TAR Parma, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 167
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Ordinanza presidenziale 29 aprile 2025
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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria in ordine alla lottizzazione abusiva

    Il Tribunale rileva che l'ordinanza comunale è carente di motivazione e istruttoria. L'amministrazione non ha fornito adeguati riscontri fattuali e tecnici per dimostrare la lottizzazione abusiva, basandosi su assunti meramente assertivi e presuntivi. In particolare, non sono state effettuate misurazioni d'ufficio per quantificare il riporto di terra e la modifica di quota, né sono stati adeguatamente circostanziati gli elementi che dimostrerebbero l'incompatibilità degli interventi con la destinazione delle aree (ECO) o la loro trasformazione a completamento dell'area produttiva.

  • Accolto
    Illegittimità dell'ordine di rimozione alberi per specie non vietata e assenza di potere sanzionatorio

    Il Tribunale rileva che la specie arborea piantumata non è vietata dal regolamento comunale. Inoltre, l'ordinanza comunale rileva un contrasto con un provvedimento non pertinente (atto n. 1346/2021 invece dell'atto n. 9287/2021) e non considera che il pinus pinea non è espressamente vietato né che sia stato accertato se rientri o meno tra gli esemplari di prima o seconda grandezza. Infine, l'ordine di rimozione è ritenuto illegittimo poiché basato su un potere non previsto dalla norma applicabile.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha esaminato il ricorso proposto dalla società Repetti Massimo S.r.l. avverso l'ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro n. 3/2023, con la quale si contestava alla ricorrente una lottizzazione abusiva mediante acquisizione e livellamento di due aree adiacenti alla sede aziendale, con conseguente accorpamento e cambio di destinazione d'uso senza titolo, nonché l'ordine di rimozione di alberi piantumati in sostituzione di esemplari precedentemente autorizzati all'abbattimento. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione di legge ed eccesso di potere per difetto, erroneità, insufficienza, perplessità della motivazione, sviamento, difetto di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che il provvedimento fosse viziato da motivazione insufficiente in ordine alla configurazione di una lottizzazione abusiva, all'assenza di un significativo movimento di terra e alla non necessità di un titolo abilitativo, anche in considerazione della classificazione delle aree come "Eco" e della normativa regionale sui movimenti di terra. In secondo luogo, ha lamentato incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare riguardo all'illegittimità dell'ordine di rimozione degli alberi, non configurandosi una difformità rispetto al progetto del verde né una specie vietata, e contestando, in via subordinata, la legittimità del Regolamento del Verde per difetto di attribuzione e violazione del principio di legalità. Il Comune di Rivergaro, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ed acquiescenza, ritenendo che le contestazioni mosse riguardassero provvedimenti antecedenti e già noti alla ricorrente, e nel merito ha controdedotto che l'intervento configurasse una lottizzazione abusiva "mista" per la movimentazione di terra, il cambio di destinazione d'uso e l'incorporazione delle aree "Eco" nel complesso produttivo, nonché ha ribadito la tardività della censura sulla piantumazione degli alberi, sostenendo l'errata interpretazione dell'art. 19 del Regolamento del Verde.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inammissibilità per tardività ed acquiescenza sollevata dal Comune, qualificando le note comunali antecedenti all'ordinanza impugnata come atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, accertando una manifesta carenza di motivazione e istruttoria nell'ordinanza impugnata. In particolare, il Comune non aveva adeguatamente circostanziato, né in fase istruttoria né in fase motivazionale, la sussistenza di un "significativo" movimento di terra o di un concreto cambio di destinazione d'uso, basando le proprie conclusioni su assunti meramente assertivi e presuntivi, in assenza di misurazioni d'ufficio o di riscontri fattuali concreti che dimostrassero l'idoneità dell'intervento a stravolgere l'assetto del territorio o a creare un nuovo insediamento. La classificazione delle aree come "Eco" e la normativa regionale sui movimenti di terra, inoltre, sembravano supportare la tesi della ricorrente sulla non necessità di un titolo abilitativo per il livellamento e il mantenimento del verde. Per quanto concerne il secondo motivo, il Tribunale ha accolto la censura relativa alla rimozione degli alberi, ritenendo incontestato che la specie "pinus pinea" non fosse vietata dal Regolamento comunale e che l'Amministrazione non avesse un potere normativamente previsto per ordinare la rimozione di alberature non vietate, né che sussistesse un contrasto con il progetto del verde o con il parere favorevole espresso dal Comune. Pertanto, assorbite le restanti censure, il ricorso è stato accolto e l'ordinanza comunale annullata, con compensazione delle spese di lite e condanna del Comune alla rifusione del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 167
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 167
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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