Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 02/03/2026, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2026, proposto da
PA DR, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Scarselli, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del giudizio negativo della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale “ 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni ”, relativo alla domanda presentata dal Dott. PA DR per l’abilitazione alle funzioni di professore di II^ fascia, non notificato, e dei relativi giudizi individuali e collegiale, nella parte in cui non è stata riconosciuta l’abilitazione al ricorrente;
- di tutti i verbali presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dei verbali della Commissione relativi al V Quadrimestre della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023;
- nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa LE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di II^ fascia nel settore concorsuale “ 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni ”, da costui riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR”) n. 1796 del 27 ottobre 2023.
Il ricorrente chiede l’annullamento di tale giudizio, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che egli - pur “ presenta (ndo) complessivamente pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, come emerge dai risultati della ricerca in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche
Affrontate” - “ NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”, in ragione del “ NON soddisfa (re) il requisito relativo al possesso di almeno 3 titoli ” degli otto specificamente previsti per il settore concorsuale di riferimento.
Il candidato lamenta l’illegittimità della valutazione della Commissione sostanzialmente per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento dei seguenti titoli:
f) « Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero », titolo per il quale il candidato ha dichiarato di essere “ Cotitolare del corso di Dottorato: ‘Multimodal Deep Learning: Principles And Architectures’. Il corso è svolto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche, Università di Siena, Siena, Italia (12 ore (3 CFU)) ”, negatogli con la motivazione che “ si tratta di un insegnamento con più docenti e dalla dichiarazione non si evince il numero delle ore erogate dal candidato ”;
i) « Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti », titolo per il quale il ricorrente ha dichiarato di aver partecipato e collaborato con la bioMérieux Italia s.p.a. “ al deposito di due brevetti – di cui uno già pubblicato ”, negatogli con la motivazione che “ DICHIARA di essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale, ma NON SI EVINCE che esso sia stato approvato all’atto della presentazione della domanda. DICHIARA di essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale, di cui non si evince o non è ritenuto significativo lo sviluppo, impiego o commercializzazione. NON DICHIARA di essere o essere stato socio fondatore di almeno una società avente caratteristiche di spin off o start up universitaria”.
Il MUR si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità del giudizio avversato.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la causa veniva trattata e, quindi trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione
Il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio nelle prospettazioni di parte ricorrente circostanze convincenti a contrastare l’attendibilità del gravato giudizio.
Deve essere, innanzi tutto, disattesa la censura di preteso difetto di motivazione, ritenendo il Collegio che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale siano, con riferimento specifico al mancato possesso dei titoli, sufficientemente ampi, accurati e completi.
I giudizi espressi dai singoli componenti risultano, infatti, tutti ragionevolmente autonomi, coerenti e, nelle conclusioni, convergenti secondo i termini analiticamente espressi nel giudizio collegiale di non raggiunta “maturità scientifica ” nella misura richiesta per la docenza universitaria di II^ fascia, non presentando affatto quei caratteri di ripetitività, persino lessicale, che parte della giurisprudenza ha talvolta individuato come indice di difetto di motivazione nella procedura in esame.
Quanto, poi, al mancato possesso di almeno tre titoli, osserva il Collegio come risulti confermata la mancanza di entrambi i titoli contestati, non emergendo in atti elementi idonei a smentire il mancato soddisfacimento dei requisiti in questione.
Non può essere condivisa la censura con cui il ricorrente, con riferimento al titolo di cui alla lett. f) , riferisce che “ aveva chiaramente indicato un impegno di dodici ore, superiore alla soglia minima di 10 ore richiesta ”, risultando tale circostanza smentita per tabulas dal contenuto della domanda di partecipazione alla procedura, versata in giudizio dallo stesso ricorrente, ove non sono state in alcun modo specificate le ore da costui svolte, bensì solo la durata complessiva del corso di dottorato in questione, del quale egli condivideva la titolarità con altro docente.
Del tutto inconferenti appaiono, peraltro, i documenti versati in atti dal ricorrente da cui sarebbe desumibile il numero di lezioni da lui stesso tenute, attesa la loro mancata allegazione alla domanda di partecipazione alla procedura, con conseguente impossibilità per la Commissione di tenerne conto.
Peraltro l’indicazione del numero di ore specificamente svolte dal candidato si atteggia quale elemento essenziale che - anche in ossequio al principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali omissioni commesse nella presentazione della documentazione - era onere dell’istante indicare chiaramente nella relativa istanza, senza che possa pretendersi a carico della Commissione alcun onere di soccorso istruttorio.
Sebbene, infatti, la portata generale del principio del soccorso istruttorio comporti - in linea di principio - la sua applicabilità anche ai procedimenti di abilitazione, deve tuttavia evidenziarsi come la partecipazione a questi ultimi implichi per i candidati un onere di completa allegazione dei titoli dai quali dipende l'esito del procedimento che non può prescindere dalla loro completezza ed esaustività. Si tratta, invero, di elementi costitutivi - e non meramente probatori - del giudizio di merito e di valore che presiede al conseguimento dell'abilitazione dato che, nel sistema di legge, l’accertamento della piena maturità scientifica del candidato è frutto non di un giudizio di puro merito amministrativo, bensì di una valutazione conformata da articolati parametri denotanti il possesso di requisiti fattuali (scientifici, organizzativi, di insegnamento e così via) che spetta al candidato integrare (in tal senso questo T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV, 7 marzo 2025, n. 4952) .
Ne deriva come il soccorso istruttorio non sia applicabile al caso di specie in ragione della grave insufficienza dell’allegazione dei titoli di cui si discute, con la conseguenza che, ove attivato, avrebbe avuto sostanzialmente una valenza sostitutiva e rinnovatoria della domanda e non certo di mera illustrazione o chiarimento di quanto affermato.
Ugualmente è a dirsi per il motivo con cui il ricorrente rivendica il riconoscimento del titolo di cui alla lett. i) sulla base della mera prospettazione che “ la norma non richiede affatto che il brevetto sia già stato concesso ("approvato") ”, avendo, invero, l’amministrazione resistente dato evidenza di come la Commissione, in sede di prima riunione, abbiano ritenuto opportuno al riguardo specificare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. n. 120/2016, che ai fini del possesso di tale requisito fosse, per quel che qui interessa, necessario “ essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale già approvato all’atto della presentazione della domanda, che sia su temi attinenti al settore concorsuale e significativo per sviluppo, impiego o commercializzazione” (in tal senso, la relazione del Segretariato della competente Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, versata in giudizio).
Ben si comprende come, dunque, anche tale titolo sia stato legittimamente negato nella considerazione che i brevetti rivendicati dal candidato, quanto meno al momento della domanda, ancora non erano stati approvati, circostanza non contestata da parte ricorrente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio, nella misura di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
LE IC, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IC | EN ZZ |
IL SEGRETARIO