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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa DA SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 815/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Cermaria e Patrizio D'Annibale Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
[...]
Appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8543/2023 del 3.10.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26/7/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720229015563701 notificata in data 09.07.2022 ed avente ad oggetto la cartella n. 09720180021731089001 e gli avvisi di addebito nn. 39720120013809517, CP_1
39720120018633987, 39720130000895335, 39720130013755518, 39720140000850939,
39720140010482709, 39720140019894612, 39720150005964710, 39720160003382424,
39720160019362450, 39720170004887989, 39720180002429439, 39720180025163184 e
39720190005029778.
Eccepiva la prescrizione dei crediti azionati successiva alla pretesa notifica dei titoli e la nullità per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e oneri di riscossione coattiva.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro volesse “IN VIA
CAUTELARE disporre - inaudita altera parte - la sospensione dell'esecuzione e della esecutività dell'intimazione nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi attesa la fondatezza delle argomentazioni fin qui esposte e ricorrendone i presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE accertata l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'atto di intimazione, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720229015563701000 ; condannare le controparti, in solido tra loro, al rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica del presente di giudizio con clausola di attribuzione in favore dell'Avv. Stefano Sbardella, procuratore antistatario;
condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio con clausola di attribuzione in favore dell'Avv. Stefano Sbardella, procuratore antistatario”. CP_ Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio l' argomentando in ordine all'inammissibilità dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi;
contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione evidenziando che la notifica degli atti interruttivi rientrava nella competenza del concessionario. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e, in ogni caso, di essere tenuto indenne da spese di lite.
Si costituiva l' eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Controparte_2 adito in merito alla cartella n. 09720180021731089001, sussistendo per la stessa la giurisdizione del
Giudice Tributario;
l'inammissibilità delle censure di merito in ordine ai crediti derivanti dagli avvisi CP_ di addebito ritualmente notificati nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'infondatezza delle avverse argomentazioni in ordine alla prescrizione;
l'inammissibilità per tardività
e l'infondatezza della censura in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo: “ a) preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al credito scaturente dalla cartella n. 09720180021731089001, declinando la giurisdizione in favore del giudice tributario;
b) nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta da parte ricorrente perché gradatamente inammissibile ed infondata in fatto e diritto alla stregua di quanto argomentato in premessa;
c) per l'effetto, confermare la validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente al credito di natura contributivo- previdenziale scaturente dagli avvisi di addebito sottesi;
d) in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
e) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il Tribunale-ritenuta comprovata l'utile interruzione del termine prescrizionale quinquennale in relazione a tutti i titoli afferenti ai crediti dell' ha così deciso: “dichiara il difetto di giurisdizione in merito al credito scaturente dalla CP_1 cartella n. 09720180021731089001; respinge per il resto il ricorso;
CP_ condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' e del procuratore antistatario dell'
[...]
di € 3784,00 per ciascuno oltre accessori a titolo di compensi Controparte_2 professionali”.
2.Proponeva gravame lo per violazione e falsa applicazione della normativa in tema di notifica Pt_1 degli atti della riscossione, errata valutazione delle prove e vizio di motivazione e così concludeva:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza n. 8543/2023 del Tribunale Civile di Roma, Sez. I
Lavoro, nel giudizio R.G. n. 25087/2022, pubblicata il 3 ottobre 2023 e non notificata, accogliere le domande formulate dal Sig. e quindi: Pt_1
- disporre la sospensione della sentenza n. 8543/2023 del Tribunale Civile di Roma, Sez. I Lavoro, nel giudizio R.G. n. 25087/2022, pubblicata il 3 ottobre 2023 e non notificata, ovvero della esecuzione eventualmente intrapresa, ove ritenuto di giustizia con efficacia ex tunc, in ogni caso con adozione dei provvedimenti di legge a tutela dell'appellante;
- accertare la intervenuta prescrizione dei crediti recati negli avvisi di addebito nn.
39720120013809517000, 39720120018633987000, 39720130000895335000,
39720130013755518000, 39720140000850939000, 39720140010482709000,
39720140019894612000, 39720150005964710000, 39720160003382424000,
39720160019362450000, richiesti in pagamento con l'intimazione di pagamento n.
09720229015563701000, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa;
- condannare l' e l' , in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 Controparte_3 spese, competenze e onorari, oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano a tal fine antistatari.”.
Restavano contumaci nel grado gli enti appellati.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
In primo luogo si dà che è sceso il giudicato interno sui capi di sentenza relativi al difetto di giurisdizione in merito al credito scaturente dalla cartella n. 09720180021731089001 e al rigetto dell'opposizione quanto agli avvisi nn. 39720170004887989, 39720180002429439,
39720180025163184 e 39720190005029778 siccome non ricompresi nelle conclusioni di cui all'appello.
3.1 Nel merito l'unico motivo di appello è articolato in una duplice censura.
3.1.2 In primo luogo l'appellante lamenta che il Tribunale adito abbia erroneamente ritenuto interrotto il termine di prescrizione sulla base dell'intimazione di pagamento n. 09720179007343091, asseritamente notificata in data 12.04.2017, avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
39720120013809517, 39720120018633987, 39720130000895335, 39720130013755518,
39720140000850939, 39720140010482709, 39720140019894612 e 39720150005964710.
In particolare egli afferma il mancato compimento del procedimento di notifica in quanto dalla relata di notifica della suddetta intimazione (doc. n. 4 della memoria di costituzione dell'
[...]
) emerge che il messo notificatore, in data 12 aprile 2017, non avendo rinvenuto Controparte_3 il destinatario presso l'indirizzo di residenza, ha provveduto a consegnare l'atto a persona diversa da lui, ovvero alla coniuge Persona_1
In tale ipotesi, però, l'art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 600/73, pone l'esplicito onere in capo al soggetto notificante di inviare al contribuente una raccomandata informativa mediante la quale notiziare quest'ultimo dell'avvenuta consegna dell'atto ad un soggetto terzo, della cui spedizione l' non ha dato prova nella contestazione del ricorrente. CP_4
Ed infatti, a fronte della specifica eccezione di parte contribuente in ordine alla mancata notifica di tale atto interruttivo, egli lamenta che l'Agente della Riscossione, lungi dal versare agli atti di causa l'avviso di spedizione della si è limitato a depositare un “prospetto” rilasciato da Poste Pt_2
Italiane S.p.A. al quale però non si può riconoscere alcun valore probatorio in quanto non consente neppure di verificare l'indirizzo di spedizione e, dunque, preclude qualsivoglia controlla sulla Parte regolarità della spedizione della .
La censura coglie nel segno.
Ritiene, infatti, la Corte che la distinta cumulativa prodotta in giudizio, recante l'intestazione “Poste
Italiane” e compilata dall' comprovi in primis la consegna all'ufficio postale nella data CP_4 corrispondente a quella del timbro apposto, fino a querela di falso, e dunque l'esaurimento dell'onere di spedizione della raccomandata ai sensi dell'art 139 c.p.c., ma ciò non è sufficiente ai fini che qui occupano.
Infatti l' cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova che la CP_4 raccomandata de qua sia stata correttamente spedita esattamente all'indirizzo dello stante Pt_1 la mancata specificazione dello stesso nella distinta cumulativa, a differenza di quanto accade ordinariamente nelle ricevute di spedizione di una singola raccomandata.
Pertanto dall'esame della suddetta distinta cumulativa non può univocamente e sufficientemente inferirsi che l'indirizzo del destinatario fosse quello dell'intimazione, e ciò osta a far ritenere validamente comprovato il regolare invio della raccomandata all'odierno appellante ex art. 139 c.p.c., con conseguente inconfigurabilità dell'intimazione de qua a valere quale atto interruttivo della prescrizione.
Conseguentemente poichè:
- per l'avviso n. 397 2012 00138095 17 000, notificato il 9 ottobre 2012, il termine di prescrizione spirava in data 9 ottobre 2017,
- per l'avviso n. 397 2012 00186339 87 000, notificato il 10 dicembre 2012, il termine di prescrizione spirava in data 10 dicembre 2017,
- per l'avviso n. 397 2013 00008953 35 000, notificato il 9 aprile 2013, il termine di prescrizione spirava in data 9 aprile 2018, alla data di notifica (11.5.2018) della successiva intimazione di pagamento dell' n. CP_4
09720189027039565-di cui si dirà oltre-i relativi crediti erano ormai prescritti.
3.2In secondo luogo l'appellante lamenta che l'assenza di qualsivoglia riferimento nell'intimazione di pagamento n. 09720189027039565 (doc. 5 fasc. parte ) osterebbe a ritenerne Controparte_5 sussistente la valenza di messa in mora, non risultando, a suo dire, possibile comprendere il contenuto di tale raccomandata, tenuto anche conto della mancata produzione in atti dell'intimazione de qua.
La doglianza non coglie nel segno.
Giova premettere per chiarezza espositiva e completezza argomentativa che l' nella propria CP_4 memoria di costituzione e riposta di primo grado ha dedotto: “A ciò si aggiunga che, in ogni caso, i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica dei seguenti atti:
[…] - intimazione di pagamento n. 09720189027039565 in data 11.05.2018 per gli avvisi di addebito nn. 39720120013809517, 39720120018633987, 39720130000895335, 39720130013755518,
39720140000850939, 39720140010482709, 39720140019894612, 39720150005964710,
39720160003382424 e 39720160019362450; (doc. 5)”.
A fronte di tale deduzione e della produzione della busta chiusa per compiuta giacenza pacificamene pervenuta all'indirizzo dello sarebbe stato onere di quest'ultimo dedurre e provare il Pt_1 diverso contenuto della missiva, ma non l'ha fatto e, pertanto, imputet sibi.
In tal senso “Questa Corte, proprio in tema di cartelle di pagamento, ha affermato che, con la sua notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., 22 giugno 2018, n. 16528; 26 novembre 2019, n. 30787; in precedenza, si veda inoltre Cass., 18 marzo 2016, n. 5397; 22 ottobre 2013, n. 23920)” (Cass. n. 6251/2025).
Ne consegue che per gli avvisi di addebito nn. 39720130013755518, 39720140000850939, 39720140010482709, 39720140019894612, 39720150005964710, 39720160003382424 e
39720160019362450 il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla pacifica notifica dei titoli (dal 2014 in poi) è stato utilmente interrotto dall'intimazione di pagamento n.
09720189027039565 in data 11.05.2018 in esame ed ulteriormente da quella n. 09720229015563701, oggetto del ricorso in opposizione originario notificata il 9.7.2022.
3.3.Infine la doglianza relativa all' “intimazione di pagamento n. 09720209024284307 in data
24.01.2020 per l'avviso di addebito n. 39720180025163184” è inammissibile, siccome relativa ad un titolo per il quale è stato rigettato il ricorso di primo grado senza avversa censura e resta, ad abundantiam, assorbita dal rilievo che tale ultimo avviso è stato notificato il 14.1.2019 e che, pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229015563701 oggetto del ricorso in opposizione originario notificata il 9.7.2022 non era decoro il termine prescrizionale quinquennale.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5. L'accoglimento solo parziale del ricorso in opposizione originario, per il resto in buona parte infondato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei rispettivi rapporti processuali.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-dichiara estinti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39720120013809517, CP_1
39720120018633987, 39720130000895335;
-rigetta, nel resto, l'appello;
-compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rispettivi rapporti processuali.
Roma, lì 10.12.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa DA AB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa DA SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 815/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Cermaria e Patrizio D'Annibale Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
[...]
Appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8543/2023 del 3.10.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26/7/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720229015563701 notificata in data 09.07.2022 ed avente ad oggetto la cartella n. 09720180021731089001 e gli avvisi di addebito nn. 39720120013809517, CP_1
39720120018633987, 39720130000895335, 39720130013755518, 39720140000850939,
39720140010482709, 39720140019894612, 39720150005964710, 39720160003382424,
39720160019362450, 39720170004887989, 39720180002429439, 39720180025163184 e
39720190005029778.
Eccepiva la prescrizione dei crediti azionati successiva alla pretesa notifica dei titoli e la nullità per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e oneri di riscossione coattiva.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro volesse “IN VIA
CAUTELARE disporre - inaudita altera parte - la sospensione dell'esecuzione e della esecutività dell'intimazione nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi attesa la fondatezza delle argomentazioni fin qui esposte e ricorrendone i presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE accertata l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'atto di intimazione, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720229015563701000 ; condannare le controparti, in solido tra loro, al rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica del presente di giudizio con clausola di attribuzione in favore dell'Avv. Stefano Sbardella, procuratore antistatario;
condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio con clausola di attribuzione in favore dell'Avv. Stefano Sbardella, procuratore antistatario”. CP_ Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio l' argomentando in ordine all'inammissibilità dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi;
contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione evidenziando che la notifica degli atti interruttivi rientrava nella competenza del concessionario. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e, in ogni caso, di essere tenuto indenne da spese di lite.
Si costituiva l' eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Controparte_2 adito in merito alla cartella n. 09720180021731089001, sussistendo per la stessa la giurisdizione del
Giudice Tributario;
l'inammissibilità delle censure di merito in ordine ai crediti derivanti dagli avvisi CP_ di addebito ritualmente notificati nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'infondatezza delle avverse argomentazioni in ordine alla prescrizione;
l'inammissibilità per tardività
e l'infondatezza della censura in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo: “ a) preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al credito scaturente dalla cartella n. 09720180021731089001, declinando la giurisdizione in favore del giudice tributario;
b) nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta da parte ricorrente perché gradatamente inammissibile ed infondata in fatto e diritto alla stregua di quanto argomentato in premessa;
c) per l'effetto, confermare la validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente al credito di natura contributivo- previdenziale scaturente dagli avvisi di addebito sottesi;
d) in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
e) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il Tribunale-ritenuta comprovata l'utile interruzione del termine prescrizionale quinquennale in relazione a tutti i titoli afferenti ai crediti dell' ha così deciso: “dichiara il difetto di giurisdizione in merito al credito scaturente dalla CP_1 cartella n. 09720180021731089001; respinge per il resto il ricorso;
CP_ condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' e del procuratore antistatario dell'
[...]
di € 3784,00 per ciascuno oltre accessori a titolo di compensi Controparte_2 professionali”.
2.Proponeva gravame lo per violazione e falsa applicazione della normativa in tema di notifica Pt_1 degli atti della riscossione, errata valutazione delle prove e vizio di motivazione e così concludeva:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza n. 8543/2023 del Tribunale Civile di Roma, Sez. I
Lavoro, nel giudizio R.G. n. 25087/2022, pubblicata il 3 ottobre 2023 e non notificata, accogliere le domande formulate dal Sig. e quindi: Pt_1
- disporre la sospensione della sentenza n. 8543/2023 del Tribunale Civile di Roma, Sez. I Lavoro, nel giudizio R.G. n. 25087/2022, pubblicata il 3 ottobre 2023 e non notificata, ovvero della esecuzione eventualmente intrapresa, ove ritenuto di giustizia con efficacia ex tunc, in ogni caso con adozione dei provvedimenti di legge a tutela dell'appellante;
- accertare la intervenuta prescrizione dei crediti recati negli avvisi di addebito nn.
39720120013809517000, 39720120018633987000, 39720130000895335000,
39720130013755518000, 39720140000850939000, 39720140010482709000,
39720140019894612000, 39720150005964710000, 39720160003382424000,
39720160019362450000, richiesti in pagamento con l'intimazione di pagamento n.
09720229015563701000, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa;
- condannare l' e l' , in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 Controparte_3 spese, competenze e onorari, oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano a tal fine antistatari.”.
Restavano contumaci nel grado gli enti appellati.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
In primo luogo si dà che è sceso il giudicato interno sui capi di sentenza relativi al difetto di giurisdizione in merito al credito scaturente dalla cartella n. 09720180021731089001 e al rigetto dell'opposizione quanto agli avvisi nn. 39720170004887989, 39720180002429439,
39720180025163184 e 39720190005029778 siccome non ricompresi nelle conclusioni di cui all'appello.
3.1 Nel merito l'unico motivo di appello è articolato in una duplice censura.
3.1.2 In primo luogo l'appellante lamenta che il Tribunale adito abbia erroneamente ritenuto interrotto il termine di prescrizione sulla base dell'intimazione di pagamento n. 09720179007343091, asseritamente notificata in data 12.04.2017, avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
39720120013809517, 39720120018633987, 39720130000895335, 39720130013755518,
39720140000850939, 39720140010482709, 39720140019894612 e 39720150005964710.
In particolare egli afferma il mancato compimento del procedimento di notifica in quanto dalla relata di notifica della suddetta intimazione (doc. n. 4 della memoria di costituzione dell'
[...]
) emerge che il messo notificatore, in data 12 aprile 2017, non avendo rinvenuto Controparte_3 il destinatario presso l'indirizzo di residenza, ha provveduto a consegnare l'atto a persona diversa da lui, ovvero alla coniuge Persona_1
In tale ipotesi, però, l'art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 600/73, pone l'esplicito onere in capo al soggetto notificante di inviare al contribuente una raccomandata informativa mediante la quale notiziare quest'ultimo dell'avvenuta consegna dell'atto ad un soggetto terzo, della cui spedizione l' non ha dato prova nella contestazione del ricorrente. CP_4
Ed infatti, a fronte della specifica eccezione di parte contribuente in ordine alla mancata notifica di tale atto interruttivo, egli lamenta che l'Agente della Riscossione, lungi dal versare agli atti di causa l'avviso di spedizione della si è limitato a depositare un “prospetto” rilasciato da Poste Pt_2
Italiane S.p.A. al quale però non si può riconoscere alcun valore probatorio in quanto non consente neppure di verificare l'indirizzo di spedizione e, dunque, preclude qualsivoglia controlla sulla Parte regolarità della spedizione della .
La censura coglie nel segno.
Ritiene, infatti, la Corte che la distinta cumulativa prodotta in giudizio, recante l'intestazione “Poste
Italiane” e compilata dall' comprovi in primis la consegna all'ufficio postale nella data CP_4 corrispondente a quella del timbro apposto, fino a querela di falso, e dunque l'esaurimento dell'onere di spedizione della raccomandata ai sensi dell'art 139 c.p.c., ma ciò non è sufficiente ai fini che qui occupano.
Infatti l' cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova che la CP_4 raccomandata de qua sia stata correttamente spedita esattamente all'indirizzo dello stante Pt_1 la mancata specificazione dello stesso nella distinta cumulativa, a differenza di quanto accade ordinariamente nelle ricevute di spedizione di una singola raccomandata.
Pertanto dall'esame della suddetta distinta cumulativa non può univocamente e sufficientemente inferirsi che l'indirizzo del destinatario fosse quello dell'intimazione, e ciò osta a far ritenere validamente comprovato il regolare invio della raccomandata all'odierno appellante ex art. 139 c.p.c., con conseguente inconfigurabilità dell'intimazione de qua a valere quale atto interruttivo della prescrizione.
Conseguentemente poichè:
- per l'avviso n. 397 2012 00138095 17 000, notificato il 9 ottobre 2012, il termine di prescrizione spirava in data 9 ottobre 2017,
- per l'avviso n. 397 2012 00186339 87 000, notificato il 10 dicembre 2012, il termine di prescrizione spirava in data 10 dicembre 2017,
- per l'avviso n. 397 2013 00008953 35 000, notificato il 9 aprile 2013, il termine di prescrizione spirava in data 9 aprile 2018, alla data di notifica (11.5.2018) della successiva intimazione di pagamento dell' n. CP_4
09720189027039565-di cui si dirà oltre-i relativi crediti erano ormai prescritti.
3.2In secondo luogo l'appellante lamenta che l'assenza di qualsivoglia riferimento nell'intimazione di pagamento n. 09720189027039565 (doc. 5 fasc. parte ) osterebbe a ritenerne Controparte_5 sussistente la valenza di messa in mora, non risultando, a suo dire, possibile comprendere il contenuto di tale raccomandata, tenuto anche conto della mancata produzione in atti dell'intimazione de qua.
La doglianza non coglie nel segno.
Giova premettere per chiarezza espositiva e completezza argomentativa che l' nella propria CP_4 memoria di costituzione e riposta di primo grado ha dedotto: “A ciò si aggiunga che, in ogni caso, i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica dei seguenti atti:
[…] - intimazione di pagamento n. 09720189027039565 in data 11.05.2018 per gli avvisi di addebito nn. 39720120013809517, 39720120018633987, 39720130000895335, 39720130013755518,
39720140000850939, 39720140010482709, 39720140019894612, 39720150005964710,
39720160003382424 e 39720160019362450; (doc. 5)”.
A fronte di tale deduzione e della produzione della busta chiusa per compiuta giacenza pacificamene pervenuta all'indirizzo dello sarebbe stato onere di quest'ultimo dedurre e provare il Pt_1 diverso contenuto della missiva, ma non l'ha fatto e, pertanto, imputet sibi.
In tal senso “Questa Corte, proprio in tema di cartelle di pagamento, ha affermato che, con la sua notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., 22 giugno 2018, n. 16528; 26 novembre 2019, n. 30787; in precedenza, si veda inoltre Cass., 18 marzo 2016, n. 5397; 22 ottobre 2013, n. 23920)” (Cass. n. 6251/2025).
Ne consegue che per gli avvisi di addebito nn. 39720130013755518, 39720140000850939, 39720140010482709, 39720140019894612, 39720150005964710, 39720160003382424 e
39720160019362450 il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla pacifica notifica dei titoli (dal 2014 in poi) è stato utilmente interrotto dall'intimazione di pagamento n.
09720189027039565 in data 11.05.2018 in esame ed ulteriormente da quella n. 09720229015563701, oggetto del ricorso in opposizione originario notificata il 9.7.2022.
3.3.Infine la doglianza relativa all' “intimazione di pagamento n. 09720209024284307 in data
24.01.2020 per l'avviso di addebito n. 39720180025163184” è inammissibile, siccome relativa ad un titolo per il quale è stato rigettato il ricorso di primo grado senza avversa censura e resta, ad abundantiam, assorbita dal rilievo che tale ultimo avviso è stato notificato il 14.1.2019 e che, pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229015563701 oggetto del ricorso in opposizione originario notificata il 9.7.2022 non era decoro il termine prescrizionale quinquennale.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5. L'accoglimento solo parziale del ricorso in opposizione originario, per il resto in buona parte infondato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei rispettivi rapporti processuali.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-dichiara estinti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39720120013809517, CP_1
39720120018633987, 39720130000895335;
-rigetta, nel resto, l'appello;
-compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rispettivi rapporti processuali.
Roma, lì 10.12.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa DA AB