TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 11/03/2026, n. 411
TAR
Sentenza breve 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge - Mancanza di motivazione

    Il respingimento alla frontiera utilizza una modulistica uniforme a livello europeo che indica le ipotesi a fondamento del provvedimento, rappresentando all'interessato le motivazioni. Nel caso specifico, è stato indicato che l'interessato era stato colpito da decreto di espulsione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 5 c. 5 d.lgs. 286/1998 - Mancata valutazione vincoli familiari e legami sociali

    Il respingimento trova fondamento nella perdurante efficacia del decreto di espulsione. Il matrimonio contratto successivamente all'espulsione non incide retroattivamente sulla stessa. La normativa applicabile non richiede la valutazione di legami familiari o integrazione sociale in caso di straniero espulso.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 4 c. 6 d. lgs. 286/1998 - Mancata valutazione condotta complessiva

    Il respingimento è legittimo in applicazione dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs n. 286/1998, dato che il ricorrente era stato espulso e il divieto di ingresso era ancora valido. Il richiamo all'art. 9, comma 4, del D.Lgs n. 286/1998 è ultroneo poiché tale articolo riguarda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 11/03/2026, n. 411
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 411
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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