Articolo 9 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 gennaio 1989
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Versione
13 luglio 1989
Art. 9. Aggiornamento professionale 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti. ((2)) 2. Contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide. ((2)) 3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (in G.U. 1a s.s. 12/7/1989, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 13 luglio 1989
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