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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 987/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5094/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403565 TARI
- INGIUNZIONE n. 58551 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 35743 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 338843 CONTRAV COD STR 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549200000096176 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000145992 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 403565 del 22 maggio 2025, notificata il 22 luglio 2025 per l'importo complessivo di euro 1.744,83, promossa dalla signora
Ricorrente_1, nata a [...] il Data_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]della Lucania alla Indirizzo_1/A, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1
, codice fiscale CF_Difensore_1, con studio in Vallo della Lucania alla Indirizzo_2
, Email_1, contro il Comune di Vallo della Lucania, codice fiscale 84000010656, con sede in Indirizzo_3, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_2, codice fiscale CF_Difensore_2, con studio in Sala Consilina alla Indirizzo_4, Email_2. it. L'oggetto della controversia concerne l'intimazione di pagamento n. 403565 del 22 maggio 2025, notificata il 22 luglio 2025, che ricomprende diversi atti prodromici relativi alla tassa sui rifiuti e ad una contravvenzione al codice della strada per le annualità dal 2010 al 2018. Specificamente, l'intimazione si fonda sull'ingiunzione n. 338843 del 21 novembre 2013 notificata il 18 dicembre 2013 per contravvenzione al codice della strada dell'anno 2010 per euro 77,00, sull'ingiunzione n. 58551 del 9 settembre 2021 notificata il 5 gennaio 2022 per TARI 2013 per euro 202,00, sull'ingiunzione n. 35743 del 28 febbraio 2022 notificata il 18 marzo 2022 per TARI 2014 per euro 247,00, sull'accertamento n. 406549200000096176 del 5 novembre 2020 notificato il 29 dicembre 2020 per TARI 2015 per euro 366,00, sull'accertamento n. 406549210000145992 del 2 dicembre 2021 notificato il 30 dicembre 2021 per TARI 2016-2017 per euro 733,00, e sull'accertamento n.
406549230000134436 del 20 dicembre 2023 notificato l'8 gennaio 2024 per TARI 2018 per euro 377,83. Il ricorso è stato notificato al Comune di Vallo della Lucania il 13 ottobre 2025 e depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. La ricorrente ha dedotto tre motivi principali di impugnazione: la nullità degli atti per notifica a familiare senza invio della raccomandata informativa prevista dall'articolo
60, comma 1, lettera b-bis del DPR 600/1973, la prescrizione quinquennale dell'ingiunzione n. 338843/2013,
e la nullità delle ingiunzioni per mancanza della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 1, comma
544, della legge 228/2012.Il Comune di Vallo della Lucania si è costituito in giudizio il 14 gennaio 2026 con controdeduzioni depositate dall'avvocato Difensore_2 , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente all'ingiunzione n. 338843/2013 concernente verbale di contravvenzione al codice della strada, e nel merito l'infondatezza del ricorso per la regolarità delle notifiche effettuate e l'insussistenza della prescrizione. La parte resistente ha inoltre evidenziato che la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione il 29 marzo 2023 per l'importo di euro 786,81, configurando riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 2944 del codice civile. Entrambe le parti si sono costituite regolarmente in giudizio nei termini di legge, depositando la documentazione di supporto alle rispettive tesi processuali, compresi gli avvisi di ricevimento delle notifiche sottoscritti dai familiari conviventi
Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto parzialmente fondato e motivato, pertanto va accolto limitatamente alle questioni di seguito specificate. Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune resistente relativamente all'ingiunzione n. 338843 del 21 novembre 2013, concernente verbale di contravvenzione al codice della strada per l'anno 2010. Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che l'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 attribuisce alla cognizione del giudice tributario le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, restando escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti crediti di natura non tributaria. Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non costituiscono tributi ma sanzioni amministrative di natura extratributaria, per cui la relativa cognizione spetta al giudice ordinario. Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente all'ingiunzione n. 338843/2013, con conseguente rideterminazione dell'importo oggetto di giudizio a euro
1.667,83. Venendo all'esame nel merito delle questioni di competenza tributaria, la ricorrente deduce la nullità degli atti impugnati per violazione dell'articolo 60, comma 1, lettera b-bis del DPR 600/1973, sostenendo che le notifiche sarebbero avvenute a familiari conviventi senza l'invio della raccomandata informativa al destinatario. Dall'esame degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio risulta che l'intimazione di pagamento è stata consegnata ad Nominativo_1, qualificatosi come familiare convivente, l'accertamento n. 96176/2020 è stato consegnato a Nominativo_3, l'accertamento n. 145992/2021 è stato consegnato a Nominativo_2, l'accertamento n. 134436/2023 è stato consegnato a Nominativo_3 , l'ingiunzione n. 58551/2021 è stata consegnata a Nominativo_2, e l'ingiunzione n. 35743/2022 è stata consegnata a Nominativo_3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'articolo 60 del DPR 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'articolo 139, comma
2, c.p.c., anche quando l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Nel caso di specie, il Comune resistente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta spedizione delle raccomandate informative successive alle consegne degli atti, limitandosi ad affermare genericamente nelle proprie difese che tale adempimento sarebbe stato assolto. L'assenza di prova dell'invio delle raccomandate informative determina l'invalidità delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione impugnata. Tale nullità si propaga all'atto consequenziale, comportando l'annullamento dell'intimazione di pagamento per nullità derivata, secondo il principio consolidato per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dell'ingiunzione n. 338843/2013, pur essendo tale questione sottratta alla giurisdizione di questa Corte per la natura extratributaria del credito, giova osservare che tra la notifica dell'ingiunzione avvenuta il 18 dicembre 2013 e la notifica dell'intimazione del 22 luglio
2025 è decorso un periodo superiore al quinquennio, senza che risulti agli atti alcun valido atto interruttivo della prescrizione.Relativamente alla terza censura concernente la violazione dell'articolo 1, comma 544, della legge 228/2012, che prevede per i debiti inferiori a euro 1.000 l'invio di una comunicazione di avviso al contribuente almeno 120 giorni prima dell'avvio delle azioni esecutive, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo ha natura meramente ordinatoria e la sua inosservanza non determina nullità dell'atto.Deve inoltre rilevarsi che l'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente il 29 marzo 2023 per l'importo di euro 786,81, pur configurando riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 2944 del codice civile, non può sanare i vizi di notifica degli atti prodromici, che attengono alla regolarità del procedimento di formazione della pretesa tributaria e non alla sua fondatezza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, cosi decide: a) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente all'ingiunzione n. 338843 del
21 novembre 2013, relativa a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada;
b) accoglie il ricorso per la parte di competenza tributaria e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
403565 del 22 maggio 2025; c) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della parziale soccombenza e della natura delle questioni trattate.
Così deciso in Salerno, il 6 febbraio 2026
ll Giudice Monocratico
(dott.Vincenzo TEORA)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5094/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403565 TARI
- INGIUNZIONE n. 58551 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 35743 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 338843 CONTRAV COD STR 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549200000096176 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000145992 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 403565 del 22 maggio 2025, notificata il 22 luglio 2025 per l'importo complessivo di euro 1.744,83, promossa dalla signora
Ricorrente_1, nata a [...] il Data_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]della Lucania alla Indirizzo_1/A, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1
, codice fiscale CF_Difensore_1, con studio in Vallo della Lucania alla Indirizzo_2
, Email_1, contro il Comune di Vallo della Lucania, codice fiscale 84000010656, con sede in Indirizzo_3, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_2, codice fiscale CF_Difensore_2, con studio in Sala Consilina alla Indirizzo_4, Email_2. it. L'oggetto della controversia concerne l'intimazione di pagamento n. 403565 del 22 maggio 2025, notificata il 22 luglio 2025, che ricomprende diversi atti prodromici relativi alla tassa sui rifiuti e ad una contravvenzione al codice della strada per le annualità dal 2010 al 2018. Specificamente, l'intimazione si fonda sull'ingiunzione n. 338843 del 21 novembre 2013 notificata il 18 dicembre 2013 per contravvenzione al codice della strada dell'anno 2010 per euro 77,00, sull'ingiunzione n. 58551 del 9 settembre 2021 notificata il 5 gennaio 2022 per TARI 2013 per euro 202,00, sull'ingiunzione n. 35743 del 28 febbraio 2022 notificata il 18 marzo 2022 per TARI 2014 per euro 247,00, sull'accertamento n. 406549200000096176 del 5 novembre 2020 notificato il 29 dicembre 2020 per TARI 2015 per euro 366,00, sull'accertamento n. 406549210000145992 del 2 dicembre 2021 notificato il 30 dicembre 2021 per TARI 2016-2017 per euro 733,00, e sull'accertamento n.
406549230000134436 del 20 dicembre 2023 notificato l'8 gennaio 2024 per TARI 2018 per euro 377,83. Il ricorso è stato notificato al Comune di Vallo della Lucania il 13 ottobre 2025 e depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. La ricorrente ha dedotto tre motivi principali di impugnazione: la nullità degli atti per notifica a familiare senza invio della raccomandata informativa prevista dall'articolo
60, comma 1, lettera b-bis del DPR 600/1973, la prescrizione quinquennale dell'ingiunzione n. 338843/2013,
e la nullità delle ingiunzioni per mancanza della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 1, comma
544, della legge 228/2012.Il Comune di Vallo della Lucania si è costituito in giudizio il 14 gennaio 2026 con controdeduzioni depositate dall'avvocato Difensore_2 , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente all'ingiunzione n. 338843/2013 concernente verbale di contravvenzione al codice della strada, e nel merito l'infondatezza del ricorso per la regolarità delle notifiche effettuate e l'insussistenza della prescrizione. La parte resistente ha inoltre evidenziato che la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione il 29 marzo 2023 per l'importo di euro 786,81, configurando riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 2944 del codice civile. Entrambe le parti si sono costituite regolarmente in giudizio nei termini di legge, depositando la documentazione di supporto alle rispettive tesi processuali, compresi gli avvisi di ricevimento delle notifiche sottoscritti dai familiari conviventi
Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto parzialmente fondato e motivato, pertanto va accolto limitatamente alle questioni di seguito specificate. Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune resistente relativamente all'ingiunzione n. 338843 del 21 novembre 2013, concernente verbale di contravvenzione al codice della strada per l'anno 2010. Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che l'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 attribuisce alla cognizione del giudice tributario le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, restando escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti crediti di natura non tributaria. Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non costituiscono tributi ma sanzioni amministrative di natura extratributaria, per cui la relativa cognizione spetta al giudice ordinario. Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente all'ingiunzione n. 338843/2013, con conseguente rideterminazione dell'importo oggetto di giudizio a euro
1.667,83. Venendo all'esame nel merito delle questioni di competenza tributaria, la ricorrente deduce la nullità degli atti impugnati per violazione dell'articolo 60, comma 1, lettera b-bis del DPR 600/1973, sostenendo che le notifiche sarebbero avvenute a familiari conviventi senza l'invio della raccomandata informativa al destinatario. Dall'esame degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio risulta che l'intimazione di pagamento è stata consegnata ad Nominativo_1, qualificatosi come familiare convivente, l'accertamento n. 96176/2020 è stato consegnato a Nominativo_3, l'accertamento n. 145992/2021 è stato consegnato a Nominativo_2, l'accertamento n. 134436/2023 è stato consegnato a Nominativo_3 , l'ingiunzione n. 58551/2021 è stata consegnata a Nominativo_2, e l'ingiunzione n. 35743/2022 è stata consegnata a Nominativo_3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'articolo 60 del DPR 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'articolo 139, comma
2, c.p.c., anche quando l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Nel caso di specie, il Comune resistente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta spedizione delle raccomandate informative successive alle consegne degli atti, limitandosi ad affermare genericamente nelle proprie difese che tale adempimento sarebbe stato assolto. L'assenza di prova dell'invio delle raccomandate informative determina l'invalidità delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione impugnata. Tale nullità si propaga all'atto consequenziale, comportando l'annullamento dell'intimazione di pagamento per nullità derivata, secondo il principio consolidato per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dell'ingiunzione n. 338843/2013, pur essendo tale questione sottratta alla giurisdizione di questa Corte per la natura extratributaria del credito, giova osservare che tra la notifica dell'ingiunzione avvenuta il 18 dicembre 2013 e la notifica dell'intimazione del 22 luglio
2025 è decorso un periodo superiore al quinquennio, senza che risulti agli atti alcun valido atto interruttivo della prescrizione.Relativamente alla terza censura concernente la violazione dell'articolo 1, comma 544, della legge 228/2012, che prevede per i debiti inferiori a euro 1.000 l'invio di una comunicazione di avviso al contribuente almeno 120 giorni prima dell'avvio delle azioni esecutive, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo ha natura meramente ordinatoria e la sua inosservanza non determina nullità dell'atto.Deve inoltre rilevarsi che l'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente il 29 marzo 2023 per l'importo di euro 786,81, pur configurando riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 2944 del codice civile, non può sanare i vizi di notifica degli atti prodromici, che attengono alla regolarità del procedimento di formazione della pretesa tributaria e non alla sua fondatezza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, cosi decide: a) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente all'ingiunzione n. 338843 del
21 novembre 2013, relativa a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada;
b) accoglie il ricorso per la parte di competenza tributaria e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
403565 del 22 maggio 2025; c) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della parziale soccombenza e della natura delle questioni trattate.
Così deciso in Salerno, il 6 febbraio 2026
ll Giudice Monocratico
(dott.Vincenzo TEORA)