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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR IU, Presidente
TE FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51,260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 802376 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il
11/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 523/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'estratto di ruolo n. 2014/802376, conosciuto in data 2 gennaio 2024, e del sotteso avviso di accertamento esecutivo n. TKF 011102547/2013 relativo all'anno d'imposta 2008 ed emesso a titolo Irpef, di complessivi euro 29.646,45.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Inesistenza e nullità della notifica degli atti sopra indicati.
Deduce di essere iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dal 26 luglio 2012 e di non aver ricevuto alcuna notifica in relazione agli atti odiernamente in contestazione, evidenziando, peraltro, nel caso di specie, come l'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 112 del 2008 fosse da ritenersi onerata di comunicare alla agenzia delle entrate la avvenuto trasferimento di residenza all'estero del contribuente.
Afferma che la notificazione dell'atto impositivo presso il Comune di ultima residenza possa attuarsi nel solo caso in cui la notificazione presso l'indirizzo estero sia stata infruttuosa.
2) Nullità degli atti impugnati, in ragione del mancato rispetto della procedura d notificazione dei relativi atti.
3) Prescrizione, essendo l'anno d'imposta relativo al tributo in contestazione riferibile all'anno 2008.
4) Illegittima applicazione delle maggiorazioni e degli interessi per il ritardato pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Latina che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
Ed invero, con la presente giudizio il ricorrente deduce l'illegittimità dell'estratto di ruolo e del sotteso avviso di accertamento, in epigrafe indicati, lamentando sostanzialmente la violazione del procedimento di notificazione di quest'ultimo atto impositivo in quanto eseguita in violazione delle invocate disposizioni normative, stante la sua iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 26 luglio 2012.
Occorre osservare che è stato depositato in atti dall'Agenzia resistente copia della cartolina della raccomandata a/r relativa ad infruttuoso tentativo di notificazione degli atti impositivi emessi nei confronti dell'odierno ricorrente (intimazione di pagamento n. 07520239015285114/000 indicante, anche l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnativa) presso lo Stato di residenza (Egitto), la località (Hurgada)
e l'indirizzo di residenza (Intercontinental area 7G) risultanti dalla consultazione effettuata in data 28.9.2023 dalla banca dati ANPR.
Giova peraltro rilevare che risulta comprovata in atti l'intervenuta notificazione in data 12.12.2023, ancorchè presso l'indirizzo di ultima residenza presso il Comune di Latina del contribuente, dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, come riscontrabile dalla cartolina di ricevimento sottoscritta dal sig. Ricorrente_1.
Orbene, per quanto premesso, appare ictu oculi ritenersi perfezionata a far data dal 12.12.2023 la notificazione e, dunque, la piena conoscenza da parte del contribuente dell'avviso di accertamento, la quale risulta essere stata prima effettuata senza successo presso l'indirizzo di residenza indicato dall'odierno istante presso il succitato stato estero, nonché successivamente perfezionata presso l'indirizzo dell'ultimo comune di residenza.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che il contribuente ha ritenuto di doversi dolere avverso la pretesa impositiva cristallizzata nell'estratto di ruolo o il sotteso avviso di accertamento in testazione solamente in coincidenza dell'avvenuta conoscenza dell'estratto medesimo, nonostante fosse a conoscenza, in ragione della sopra richiamata notificazione dell'avviso di accertamento, dell'adozione da parte dell'amministrazione finanziaria di un atto impositivo immediatamente pregiudizievole della propria sfera giuridica soggettiva e, dunque, autonomamente impugnabile entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla suindicata notificazione, ossia dal 12.12.2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 700,00 a favore dell'ADE.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR IU, Presidente
TE FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51,260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 802376 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il
11/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 523/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'estratto di ruolo n. 2014/802376, conosciuto in data 2 gennaio 2024, e del sotteso avviso di accertamento esecutivo n. TKF 011102547/2013 relativo all'anno d'imposta 2008 ed emesso a titolo Irpef, di complessivi euro 29.646,45.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Inesistenza e nullità della notifica degli atti sopra indicati.
Deduce di essere iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dal 26 luglio 2012 e di non aver ricevuto alcuna notifica in relazione agli atti odiernamente in contestazione, evidenziando, peraltro, nel caso di specie, come l'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 112 del 2008 fosse da ritenersi onerata di comunicare alla agenzia delle entrate la avvenuto trasferimento di residenza all'estero del contribuente.
Afferma che la notificazione dell'atto impositivo presso il Comune di ultima residenza possa attuarsi nel solo caso in cui la notificazione presso l'indirizzo estero sia stata infruttuosa.
2) Nullità degli atti impugnati, in ragione del mancato rispetto della procedura d notificazione dei relativi atti.
3) Prescrizione, essendo l'anno d'imposta relativo al tributo in contestazione riferibile all'anno 2008.
4) Illegittima applicazione delle maggiorazioni e degli interessi per il ritardato pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Latina che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
Ed invero, con la presente giudizio il ricorrente deduce l'illegittimità dell'estratto di ruolo e del sotteso avviso di accertamento, in epigrafe indicati, lamentando sostanzialmente la violazione del procedimento di notificazione di quest'ultimo atto impositivo in quanto eseguita in violazione delle invocate disposizioni normative, stante la sua iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 26 luglio 2012.
Occorre osservare che è stato depositato in atti dall'Agenzia resistente copia della cartolina della raccomandata a/r relativa ad infruttuoso tentativo di notificazione degli atti impositivi emessi nei confronti dell'odierno ricorrente (intimazione di pagamento n. 07520239015285114/000 indicante, anche l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnativa) presso lo Stato di residenza (Egitto), la località (Hurgada)
e l'indirizzo di residenza (Intercontinental area 7G) risultanti dalla consultazione effettuata in data 28.9.2023 dalla banca dati ANPR.
Giova peraltro rilevare che risulta comprovata in atti l'intervenuta notificazione in data 12.12.2023, ancorchè presso l'indirizzo di ultima residenza presso il Comune di Latina del contribuente, dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, come riscontrabile dalla cartolina di ricevimento sottoscritta dal sig. Ricorrente_1.
Orbene, per quanto premesso, appare ictu oculi ritenersi perfezionata a far data dal 12.12.2023 la notificazione e, dunque, la piena conoscenza da parte del contribuente dell'avviso di accertamento, la quale risulta essere stata prima effettuata senza successo presso l'indirizzo di residenza indicato dall'odierno istante presso il succitato stato estero, nonché successivamente perfezionata presso l'indirizzo dell'ultimo comune di residenza.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che il contribuente ha ritenuto di doversi dolere avverso la pretesa impositiva cristallizzata nell'estratto di ruolo o il sotteso avviso di accertamento in testazione solamente in coincidenza dell'avvenuta conoscenza dell'estratto medesimo, nonostante fosse a conoscenza, in ragione della sopra richiamata notificazione dell'avviso di accertamento, dell'adozione da parte dell'amministrazione finanziaria di un atto impositivo immediatamente pregiudizievole della propria sfera giuridica soggettiva e, dunque, autonomamente impugnabile entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla suindicata notificazione, ossia dal 12.12.2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 700,00 a favore dell'ADE.