Art. 19.
All' articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto".
All' articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto".