo configurando le opere eseguite come “attività di trasformazione e modifica dei luoghi”, e, per quanto riguarda il contenuto sub b) , alla nota del Responsabile del medesimo Servizio prot. n. 9287 del 16 luglio 2021, che contiene la contestazione che il progetto del verde presentato non risulta adeguato e la prescrizione di mettere a dimora esemplari di prima e seconda grandezza nel rispetto dell’art. 19 del Regolamento comunale del verde]. Considerato, quindi, il contenuto delle predette precedenti comunicazioni, sarebbe evidente che il termine per ogni contestazione rispetto a tali contenuti provvedimentali, al momento della presentazione del ricorso (14 febbraio 2023), era ampiamente decorso.
Quanto alla contestata lottizzazione abusiva (oggetto del primo motivo di ricorso), l’Amministrazione controdeduce che con l’intervento in questione la società ricorrente ha chiaramente inteso ottenere “per le vie di fatto” quanto negato in sede di precedente richiesta di ampliamento, in variante urbanistica, sulle medesime aree oggetto del presente contenzioso.
Secondo la prospettazione della resistente, si tratterrebbe di un caso di lottizzazione “mista” in ragione delle considerazioni di seguito sintetizzate:
- quanto al regime giuridico della “movimentazione di terra”, in base alla previsione dell’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 i movimenti terra che possono eseguirsi senza alcun titolo abilitativo sono esclusivamente quelli “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola”, situazione che pacificatamene non ricorre nella fattispecie di cui è causa;
- sulla “significatività” concreta della movimentazione di terra, è stato rilevato dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente nella nota prot. 15633 del 9 novembre 2022 che nel caso di specie la società ha eseguito “ ingenti apporti di materiale terroso con movimentazione dello stesso, realizzate nuove canalizzazioni e modificata la quota del terreno per la sua intera estensione, con conseguente sostanziale integrazione con la restante area di servizio dei fabbricati esistenti ”, ciò escludendo che si possa derubricare le opere eseguite al semplice “livellamento” del terreno, come pretende la difesa attorea, che potrebbe riconoscersi solo se non vi fosse stato quel notevole riporto di terra ulteriore a quanto già presente in loco e la concomitante annessione all’area di servizio preesistente e conseguentemente ampliata (richiamando Consiglio di Stato n. 6135/2025);
- in relazione al cambio di destinazione d’uso, con tutta evidenza si tratta di opere finalizzate ad un ampliamento dell’area di servizio (piazzale) del fabbricato aziendale, quindi, con un cambio di destinazione d’uso che realizza proprio l’obiettivo della variante urbanistica già oggetto del pregresso contenzioso con l’Amministrazione, circostanza che sempre la nota del 9 novembre 2022 prot. 15633 stigmatizza con l’affermazione che “ si configura come attività di trasformazione e modifica dei luoghi ”, attività come tale certamente rientrante nella generale categoria degli interventi “ di trasformazione urbanistica od edilizia del terreni ” i quali, in assenza di autorizzazione, sono sanzionati dall’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 come lottizzazione abusiva a salvaguardia della potestà programmatoria comunale e della sostenibilità dell’espansione dell’edificato in rapporto agli standard prescritti; inoltre, con l’intervento di frazionamento dei nuovi lotti e il loro accorpamento al complesso produttivo preesistente si è impressa una nuova destinazione ad una più ampia area, in sostanziale variante alle previsioni della pianificazione urbanistica vigente, realizzando la lesione del bene giuridico protetto dalla norma (con riferimento alla giurisprudenza formatasi sulla “lottizzazione mista”);
- sul richiamo all’art. 1.2.1. (dotazioni ecologiche e ambientali – ECO) del vigente RUE, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, con la nota prot. n. 15633 del 9 novembre 2022, ha chiarito che “ le aree ECO di cui in premessa, non possono in alcun modo configurarsi quali completamento dell’area ad uso dell’attività produttiva ”, mentre il punto 4 di tale disposizione è categorico nel disporre che “ Nelle aree classificate ECO è consentito, in attesa della definizione di specifici accordi in sede di POC, il mantenimento dello stato di fatto e di attività in essere …”, ciò escludendo innovazioni e rilevanti ampiamenti di aree produttive e strutture esistenti di qualsiasi tipo.
Quanto all’ordine di rimozione degli alberi (oggetto della seconda doglianza), il Comune resistente, ribadita la ritenuta tardività della censura, sostiene che la comunicazione d’avvio del procedimento non fosse necessaria, dal momento che l’interlocuzione tra la società e l’Amministrazione, in ordine alla sistemazione del verde, era in essere da tempo, quanto meno a partire dalla richiesta di autorizzazione all’abbattimento delle piante preesistenti presentata dalla ricorrente il 23 dicembre 2020. Circa l’ulteriore altro profilo, poi, sarebbe errata la lettura - e la conseguente contestazione - dell’art. 19 del Regolamento comunale del verde, nel quale l’esclusione del “ pinus pinea ” dalle due tabelle delle specie arboree di 1° e 2° grandezza è chiarissima e basata su di un dato scientifico incontrovertibile relativo alla loro altezza, mentre l’esclusione sulla base della quale si è fondata la prescrizione di non collocare piante di questa diversa tipologia (ed altezza) non è contenuta nella disposizione regolamentare, bensì nel provvedimento comunale prot. n. 9287 del 16 luglio 2021.
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio innanzitutto principia dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività ed acquiescenza proposta dalla difesa comunale in relazione alla asserita censura di determinazioni che, benché contenute dell’ordinanza impugnata in questa sede, in realtà risalirebbero ad atti precedenti e già a suo tempo conosciuti dalla ricorrente e, precisamente, circa la lottizzazione abusiva, alla nota del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente prot. n. 15633 del 9 novembre 2022 e, circa la piantumazione dei pinus pinea , alla nota del Responsabile del medesimo Servizio prot. n. 9287 del 16 luglio 2021.
Il Collegio osserva che tali riferimenti documentali si palesano quali atti endoprocedimentali e, come tali, non impugnabili in via autonoma – per essere in tali casi la lesione della sfera giuridica del destinatario di regola imputabile all’atto terminale di conclusione del procedimento –, ciò comportando il rigetto dell’eccezione proposta.
Infatti, con la nota del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente prot. n. 15633 del 9 novembre 2022, come si avrà modo di approfondire, comunicata la rilevazione di elementi ritenuti espressivi della condotta illecita lottizzante, l’Amministrazione si limita ad invitare la società ricorrente a sospendere l’attività e ad inoltrare un apposito rilievo - entro i successivi 30 giorni - con indicazione delle modifiche apportate al terreno, senza al contempo assumere alcuna definitiva decisione, evidentemente rinviata all’esito dei richiesti approfondimenti istruttori.
La nota del Responsabile del medesimo Servizio prot. n. 9287 del 16 luglio 2021, dal canto suo, si sostanzia nel parere comunale favorevole agli interventi di piantumazione in cui si auspica la messa a dimora “anche” di esemplari arborei (rispetto a quelli arbustivi). Anche in questo caso, dunque, non può trattarsi di atto immediatamente lesivo della sfera giuridica del privato.
Quanto al merito, giova rammentare che presupposto della lottizzazione abusiva è l’inequivoca destinazione di terreni, realizzata attraverso attività materiale e/o negoziale, a scopo edificatorio con trasformazione urbanistica ed edilizia della zona, contraria alla norma.
La giurisprudenza è, infatti, costante (così come compendiata nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 313 del 15 gennaio 2025) nel ritenere che:
a) la lottizzazione abusiva “materiale” è quella che “ contempla la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici (approvati o adottati), o di quelle stabilite direttamente da norme statali o regionali, sia in assenza del titolo autorizzatorio. L’illecito costituito dalla lottizzazione abusiva, in altri termini, si traduce nel compimento di qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3215). Tali interventi, devono valutarsi alla luce della ratio dell’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, il cui bene giuridico tutelato risiede nella necessità di salvaguardare la potestà programmatoria amministrativa, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standard apprestabili (Consiglio di Stato, sez. II, 27 agosto 2021, n. 6060)” ;
b) la lottizzazione abusiva “formale” o “cartolare” si realizza “ in assenza di una compiuta trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, qualora i presupposti siano già presenti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equiparati) del terreno in lotti. Gli elementi che tipicamente portano in evidenza la destinazione ad uso edificatorio sono la dimensione dei lotti, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere di urbanizzazione. L’interesse protetto dalla norma è la garanzia di un ordinato sviluppo urbanistico del tessuto urbano, in coerenza con le scelte pianificatorie dell’ente pubblico . La fattispecie di lottizzazione c.d. “cartolare è così ravvisabile allorquando la trasformazione del suolo sia predisposta mediante il frazionamento e la vendita - ovvero mediante atti negoziali equivalenti - del terreno frazionato in lotti, i quali, per le loro oggettive caratteristiche - con riguardo soprattutto alla dimensione correlata alla natura dei terreni ed alla destinazione degli appezzamenti considerata sulla base degli strumenti urbanistici, al numero, all’ubicazione o all’eventuale previsione di opere di urbanizzazione - rivelino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio degli atti adottati dalle parti (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 maggio 2011, n. 2937) . Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una lottizzazione abusiva “cartolare” non è, peraltro, sufficiente il mero riscontro del frazionamento del terreno collegato a plurime vendite, ma è richiesta anche l'acquisizione di un sufficiente quadro indiziario dal quale sia oggettivamente possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo di edificazione perseguito mediante gli atti posti in essere dalle parti. Ne deriva che l'attività negoziale avente ad oggetto il frazionamento e il trasferimento di appezzamenti di terreno rileva quale indizio di un intento che deve trovare conferma anche in altre circostanze che rendano evidente la non equivocità del fine della futura edificazione, rilevando al riguardo la sussistenza di circostanze fattuali certe e univoche, che confermino che l'attività posta in essere è propedeutica alla realizzazione di un abuso o alla trasformazione del suolo a fini edificatori (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. II, 17 maggio 2019, n. 3196) ”;
c) quanto alla ratio della previsione, “ la lottizzazione abusiva toglie all’ente pubblico ogni possibilità di pianificazione attuativa. L’effetto di questo abuso è quindi l’esistenza di fatto di insediamenti privi dei necessari servizi ed infrastrutture, recando un danno alla collettività e contribuendo al degrado urbano (così Cons. Stato, sez. VI, n. 5403/2021, sez. IV, n. 3115/2014, Cass. pen., sez. III, 51710/2013) ”;
d) sulla fattispecie di lottizzazione abusiva c.d. “mista”, è pacifico che “ Queste due forme di lottizzazione abusiva sono state integrate dalla giurisprudenza con l’elaborazione di un ulteriore ipotesi, la lottizzazione abusiva “mista”, caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali individuate dalla citata norma, consistente nell'attività negoziale di frazionamento di un terreno in lotti e nella successiva edificazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5403; Corte Cass. sentenze n. 6080/2007; n. 24985/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 5384/2021);
e) sotto il profilo dei presupposti della lottizzazione abusiva “materiale”, si è anche rilevato che “ Va altresì aggiunto che la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che “per valutare un’ipotesi di lottizzazione c.d. materiale appare necessaria una visione d’insieme dei lavori realizzati, ossia una verifica dell’attività edilizia nel suo complesso: sussiste pertanto lottizzazione abusiva c.d. materiale anche laddove per singole opere edilizie sia stato rilasciato un titolo abilitativo e tuttavia, valutata nella sua interezza, l’attività edificatoria abbia determinato una variazione della destinazione d’uso dei manufatti già realizzati, in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente; ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di essa, sia stato rilasciato il permesso di costruire (Cons. St., Sez. VI 19 luglio 2021, n. 5403; 19 giugno 2014, n. 3115) ”.
Va ora, dunque, accertato se l’Amministrazione, nel caso concreto, ha articolato una adeguata motivazione (censurata con la prima doglianza) in ordine all’inequivoca destinazione dei terreni a scopo edificatorio con trasformazione urbanistica della zona, contraria alla norma, attraverso attività materiale e/o negoziale.
Il gravato provvedimento n. 3 del 13 gennaio 2023 ha il seguente contenuto:
- quanto all’istruttoria, richiama: a) la comunicazione prot. n. 15633 in data 9 novembre 2022 con la quale il Servizio Urbanistica e Ambiente, in esito all’attività eseguita dalla ditta presso l’area di cui al foglio 20 mappali 202-203-792-793-870-871 (in S.S. 45 civico 162), ha invitato la stessa, oltre a sospendere ogni attività all’interno delle due aree laterali il piazzale in uso, anche a presentare apposito rilievo con indicazione delle modifiche apportate alla quota originaria del terreno; b) la risposta del 5 dicembre 2022, con cui la società ha chiesto, altresì, un incontro poi tenutosi in data 20 dicembre 2022 presso il Municipio di Rivergaro, durante il quale, oltre a ribadire quanto già esplicitato nella comunicazione in data 9 novembre 2022, è stato ulteriormente precisato che la tipologia di impianto verde all’interno dell’area urbanisticamente destinata all’attività produttiva doveva essere quella già individuata nel progetto del verde trasmesso dalla società in conseguenza del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente in data 28 gennaio 2021, prot. n. 1346;
- quanto all’articolato motivazionale relativo alla contestata lottizzazione abusiva, il Comune ha considerato che “ alla luce di quanto rappresentato da codesta Società nella risposta in data 05/12/2022, oltre a non avere ottemperato alla richiesta da parte del Servizio in merito alla presentazione di un apposito rilievo con indicazione delle modifiche apportate alla quota originaria del terreno, conferma l’avvenuta esecuzione di attività e modifiche dell’assetto originario risultante dagli atti depositati che, attraverso l’accertata acquisizione dei mappali 870-871 (con destinazione ECO) alla proprietà della Società e il fittizio accorpamento, attraverso la modifica delle quote e della morfologia del terreno degli stessi, all’area produttiva limitata ai soli mappali 202-203-792-793 ”, e inoltre l’Ente ha affermato “ che in data 12/01/2022 è stata rilevata l’avvenuta posa di esemplari di pinus pinea all’interno dell’area di proprietà in contrasto con quanto previsto dal progetto del verde trasmesso da codesta società in conseguenza del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente in data 28.01.2021 Prot.n. 1346, dall’art. 19 del Regolamento comunale del Verde e a quanto ulteriormente precisato nel corso dell’incontro del 22/12/2022 ” e che “ l’avvenuto frazionamento di parte delle aree in origine esterne al perimetro aziendale, appartenenti ad altra proprietà e ad uso agricolo, la loro acquisizione e modificazione con opere che ne hanno modificato morfologia e quote, con l’esito finale di risultare ora di fatto incorporate nel complesso aziendale, costituiscano nell’insieme lottizzazione abusiva, utilizzo di aree a diversa destinazione urbanistica e comunque risultano eseguite in assenza di titolo edilizio ;
- quanto all’articolato motivazionale relativo alla piantumazione, il provvedimento prosegue accertando che “ per quanto riguarda l’avvenuta messa a dimora degli esemplari di pinus pinea all’interno dei mappali di proprietà, essa costituisce parziale difformità dal progetto del verde trasmesso da codesta società in conseguenza del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente in data 28.01.2021 Prot.n. 1346 ;”;
- l’Amministrazione dichiara di “prendere atto” della “ presenza sia di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, sia di opere in difformità dai titoli al tempo rilasciati ”;
- quanto ai riferimenti normativi, il Comune di Rivergaro cita « la L.R. n. 23/2004, art. 15 e l’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” » nonché « il vigente PSC del Comune di Rivergaro; - il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio; le leggi regionali n. 23/2004 e 15/2013; l’art. 107 del D.Lgs 267/2006 ».
Quindi, con il gravato atto si ordina alla società ricorrente di provvedere alla “ rimozione del terreno riportato all’interno dei mappali 870-871 del foglio 20 NCT e degli esemplari di pinus pinea e ripristino dello stato dei luoghi originari compresi argini ed eventuali canali di scolo ...” ed alla “ rimozione degli esemplari di pinus pinea messi a dimora all’interno dei mappali di proprietà ”.
Sull’istruttoria tecnica va rilevato che, come emerge dal riportato provvedimento, il Comune di Rivergaro, in riferimento all’accertamento della situazione di fatto, ha proceduto con la comunicazione prot. n. 15633 in data 9 novembre 2022 recante l’invito alla società ricorrente a fornire “ apposito rilievo con indicazione delle modifiche apportate alla quota originaria del terreno ”, ha poi esaminato la relativa risposta ed ha assentito all’incontro effettivamente svoltosi tra le parti (assente il relativo verbale in actis ) di cui è indicato il contenuto relativo alla precisazione della necessità di attenersi al progetto del verde trasmesso dalla società in conseguenza del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente in data 28 gennaio 2021, prot. n. 1346.
Con la citata comunicazione prot. n. 15633/2022, per quanto qui rileva, il Comune resistente, “facendo seguito al sopralluogo” del 29 luglio 2022 (di cui non risulta agli atti la relativa verbalizzazione), contestava l’accorpamento delle aree (per aumento di quota del terreno e sostanziale integrazione con la restante area di servizio dei fabbricati esistenti, con presenza di canalizzazioni), l’ingente apporto di materiale terroso, il frazionamento delle due aree con destinazione “Eco” di recente acquisite dalla società ed il conseguente cambio di destinazione d’uso, nonché l’incompatibilità dell’intervento con la classificazione “Eco” delle aree in quanto queste non possono configurarsi quale completamento dell’area ad uso dell’attività produttiva; pertanto, l’Amministrazione in tale nota invitava la società a sospendere le attività nelle due aree laterali il piazzale in uso ed a presentare “ apposito rilievo con indicazione delle modifiche apportate alla quota originaria del terreno ”. Infine, la comunicazione in esame indica in quale periodo procedere alla piantumazione prescritta con autorizzazione prot. n. 9287/2021.
La risposta della società ricorrente (nota del 3 dicembre 2022), corredata da “rilievo topografico”, in sintesi precisa che l’uso dell’area non è a fini produttivi ma esclusivamente a verde privato, che il livellamento del terreno è stato effettuato al fine di realizzare un’idonea “mitigazione dei fabbricati”, che i canali di scolo sono funzionali a preservare le proprietà confinanti dalle acque piovane, che le aree “Eco” possono essere asservite come giardini e verde privato anche alle aree produttive e che nello specifico si tratta esclusivamente del “mantenimento del verde” (con impegno alla piantumazione come da progetto e con individuazione della specie “ pinus pinea ”).
Emerge, quindi, che l’Amministrazione ha assunto la propria determinazione conclusiva in base ad elementi approssimativi, atteso che nell’ordinanza impugnata non si fa riferimento ad alcun effettivo rilievo (richiesto ma non acquisito) della quantità di terreno movimentato né dell’incremento di quota e nemmeno degli eventuali elementi concreti indizianti dell’uso divergente da quello manutentivo del verde (in assenza di accertamento, ad esempio, del perimetro di movimentazione degli automezzi aziendali, della astratta idoneità della portanza e/o della consistenza del terreno rispetto all’uso contestato, oppure della natura delle canalizzazioni).
Nell’articolato motivazionale l’Amministrazione asserisce che “ alla luce di quanto rappresentato da codesta Società nella risposta in data 05/12/2022 ”, in assenza della presentazione di “ un apposito rilievo con indicazione delle modifiche apportate alla quota originaria del terreno ”, è confermata l’avvenuta esecuzione di attività e modifiche dell’assetto originario “ risultante dagli atti depositati ” ed “ attraverso l’accertata acquisizione dei mappali 870-871 (con destinazione ECO) alla proprietà della Società e il fittizio accorpamento, attraverso la modifica delle quote e della morfologia del terreno degli stessi, all’area produttiva limitata ai soli mappali 202-203-792-793 ”; l’Ente comunale, altresì, come visto, “prende atto” della presenza sia di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo sia di opere in difformità dai titoli al tempo rilasciati, e tutto ciò in riferimento alle norme citate (« L.R. n. 23/2004, art. 15 e l’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” » nonché « il vigente PSC del Comune di Rivergaro; - il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio; le leggi regionali n. 23/2004 e 15/2013; l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 »).
L’art. 12 ( Lottizzazione abusiva ) della Legge Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 ( Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 ) dispone che “ Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio ” (comma 1).
L’art. 15 ( Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire ) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) dispone in tema di efficacia temporale del permesso di costruire, mentre il successivo art. 37 ( Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività ) dispone in materia di realizzazione di interventi edilizi in difformità o in assenza della SCIA. Tuttavia, nella gravata ordinanza l’Amministrazione “prende atto” della presenza sia di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo “sia di opere in difformità dai titoli al tempo rilasciati”, senza indicarne la relazione con le disposizioni di legge citate.
L’art. 6 ( Attività edilizia libera ) del citato D.P.R. n. 380/2001, menzionato dal Comune nelle memorie difensive della presente controversia e non nella gravata ordinanza, dispone che “ 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme (...) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: ... d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari ”.
Quanto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, come visto fatte salve dalla normativa nazionale citata, è stato dedotto dalla ricorrente come risulti dall’estratto del RUE comunale - non contestato dalla difesa comunale - che sia le norme edilizie sia le norme urbanistiche definiscano gli interventi consistenti in Significativi movimenti di terra come Tipi di intervento non edilizi .
Infine, come evidenziato da parte attrice, l’art. 7 ( Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione ) della Legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 ( Semplificazione della disciplina edilizia ), prevede che “5. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono eseguiti previa CILA: ... i) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato ”, specificandosi alla lettera m) dell’Allegato che sono « “Significativi movimenti di terra”, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza ».
Le menzionate disposizioni comunali e regionali, quindi, ascrivono all’edilizia libera, sottoposta a regime di CILA, i “significativi movimenti di terra” (in ambito non agricolo tramite livellamento e/o riporto di terreno, come nel caso di specie), consentendo di ritenere corretta la tesi attorea anche in punto di intervento conforme alle norme urbanistico-edilizie, salva l’eventuale sanzione pecuniaria per assenza di CILA.
D’altronde, la contestata “trasformazione” dei luoghi è correlata dalla difesa comunale (con riferimento alla nota del 9 novembre 2022 prot. n. 15633 citata nella gravata ordinanza) al discusso cambio di destinazione urbanistica che non risulta, tuttavia, comprovato dall’istruttoria, come visto; e, pertanto, in base alle (approssimative) rilevazioni comunali, le considerazioni motivazionali risultano meramente assertive della sussumibilità dell’intervento nella generale categoria della “ trasformazione urbanistica od edilizia del terreni ” (sanzionata dall’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 come lottizzazione abusiva), palesando ulteriormente il difetto motivazionale.
Emerge dunque, per tabulas , che, alla luce della descritta incompleta motivazione e istruttoria, gli assunti comunali sulla necessità del titolo abilitativo e sulla consistenza dell’intervento sono meramente assertivi e/o presuntivi, essendo privi di riscontro fattuale: l’Amministrazione nella gravata ordinanza ha, infatti, stigmatizzato il mancato invio, da parte dell’esponente, dei rilievi di quota (e, quindi, del volume del riporto) da parte dell’interessata senza provvedere ad alcuna misurazione d’ufficio, quantomeno necessaria a fornire sostanza tecnico-fattuale alle contestazioni mosse in punto di “significatività” e “rilevanza” della movimentazione di terra.
Parimenti, la “presa d’atto” della realizzazione di opere che avrebbero quanto meno necessitato di titolo edilizio in base alle norme citate quali riferimenti normativi del provvedimento non risulta suffragata da alcun elemento tecnico né da alcun inquadramento giuridico del caso concreto all’interno delle “movimentazioni di terra” asseritamente sottoposte a regime abilitativo edilizio.
Ex adverso , rispetto alla tesi attorea sulla irrilevanza della movimentazione di terra, la difesa comunale oppone che l’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 esime da titolo abilitativo solo i movimenti terra “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola”, situazione che non ricorrerebbe nella fattispecie di cui è causa (con riferimento alla nota comunale prot. n. 15633 del 9 novembre 2022), avendo la società posto in essere “ ingenti apporti di materiale terroso con movimentazione dello stesso, realizzate nuove canalizzazioni e modificata la quota del terreno per la sua intera estensione, con conseguente sostanziale integrazione con la restante area di servizio dei fabbricati esistenti ”, e con ciò escludendosi che si possa derubricare le opere eseguite al semplice “livellamento” del terreno, eventualità che, secondo la prospettazione della difesa comunale, potrebbe riconoscersi “ solo se non vi fosse stato quel notevole riporto di terra ulteriore di quello già presente in loco e la concomitante annessione all’area di servizio preesistente e conseguentemente ampliata ”.
Ebbene, come già si è avuto modo di rilevare, l’Amministrazione non ha circostanziato né in relazione all’istruttoria né in punto di motivazione quale sia “il notevole riporto” (e la relativa quota) sul quale è basata la contestazione, e ciò sia in punto di assenza di necessario titolo abilitativo che di accorpamento (laddove nell’ordinanza impugnata l’Amministrazione dichiara di avere accertato “ l’avvenuto frazionamento di parte delle aree in origine esterne al perimetro aziendale, appartenenti ad altra proprietà e ad uso agricolo, la loro acquisizione e modificazione con opere che ne hanno modificato morfologia e quote, con l’esito finale di risultare ora di fatto incorporate nel complesso aziendale, costituiscano nell’insieme lottizzazione abusiva, utilizzo di aree a diversa destinazione urbanistica e comunque risultano eseguite in assenza di titolo edilizio ”).
Il contestato accorpamento (incorporazione nel complesso aziendale), in estrema sintesi, sarebbe sostanziato dalla contiguità delle aree latistanti quella a destinazione produttiva (in seguito ad acquisto e frazionamento) nonché dal livellamento del terreno, ad avviso del Comune resistente, realizzato con ingente e significativo riporto di terra; tuttavia, da quanto allegato all’istruttoria non risulta, come già detto, un rilievo della misura e della consistenza del riporto né degli elementi fattuali che possano condurre a ritenere gli interventi utili a conferire ai terreni quanto meno l’astratta idoneità al completamento dell’area ad uso produttivo.
Quanto alla destinazione urbanistica (area “Eco”), la tesi attorea è fondata sulla considerazione che al momento dell’intervento i terreni erano classificati quali aree “Eco” destinate a dotazioni ecologiche e ambientali (art. 1.2.1 del RUE), dotazioni per le quali è prevista la “mitigazione degli impatti”, categoria alla quale sarebbe ascrivibile l’intervento contestato attesa l’esclusiva destinazione concreta a mantenimento del verde (potendo le aree Eco essere asservite come giardini e verde privato anche alle aree produttive); diversamente, il Comune resistente (con riferimento alla nota prot. n. 15633 del 9 novembre 2022 citata nella gravata ordinanza) sostiene che “ le aree ECO di cui in premessa, non possono in alcun modo configurarsi quali completamento dell’area ad uso dell’attività produttiva ” e che il punto 4 dell’art. 1.2.1. (dotazioni ecologiche e ambientali – ECO del vigente RUE), è categorico nel disporre che “ Nelle aree classificate ECO è consentito, in attesa della definizione di specifici accordi in sede di POC, il mantenimento dello stato di fatto e di attività in essere …”, ciò escludendo innovazioni e rilevanti ampliamenti di aree produttive e strutture esistenti di qualsiasi tipo.
Il Collegio osserva che, dall’illustrato contenuto della gravata ordinanza, non emergono rilevazioni dell’intervento che comprovino la sussistenza di “ innovazioni e rilevanti ampliamenti di aree produttive e strutture esistenti ” né la trasformazione del terreno a completamento dell’area ad uso dell’attività produttiva, attese le già ricordate approssimazioni istruttorie; non risulta, del resto, nemmeno adeguatamente circostanziato e motivato che l’intervento effettivamente realizzato così come descritto dal Comune resistente (canalizzazioni, livellamento e piantumazione) sia incompatibile con il “ mantenimento dello stato di fatto e di attività in essere ”, attesa la previgente destinazione agricola dei terreni di cui è causa.
Ebbene, dalle carenze riscontrate emerge, consequenzialmente, la manifesta carenza di motivazione della gravata ordinanza, attesa l’approssimazione dell’istruttoria e la consistenza meramente assertivo-presuntiva delle conclusioni assunte, in assenza di argomentazioni circostanziate sulla concreta idoneità dell’intervento a “ stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico” (indici della lottizzazione abusiva “materiale”), né sulla effettiva rilevanza degli elementi tipici della destinazione ad uso edificatorio (“ la dimensione dei lotti, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere di urbanizzazione ”, indici della lottizzazione abusiva “formale”), alla luce dei parametri a tal fine indicati dalla giurisprudenza (cfr. la citata decisione del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 313 del 15 gennaio 2025).
Pertanto, non può dirsi, nel caso di specie, argomentato con sufficiente attendibilità che l’intervento contestato sia inequivocabilmente preordinato ad un uso non consentito con frazionamento elusivo delle norme pianificatorie, né che il riporto di terra costituisca un completamento vietato dell’area produttiva.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che risulta incontestato che la specie arborea (“ pinus pinea ”) piantumata non sia vietata dal Regolamento comunale; né, peraltro, risulta previsto un potere dell’Amministrazione di ordinare l’abbattimento o la rimozione, in caso di piantumazione di specie arborea non “adatta” o “sconsigliata”, come quella utilizzata nel caso di specie.
La nota prot. n. 9287 del 16 luglio 2021 richiamata dalla difesa comunale quale “approvazione” ( rectius “parere favorevole”) del “progetto del verde” (laddove si legge che “ Dovranno essere messi a dimora anche esemplari arborei di prima e/o seconda grandezza nelle porzioni del piazzale lasciate a terreno vegetale, compatibilmente con la presenza di sottoservizi; le specie dovranno essere scelte tra quelle indicate nell’art. 19 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato ”), peraltro non menzionata nella gravata ordinanza, si esprime di termini di messa a dimora “anche” di esemplari di prima “e/o” seconda grandezza, precisando che le specie dovranno essere scelte tra quelle menzionate nell’art. 19 del Regolamento comunale, in cui il “ pinus pinea ” non figura tra le essenze arboree “non idonee”.
Risulta, quindi, che la gravata ordinanza (laddove rileva che “ l’avvenuta posa di esemplari di pinus pinea all’interno dell’area di proprietà in contrasto con quanto previsto dal progetto del verde trasmesso da codesta società in conseguenza del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente in data 28.01.2021 Prot.n. 1346, dall’art. 19 del Regolamento comunale del Verde e a quanto ulteriormente precisato nel corso dell’incontro del 22/12/2022 ”), oltre a non indicare, quale parametro di adeguatezza dell’intervento, il predetto parere favorevole (menzionando l’atto n. 1346/2021 e non la nota - richiamata solo in giudizio dalla difesa comunale - n. 9287/2021), non considera per il “progetto del verde” che (per effetto del parere favorevole) la stessa Amministrazione ha ritenuto che dovessero essere messi dimora “anche” (rispetto agli arbusti) esemplari arborei di prima “e/o” seconda grandezza tra le specie consentite dall’art. 19 (ossia non vietate, come quella in esame).
Emerge, quindi, che nel gravato provvedimento è rilevato un contrasto tra la piantumazione della specie pinus pinea ed il provvedimento n. 1346/2021, che non è il parere comunale in merito; inoltre, va osservato che non sussiste nemmeno un contrasto con l’art. 19 del Regolamento comunale, non trattandosi di specie vietata, né essendo specificato se essa rientri o meno tra gli esemplari di “prima e/o seconda grandezza”, come indicato nel parere favorevole.
Infine, la rimozione delle alberature (non vietate) è stata disposta nell’esercizio di un potere non previsto dalla norma; difatti, la difesa comunale non ha indicato quale disposizione consentirebbe l’esercizio di tale potere da parte dell’Ente comunale, che certamente non può ricondursi a quello dell’ambito urbanistico-edilizio.
Per le ragioni esposte, quindi, anche la seconda doglianza è in parte qua fondata e, pertanto, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto.
In considerazione della peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere compensate, con refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza comunale n. 3 del 13 gennaio 2023.
Le spese di lite sono compensate, con condanna del Comune di Rivergaro alla refusione del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL PO | Italo CA |
IL SEGRETARIO