Sentenza breve 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 11/03/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ada Alia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Polizia di Stato – Polizia di Frontiera Aerea Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di frontiera aerea Bologna in data 27.09.2025
- di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Polizia di Stato – Polizia di Frontiera Aerea Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di respingimento alla frontiera del 27.9.2025, notificato dalla Polizia di Frontiera -Area Bologna.
Il provvedimento impugnato, redatto su modulo prestampato previsto dall’art. 14 comma 2, del Regolamento UE n. 2016/399, è fondato sul rilievo che il ricorrente è stato segnalato ai fini della non ammissione nel registro nazionale e considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica; nel provvedimento è, altresì, specificato che lo straniero è stato “ colpito da decreto di espulsione valido dal 18.12.2019 al 17.12.2029 (durata 10 anni) ”.
Il ricorrente, dopo un’ampia premessa in fatto nella quale ha esposto i fatti più rilevanti (tra cui una condanna con conseguente esecuzione di pena detentiva e un decreto di espulsione notificato nel 2019, con conseguente allontanamento dal territorio nazionale per risiedere in Marocco) susseguitisi fin dal suo ingresso in Italia nel 2009, precisando di aver contratto matrimonio nel 2023 con cittadina italiana e di aver ottenuto visto di ingresso in data 14.8.2025, ha denunciato i seguenti vizi: “ 1. Violazione di legge. Violazione art. 3 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 – mancata motivazione del provvedimento di respingimento in fatto e diritto che comporta l’invalidità del provvedimento amministrativo – incompletezza di motivazione; 2. erronea applicazione dell’art. 5 c. 5 d.lgs. 286/1998: mancata valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine nonché della durata del suo soggiorno nel territorio italiano; 3. erronea applicazione dell’art. 4 c. 6 d. lgs. 286/1998: mancata valutazione della condotta complessiva dello straniero ”; in estrema sintesi, con il primo motivo ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, essendo stato utilizzato un modulo prestampato, senza alcun riferimento al caso esaminato; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998 per mancata valutazione della effettività dei vincoli familiari e dell’integrazione sociale, nonché la violazione del divieto di automatismo espulsivo sulla base del mero richiamo a pronunce di condanna; con il terzo e ultimo motivo il ricorrente ha lamentato la erronea applicazione dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs n. 286/1998 per mancata valutazione della complessiva condotta del ricorrente, ha invocato il divieto di assunzione di provvedimento negativo in base al mero riscontro di condanne penali, come affermato dalla giurisprudenza in relazione all’art. 9, comma 4, del D.Lgs n. 286/1998 e ha denunciato il mancato bilanciamento dei contrapposti interessi e la mancata valutazione della propria complessiva situazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso -i cui tre distinti motivi possono essere esaminati unitamente essendo connessi - è infondato e va respinto.
Va premesso che il comma 6 dell’art. 4 del D.Lgs n. 286/1998 dispone che “ Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali ”.
Come emerge testualmente dal provvedimento di respingimento impugnato e come confermato anche in ricorso -la circostanza è pacifica tra le parti – il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale quale misura alternativa alla detenzione ex art. 16, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998) con provvedimento “ valido dal 18.12.2019 al 17.12.2029 (durata 10 anni) ”.
Appare, quindi, del tutto legittima l’adozione del contestato atto di respingimento, assunto in piana applicazione della previsione normativa sopra ricordata.
Quanto alla carenza di motivazione, si rileva che il respingimento alla frontiera -come evidenziato dall’Amministrazione resistente nella relazione depositata in giudizio - viene adottato utilizzando una modulistica uniforme a livello europeo (regolamento UE 2016/399), che riporta le varie ipotesi poste a fondamento del provvedimento medesimo, in tal modo rappresentando all’interessato le motivazioni ad esso sottese. Come detto, nel caso in esame, è stato specificato che l’interessato era stato “ colpito da decreto di espulsione valido dal 18.12.2019 al 17.12.2029 (durata 10 anni) ”.
Nemmeno fondate sono le doglianze relative alla dedotta violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, atteso che, come detto, il respingimento torva adeguato e sufficiente fondamento nella perdurante efficacia del decreto di espulsione adottato il 18.12.2019quale sanzione alternativa alla detenzione e valido fino al 17.12.2029. Il matrimonio celebrato successivamente all’espulsione nel 2023, costituendo un fatto sopravvenuto all’espulsione medesima, non può certo incidere in maniera retroattiva sulla stessa, ovvero ridurne la durata. Nemmeno fondate sono le doglianze relative alla mancata valutazione dei legami familiari e dell’integrazione sociale, atteso che -in disparte il fatto che i legami familiari sono sorti in data ampiamente successiva all’espulsione - il ricorrente è stato espulso il 18.12.2019, il divieto di ingresso e soggiorno è tuttora valido e la disposizione normativa applicabile (art. 4, coma 6, del D.Lgs n. 286/1998), ne prevedere che “ Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi “ non richiede di valutare, in tale contesto, l’esistenza di legami familiari o l’integrazione sociale del soggetto (già) espulso).
In buona sostanza, a fronte delle condizioni individuate dalla previsione normativa, il respingimento è atto dovuto e vincolato.
Infine, ultroneo è il richiamo (terzo motivo di ricorso) all’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998, asseritamente violato, atteso che l’art. 9 riguarda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il comma 4 attiene ai casi in cui tale permesso non può essere rilasciato ovvero è revocato, dettando una disciplina che, evidentemente, non è applicabile al caso (del tutto diverso) di cui si discute, inerente il respingimento alla frontiera di un soggetto espulso nel 2019, con atto avente validità fino al 2029.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
ES RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RI | AO RP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.